F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017)

RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017)

La F.C. Internazionale ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata a disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori. Risulta, infatti, dalla relazione della Procura Federale, che numerosi sostenitori della società Internazionale, al 20° del secondo tempo, indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26 Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale.

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno e, pertanto, chiede alla Corte  di annullare il provvedimento del Giudice di prime cure.

Il reclamo è infondato.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale e siano da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale.

Infatti, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato che sostenitori della società nero- azzurra abbiano intonato espressioni di discriminazione razziale all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, costituenti, secondo il Giudice Sportivo, un evidente comportamento di contenuto razziale.

Detti cori sono, poi, come detto, da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale, in quanto intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa settemila persone) il settore denominato “secondo anello verde della curva nord” e percepiti dai predetti collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l’esatta identificazione del settore e quantità di tifosi autori del coro.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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