F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 08/CSA del 13 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 148/CSA del 09 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO CALC. CAMARLINGHI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI JUVE STABIA/LIVORNO DEL 2.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 153/TB del 5.6.2017)

RICORSO CALC. CAMARLINGHI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TORNEO BERRETTI JUVE STABIA/LIVORNO DEL 2.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 153/TB del 5.6.2017)

Il calciatore Camarlinghi Giulio ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara del Torneo Berretti Juve Stabia/Livorno del 2.6.2017  per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

Il ricorrente descrive l'accadimento dei fatti in modo differente rispetto al referto arbitrale, evidenziando che il comportamento da esso assunto è da ritenersi una mera reazione istintiva ad uno schiaffo subìto da un avversario e che pertanto il gesto commesso è da ritenersi privo di alcun connotato di gravità e dolo tali da dover subire la sanzione come sopra irrogata.

Chiede pertanto la revoca e/o l'annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, la riduzione al minimo previsto.

La Corte, dopo aver esaminato il ricorso, ha udito la versione dei fatti da parte dell'arbitro che a differenza di quanto descritto dal Signor Giulio Camarlinghi, ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Camarlinghi Giulio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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