F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 017/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CSA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIANA AIMO SEGUITO GARA MONOPOLI/MELFI DEL 09.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.04.2017)
RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIANA AIMO SEGUITO GARA MONOPOLI/MELFI DEL 09.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.04.2017)
La società A.S. Melfi S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 10.4.2017, al sig. Diana Aimo, allenatore della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra del Montopoli e quella del Melfi S.r.l., svoltasi, il giorno 9.4.2017.
In particolare, nel corso del secondo tempo l’arbitro allontanava dal campo di giuoco il sig.
Diana Aimo per comportamento offensivo verso la terna arbitrale.
Il direttore di gara segnalava che il predetto profferiva, ad alta voce, frasi altamente offensive, nei termini riportati nel referto agli atti, nei confronti di tutta la terna arbitrale.
Nell’unico motivo di ricorso la società Melfi S.r.l. non ha escluso il comportamento contestato al proprio allenatore, così come sopra descritto, ma ha solo rilevato che tali frasi non sono state udite dal primo assistente sig. Abagnara, tanto che lo stesso ha riportato nel suo referto : nulla da segnalare. Alla luce di tale considerazione, pertanto, secondo il ricorrente, tale comportamento non doveva essere configurato offensivo, come ritenuto dal giudice di prime cure, bensì irriguardoso verso il solo direttore di gara.
Osserva la Corte.
Come detto non vi è contestazione del fatto storico, così come riportato dal Direttore di gara nel referto.
Secondo la parte ricorrente, invero, tali frasi non sarebbero state “ gridate”, bensì profferite in modo da essere percepite dal solo direttore di gara.
Ciò, a dire della società Melfi, comporterebbe una diversa configurazione del fatto contestato : da offensivo a irriguardoso.
In realtà tale osservazione, a prescindere dalla sua irrilevante ai fini della quantificazione della sanzione disciplinare irrogata, atteso che l’art. 19, comma 4 lettera a), applicabile all’incolpato a mente del successivo comma 5, prevede la sanzione di due giornate di squalifica sia per condotta ingiuriosa (offensiva), che per irriguardosa tenuta da qualunque tesserato nei confronti degli ufficiali di gara, non coglie nel segno.
Le frasi dirette all’arbitro ed alla terna arbitrale evidenziano, proprio in relazione al loro contenuto ed alla valenza normalmente alle stesse attribuite, un chiaro contenuto offensivo e denigratorio.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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