F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA GENOA/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA GENOA/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Kondogbia Geoffrey.

Tale decisione è stata assunta perché, al 42° del secondo tempo dell’incontro Genoa/Internazionale disputato il 7.5.2017, il Kondogbia protestava platealmente contro una decisione dell’Arbitro proferendo un’espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 9.5.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.5.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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