F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 016/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 112/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI SEGUITO GARA VIBONESE/FIDELIS ANDRIA DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017)

RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.  SILVESTRI LUIGI SEGUITO  GARA  VIBONESE/FIDELIS  ANDRIA  DEL  26.3.2017  (Delibera  del  Giudice

Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017)

La società U.S. Vibonese S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 28.3.2017, al sig. Luigi Silvestri, tesserato della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra U.S. Vibonese srl e la squadra Fidelis Andria, svoltasi, il giorno 26.3.2017.

In particolare, alla fine del secondo tempo, l’arbitro allontanava dal campo di giuoco il calciatore Silvestri e questi, nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dellapanchinadella squadra avversaria, nei termini indicati nel referto.

Non solo.

Il predetto, dopo la fine della gara, nel transitare nel parcheggio dello stadio e passando davanti alla squadra ospite in attesa del pullman, assumeva un comportamento provocatorio cui seguiva la reazione dei predetti.

Il Silvestri, quindi, portatosi dietro la recinzione del campo di giuoco, si poneva in prossimità della squadra ospite, irridendo ed intimidendo la indicata compagine, mostrando, infine, una chiave inglese di circa 25 cm.

Nel ricorso avanzato, la società Vibonese ha ammesso il comportamento “scomposto” tenuto dal tesserato, rilevando, però, che tale atteggiamento ha costituito la normale reazione al comportamento, altrettanto volgare ed offensivo, contestualmente tenuto dai componenti la squadra ospite.

In altre parole nel motivo di gravame avanzato, la società Vibonese propone una lettura della vicenda in chiave reattiva proprio per l’atteggiamento gravemente provocatorio ed  offensivo, assunto dagli atleti e dai dirigenti della squadra ospite, nei confronti del Silvestri, il quale, pertanto avrebbe così reagito a tali intemperanze.

Osserva la Corte.

La ricostruzione fattuale proposta nel ricorso contrasta con la concorde descrizione fattane dal direttore di gara e dal commissario di campo.

Vi è di più.

Conforta la riferita ricostruzione fattuale la circostanza che, dopo l’espulsione, il Silvestri si è rifiutato di lasciare il terreno di giuoco non permettendo la ripresa della gara se non dopo l’intervento dei dirigenti la squadra di casa, così dimostrando, nei fatti, una vis polemica progressivamente espressa nei comportamenti contestati.

Conseguentemente, la descrizione del comportamento assunto dal Silvestri, nei termini descritti negli atti ufficiali, risulta offensivo, denigratorio e minaccioso e non già quale reazione all’altrui comportamento provocatorio.

può condividersi la tesi avanzata dalla parte ricorrente circa la parzialità della ricostruzione dei fatti svolta da parte del commissario di campo perché in precedenza offeso dai tifosi della Vibonese.

Si tratta di una tesi apodittica, priva di qualsivoglia elemento probatorio, frutto di una mera ed interessata ricostruzione soggettiva degli avvenimenti.

Così come non può condividersi, come detto, la tesi della reazione scomposta del Silvestri alle provocazioni ricevute.

Gli atti del procedimento indicano e raccontano della personale e diretta responsabilità dell’atleta per il comportamento contestato.

Pertanto, la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulta equa e conseguente al fatto addebitato, così come riportato nei referti di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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