F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 208 del 16.05.2017)

RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI  20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 208 del 16.05.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Napoli, disputato in data 14.5.2017 e valevole per il campionati di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla Torino F.C. S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) l’ammenda di € 20.000,00 con diffida per aver i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza della Soc. Torino, diagnosticato dal medico dello stadio”. L’entità della predetta sanzione è stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze attenuanti ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società ha concretamente operato con le Forze dell’Ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene che non vi sarebbe certezza circa l’effettivo lancio del petardo dal settore del Torino, non solo perché il delegato alla sicurezza della Società stessa si sarebbe trovato nelle immediate vicinanze ed avrebbe potuto evitare lo scoppio, ma anche in ragione delle distanze e del luogo in cui si sarebbe trovata la grata. La Società, inoltre, lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata e richiede l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 14, comma 5, C.G.S. Per questi motivi, la Società richiede l’annullamento della decisione oggetto del presente procedimento e, in subordine, la riduzione della stessa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 9.6.2017, è presente l’Avv. Pantaleo Longo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, dalle risultanze della relazione dei rappresentanti della Procura Federale, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, emerga in modo evidente come il petardo sia stato effettivamente lanciato dal settore del Torino.

Ne consegue che la tifoseria del Torino ha posto concretamente in essere un atto violento, che ha creato nocumento al delegato alla sicurezza della Società e che dovrà, quindi, essere necessariamente sanzionato.

Ciò detto, atteso che l’ultimo comma dell’art. 14 C.G.S. attribuisce all’Organo della giustizia sportiva la facoltà di non applicare o attenuare la sanzione qualora venga verificata la sussistenza di una o di entrambe le circostanze di cui alle sole lettere a) e b) dell’art. 13 comma 1 e che la sussistenza delle fattispecie di cui alle predette lettere dell’articolo appena richiamato è già stata accertata dal Giudice Sportivo Nazionale, questa Corte ritiene che la sanzione de qua sia congrua, anche in considerazione della recidiva, riconosciuta alla Società.

Per questi motivi la C.S.A. respinge ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Torino di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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