F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con reclamo del 16.2.2017 la società A.S.D. P. AZ Picerno impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale in relazione alla gara del 12.02.2017 tra Vultur Rionero contro AZ Picerno, era stata inflitta alla società la sanzione di € 1.500,00 per avere i propri sostenitori “introdotto e utilizzato nel corso del secondo tempo, materiale pirotecnico all’interno del  settore loro riservato, rivolto  espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale e lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un

    • che lo attingevano più volte alla schiena”.

Sosteneva la ricorrente argomentazioni che in sintesi possono così indicarsi:

      • La reclamante non contestava il fatto storico ma eccepiva la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione nonché la mancata valutazione di esimenti e attenuanti;
      • In particolare si sosteneva che la società aveva adottato modelli di gestione atti a prevenire fatti come quelli verificatisi, che essa giocava in trasferta e dunque aveva maggiori difficoltà a controllare i tifosi, che lo scoppio del botto (non petardo) non sarebbe avvenuto nel settore della propria tifoseria.

Sottolineva comunque che la tifoseria del Picerno era da qualche mese in contestazione con la società e invocava un precedente giurisprudenziale di segno asseritamente favorevole alla ragioni invocate.

Chiedeva pertanto la cancellazione della diffida e una riduzione dell’ammenda.

La Corte osserva che la reclamante non nega la verificazione dei fatti ma chiede che siano valutate circostante esimenti o attenuanti che possano mitigare il rigore della sanzione.

Al riguardo può convenirsi in ordine alla circostanza che i fatti si sono verificati in una situazione in cui era oggettivamente difficile controllare la posizione dei propri sostenitori, in cui le forze dell’ordine avevano sottoposto a verifica l’ingresso dei tifosi e in cui comunque non si sono determinate situazioni di pericolo.

Appare pertanto equo pervenire ad una rideterminazione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento il ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza) ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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