F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KELA LEONS SEGUITO GARA BERGAMO/DOMUS BRESSO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)
RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KELA LEONS SEGUITO GARA BERGAMO/DOMUS BRESSO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017)
Al termine della gara del Campionato Divisione Calcio a 5, Bergamo C5 la Torre/Domus Bresso del 12.2.2017, la Bergamo C5 la Torre proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kela Leons.
Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n.
615 del 15.02.2017.
Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore kela Leons “Espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario lanciato a rete senza ostacoli, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro frasi offensive”.
L’appello va rigettato.
I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.
Nel caso che ci occupa, con la sanzione per l’espulsione, deve necessariamente concorrere la sanzione normativa per le frasi offensive.
Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kela Leons può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio A 5 di Torre Boldone (Bergamo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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