F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 016/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 112/CSA del 06 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TOMI GIOVANNI SEGUITO GARA PONTEDERA/PRATO DEL 1°.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 3.4.2017)

 

RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TOMI GIOVANNI SEGUITO GARA PONTEDERA/PRATO DEL 1°.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 3.4.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, infliggeva al calciatore Tomi Giovanni la squalifica di 2 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Città di Pontedera/Prato.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “per atto di violenza verso un avversario, al termine della gara”.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 5.04.2017, proponeva reclamo, eccependo l’errata ricostruzione della sequenza temporale dei fatti e l’eccessiva afflittività della sanzione inflitta, chiedendone la riduzione da due ad una giornata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba trovare accoglimento.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione perché avrebbe analizzato i fatti riferiti al calciatore Tomi Giovanni, senza prendere in considerazione quelli attribuiti all’altro calciatore, pur essendo l’episodio oggetto della sanzione la conseguenza di un fatto che ha coinvolto entrambi i calciatori a fine gara.

Sentito sul punto il direttore di gara, lo stesso ha chiarito che si sarebbe trattato più di un gesto antisportivo che violento.

La C.S.A. sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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