F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 017/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 116/CSA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. COLOMBO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/SUDTIROL DEL 05.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 178/DIV del 06.04.2017)

 

RICORSO SIG. COLOMBO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/SUDTIROL DEL 05.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 178/DIV del 06.04.2017)

 

Il signor Colombo Alberto, tesserato in favore del Fussballclub Sudtirol S.r.l., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Comu. Uff. n. 178/DIV del 4.4.2017, con il quale, a seguito della gara Santarcangelo/Sudtirol del 5.4.2017, è stata inflitta allo stesso la seguente sanzione:

  • squalifica per 2 giornate effettive di gara "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata in quanto a suo dire non rivolta verso il direttore di gara ed espressa in termini diversi da quelli indicati nei referti di gara.

La Corte, sentito l'assistente numero uno il quale ha confermato quanto scritto nel suo referto e ciò l'indirizzo all'arbitro della frase in oggetto e la sua composizione come già esattamente riportata tra virgolette nel referto stesso, conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig.

Colombo Alberto.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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