F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. PENNINGTON NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.10.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI CAGLIARI /PALERMO DEL 29.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 3.05.2017)

RICORSO CALC. PENNINGTON NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.10.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO  PRIMAVERA  TIM   TROFEO  GIACINTO  FACCHETTI  CAGLIARI

/PALERMO DEL 29.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 3.05.2017)

Con atto del 5.5.2017, il Sig. Nicholas Pennington, calciatore tesserato per il Cagliari Calcio, ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica sino al 31.10.2017 a seguito dell’espulsione comminata durante la gara, di cui all’epigrafe, per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Attraverso gli scritti difensivi il Pennington rileva che il Giudice Sportivo lo ha sanzionato accertando a suo carico una condotta minacciosa e violenta, peraltro di particolare gravità, operando una valutazione eccessivamente punitiva di un comportamento che, ancorché plateale, deve ricondursi ad una scomposta protesta, fortemente irrispettosa dell’arbitro, però priva del requisito della intenzionalità lesiva che deve necessariamente caratterizzare la fattispecie in cui è stato ricondotto il comportamento posto in essere dallo stesso.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica a lui inflitta, facendo riferimento ad atre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, sono stati sanzionati con pene più miti.

La C.S.A., esaminati gli atti

OSSERVA

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto del referto del Direttore di gara, atto che gode di fede probatoria privilegiata, fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale il Pennington, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in essere e tanto più in ambito giovanile.

E comunque, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dal reclamante.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno, della sanzione inflitta in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrua la squalifica irrogata, di entità certamente non modesta ma ben adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di svolgimento delle plurime condotte poste in essere.

E’ difatti più che singolare che il Pennington, di certo non in un eccesso di vis agonistica in fase di gioco, abbia tenuto atteggiamenti chiaramente provocatori, minacciosi e violenti nei confronti dell’Arbitro. Ed è estremamente significativa ed indicativa di una personalità tendenzialmente contraria al rispetto delle regole, dei ruoli e della lealtà e correttezza, la circostanza che il Pennington, peraltro capitano della squadra, dopo aver spintonato il Direttore di gara e essere stato a stento allontanato dai propri compagni di squadra, continuava nel suo atteggiamento antiregolamentare applaudendo l’Arbitro e reiterando frasi irriguardose all’indirizzo dello stesso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Pennington Nicholas.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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