F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 06/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 121/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRUNA ALJAZ SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRUNA ALJAZ SEGUITO GARA CITTADELLA/CARPI DEL 22.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017)

Con ricorso indicato in epigrafe e presentato nei modi e termini di legge, la Società Carpi

F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 106 del 23.04.2017, con la quale, in relazione alla gara Cittadella/Carpi

F.C. del 22.04.2017, veniva comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al  proprio  calciatore,  Struna  Aljaz,  per  avere,  al  12°  del  secondo  tempo,  rivolto  all’arbitro espressioni ingiuriose”.

Attraverso i propri scritti difensivi, la ricorrente assumeva che il comportamento dello Struna sia stato erroneamente qualificato dal Giudice Sportivo in quanto il calciatore si è limitato ad esprimere il proprio disappunto con un’espressione che, seppur evitabile, non conteneva alcun connotato di natura ingiuriosa.

Sulla scorta di tali argomentazioni difensive, la società chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica, con eventuale commutazione del secondo turno di squalifica in pena pecuniaria.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Infatti la Corte, esaminati gli atti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dallo Struna, rileva che le espressioni pronunciate dallo stesso nei confronti del Direttore di gara non posseggono le caratteristiche richieste per essere qualificate come ingiuriose e, quindi, per essere sanzionate come deciso dal Giudice Sportivo. Condotte antiregolamentari che, peraltro, poiché contestuali e ripetitive della stessa espressione, possono essere riunite sotto il vincolo della continuazione di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carpi F.C. di Carpi (Modena), riduce la sanzione alla squalifica di 1 giornata più l’ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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