F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIOLO RICCARDO SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

Con ricorso ritualmente proposto, la Società Carpi F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017, con la quale, in relazione alla gara Cittadella/Carpi F.C. del 22.04.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al proprio calciatore, Gagliolo Riccardo, per avere, al 42° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito un avversario con un violento calcio ad una gamba”.

Con i motivi di gravame la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa e rilevando, in primo luogo, la ingiusta applicazione da parte del Giudice di prime cure dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., pur in assenza di conseguenze lesive nei confronti del calciatore avversario.

Le doglianze illustrate dalla società reclamante sono prive di fondamento e, pertanto, il proposto appello non può trovare accoglimento.

Ad avviso della C.S.A., la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi immune dai vizi denunciati dalla ricorrente e, comunque, corretta sia in ordine alla qualificazione della condotta del Gagliolo come violenta sia in ordine alla conseguente necessaria applicazione della sanzione minima di tre giornate di squalifica, che appare congrua in relazione ai fatti allo stesso ascritti.

Giova precisare, inoltre, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti volontari produttivi di lesioni personali, ma anche da atteggiamenti che pur non provocando conseguenze lesive, siano comunque in grado di mettere in pericolo l’integrità fisica dell’avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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