F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARLEO PASQUALE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO A.S.D. P. AZ PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARLEO PASQUALE SEGUITO GARA VULTUR/AZ PICERNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Con reclamo del 16.2.2017 la società A.S.D. P. AZ Picerno impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale in relazione alla gara del 12.02.2017 tra Vultur Rionero contro AZ Picerno, era stata inflitta all’allenatore della società Pasquale Arleo la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché allontanato per proteste all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva ad un A.A. espressioni offensive e minacciose.

Sosteneva la ricorrente argomentazioni che in sintesi possono così indicarsi:

    • La reclamante non contestava il fatto storico ma eccepiva la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione nonché la mancata valutazione di circostanze attenuanti;
    • In particolare si sosteneva che il comportamento avrebbe dovuto essere valutato nel contesto di una gara delicata e di una fase di giuoco particolare e si richiamavano precedenti giurisprudenziali in cui analoghi comportamenti sarebbero stati sanzionati in misura più lieve.

Il ricorso non è fondato.

In realtà il fatto storico, chiaramente emergente dal referto arbitrale, non è contestato mentre le pretese circostanze attenuanti, così come vengono delineate, non sono neanche configurabili riducendosi, da una parte, alla inammissibile pretesa di valutare il comportamento in misura meno grave in relazione alla delicatezza della gara e di tener conto di asserite diverse ricostruzioni di particolari del comportamento che però risultano in contrasto con il chiaro e indiscutibile referto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P. AZ Picerno di Picerno (Potenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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