F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 09/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANZINI ARNALDO SEGUITO GARA PIACENZA/PRO PIACENZA DELL’8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

 

RICORSO DEL PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FRANZINI ARNALDO SEGUITO GARA PIACENZA/PRO PIACENZA DELL’8.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017)

Il   Giudice   Sportivo Lega nazionale   professionisti, con   decisione   pubblicata   sul   Com.   Uff.

n. 180/DIV  del  10.4.2017  ha inflitto  al  Franzini  la sanzione  della  squalifica  per  n.  2  giornate effettive, per comportamento offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento, il Piacenza Calcio 1919 S.r.l. proponeva ricorso in data 12.4.2017. L’appellante eccepiva, in sintesi, che il presunto comportamento offensivo tenuto dall'allenatore Franzini verso un calciatore della squadra avversaria è stato punito in modo sproporzionato (2 giornate di squalifica) rispetto a quello tenuto da quest'ultimo nei riguardi del Franzini (1 giornata di squalifica), nell'ambito di uno scambio verbale che si assume non essere stato il Franzini ad iniziare.

Inoltre, il reclamante fa notare come il comportamento contestato al Franzini sia stato rilevato unicamente nel rapporto del Commissario di campo (non essendo stato né visto né tantomeno refertato dall'arbitro o dai suoi Assistenti), nella parte del rapporto riservata all'indicazione delle condotte - non viste dall'arbitro - di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (ovverosia, esclusivamente comportamenti violenti, gravemente antisportivi o concernenti l'uso di espressioni blasfeme, nessuno dei quali ricorrente nel caso di specie). Da qui, la deduzione difensiva nel senso della inutilizzabilità di detto rapporto da parte del Giudice Sportivo per fondare l'applicazione di una sanzione intesa a reprimere un comportamento semplicemente offensivo, e, per l'effetto, la richiesta di annullamento della sanzione o, in via gradata, della sua riduzione a 1 giornata.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale. La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere.

Non soltanto la commisurazione della sanzione appare sproporzionata rispetto a quella inflitta al tesserato della squadra avversaria protagonista del medesimo episodio, ma quanto riportato nel rapporto del Commissario di campo induce a ritenere, come dedotto nelle memorie difensive, che il Franzini abbia inteso replicare ad una precedente provocazione (solo così potrebbe infatti spiegarsi l'incipit - "Zitto..." - della frase imputatagli).

Al riguardo, si osserva che il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta, per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 CGS (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, riduce ad 1 giornata di squalifica la sanzione inflitta al sig. Franzini Arnaldo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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