F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPINOZZI EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” PALERMO/ROMA DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 188 del 19.4.2017)

RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPINOZZI EMANUELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” PALERMO/ROMA DEL 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 188 del 19.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti, infliggeva al calciatore Emanuele Spinozzi la squalifica di 3 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Città di Palermo/AS Roma.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “per avere con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio”.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 26.04.2017, proponeva reclamo, eccependo l’eccessività della sanzione per errata qualificazione della condotta come violenta anziché antisportiva. Per tale ragione la sanzione inflitta sarebbe stata illogica e sproporzionata, chiedendo la riduzione della stessa ad 1 giornata effettiva di gara, ovvero in subordine a 2.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

La ricostruzione degli eventi, come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori.

In relazione ai fatti contestati, però, la Corte ritiene la sanzione irrogata particolarmente gravosa, atteso che dagli stessi risulta che lo Spinozzi, più che una condotta violenta, abbia tenuto un comportamento gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla

A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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