F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 05/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CSA del 11 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRIERI GAETANO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/VULTUR DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

RICORSO C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRIERI GAETANO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/VULTUR DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 131 del 2.5.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto al calciatore sig. Carrieri Gaetano, tesserato in favore della Vultur, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Avverso tale decisione, proponeva impugnazione la società C.S. Vultur, nell’interesse proprio e del suo calciatore sig. Carrieri Gaetano, a mezzo della sig.ra Scafa Ada, nella Sua qualità di Presidente e legale rappresentante, deducendo, nei motivi di reclamo tempestivamente depositati, la mancanza di volontarietà e violenza nel gesto. All’odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo si ravvisa una ricostruzione della condotta del sig. Carrieri Gaetano meramente soggettiva, in contrasto con quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara che, come noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 35.1.1. C.G.S..

Come si evince dal referto di gara, nel caso di specie, il sig. Carrieri Gaetano, durante lo svolgimento del gioco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto. Ed invero, la condotta del calciatore veniva osservata e valutata direttamente dall’arbitro, ravvisandone gli elementi della volontarietà e della violenza. Pertanto, quanto asserito dalla società reclamante sulla sussistenza dell’involontarietà e fortuità nel gesto del proprio tesserato appare un giudizio meramente soggettivo e arbitrario, in contrasto con il rapporto dell’arbitro di gara.

Pertanto, alla stregua di tali considerazioni questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della sanzione, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per due giornate effettive di gara deve ritenersi proporzionata alla condotta posta in essere dal calciatore sig. Carrieri Gaetano.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società C.S. Vultur Rionero di Rionero in Vulture (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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