F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/CITTA’ DI GELA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
RICORSO IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA IGEA VIRTUS BARCELLONA/CITTA’ DI GELA DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
Con atto del 23.02.2017 la ASD Igea Virtus Barcellina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Dall’Oglio Maurizio la sanzione disciplinare di 6 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l’effetto, di ridurre congruamente la squalifica inflitta al calciatore.
A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che il comportamento tenuto nell’occasione contestata dal calciatore Dall’Oglio non può essere considerato violento quanto piuttosto scorretto ed antisportivo.
Secondo la reclamante, il gesto posto in essere dal calciatore non ha manifestato la volontà di arrecare danni fisici, essendosi concretizzato in una semplice spinta alle spalle e non in un pugno, in uno schiaffo o in un calcio.
I motivi addotti a sostegno del reclamo non sono condivisibili, anche se la misura della sanzione irrogata per il comportamento tenuto dal calciatore Dall’Oglio appare non congrua, perché eccessiva.
Il gesto posto in essere dal calciatore della società reclamante, ancorchè non si sia concretizzato come sostenuto dalla società in un calcio o in un pugno o in uno schiaffo, deve pur sempre essere configurato come un atto violento, anche la potenzialmente pericolosità. A seguito del comportamento tenuto dal Dall’Oglio è si è venuta a determinate una situazione di forte tensione tra i calciatori delle due squadre.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Igea Virtus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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