F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOUI SOUFIANE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DEL 13.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 113 del 15.05.2017)

 

RICORSO U.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOUI SOUFIANE SEGUITO GARA SALERNITANA/AVELLINO DEL 13.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 113 del 15.05.2017)

Con il ricorso indicato in epigrafe e presentato nei modi e termini di legge, la U.S. Avellino ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con la quale è stato sanzionato con la squalifica per tre giornate il calciatore BIDAOUI Soufiane per “avere, al 46° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto”.

Attraverso i motivi di gravame la società reclamante escludeva che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore potesse essere configurato quale atto violento in quanto, dalla dinamica dell’episodio descritta nel rapporto di gara, non può non evincersi come il gesto del Bidaoui sia stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell’altrui incolumità, così come confermato dall’assenza del benché minimo pregiudizio per l’avversario che non necessitava neppure dell’ingresso in campo dei sanitari per le cure del caso.

Per tali motivazioni la società ricorrente chiedeva a questa Corte di riformare la decisione del Giudice di prime cure provvedendo alla riduzione della squalifica da tre a due giornate.

A sostegno di tale richiesta venivano prodotte altre decisioni della C.S.A. che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

L’episodio di cui si è reso responsabile il Bidaoui è descritto in modo chiaro e dettagliato nel rapporto arbitrale che gode, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., di fede probatoria privilegiata e, pertanto, le censure difensive non possono inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.

Occorre, altresì, rilevare come la natura indiscutibilmente violenta della condotta perpetrata nei confronti di un calciatore avversario, non possa ritenersi, in alcun modo, alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa un’analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiami della reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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