F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 07/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; – AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 6.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

RICORSO SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LE SANZIONI:

-    SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;

 AMMENDA DI 10.000,00,

INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  JUVENTUS/TORINO  DEL  6.5.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 al signor Mihajlovic Sinisa perché, al 12° del secondo tempo dell’incontro Juventus/Torino disputato il 6.5.2017, contestava una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi; e, per essere, successivamente, entrato sul terreno di gioco, rivolgendo all’Arbitro espressioni insultanti e ingiuriose.

Avverso tale provvedimento il signor Mihajlovic Sinisa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 9.5.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 12.5.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig.

Mihajlovic Sinisa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it