F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 5.1.2017) RICORSO A.S.D. BERNALDA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2017; – AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017)

RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/LATTE DOLCE CALCIO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 70 del 5.1.2017)

RICORSO A.S.D. BERNALDA AVVERSO LE SANZIONI:

-   SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2017;

-   AMMENDA DI € 1.500,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/MARITIME FUTSAL

AUGUSTA DEL 4.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017)

Con ricorso del 10.2.2017 la società A.S.D. Bernalda propone reclamo avverso le sanzioni della ammenda di € 1.500,00 e della squalifica del campo di gioco sino al 31.12.2017, inflitte dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, come da Com. Uff. n. 578 del 9.2.2017, per fatti relativi alla gara Bernalda/Maritime Futsal Augusta del 4.2.2017, valevole per la quinta giornata di ritorno del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie B 2016/2017, Girone G.

Le sanzioni venivano comminate dal Giudice di prime cure in quanto «i sostenitori del Bernalda, mentre gli arbitri effettuavano il riscaldamento pre-gara, rivolgevano loro corali ingiurie e minacce, facendo esplodere nella circostanza numerosi petardi sia all’interno che all’esterno della struttura. Perché il dirigente accompagnatore della società, allontanato dall’arbitro per proteste assisteva il prosieguo della gara dalla tribuna da dove rivolgeva all’arbitro numero due frasi offensive e minacciose tentando di colpirlo sporgendosi dal parapetto senza riuscirvi. Contestualmente numerosi sostenitori, sporgendosi dalle tribune, tentavano di afferrare il medesimo arbitro senza riuscirvi, e nella circostanza gli tiravano contro monetine, bottiglie di plastica vuote e numerosi sputi senza colpirlo. Al termine del primo tempo, mentre gli arbitri si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, il secondo arbitro veniva accerchiato da una decina di suddetti sostenitori,  i quali, aizzati dal dirigente precedentemente allontanato, gli rivolgevano pesanti ingiurie e minacce. La terna, entrata nel tunnel che conduce agli spogliatoi, veniva accerchiata da circa 20 facinorosi, ivi indebitamente presenti, che sputavano ripetutamente contro il secondo arbitro attingendolo in più parti del corpo, tentando anche di colpire con calci e pugni gli altri due direttori di gara senza riuscirvi. Grazie alla fattiva opera del capitano e del presidente della società ospitante gli arbitri riuscivano a rientrare nello spogliatoio dove si rinchiudevano e richiedevano telefonicamente l’intervento della forza pubblica. Dopo circa 45 minuti di attesa, arrivavano due agenti di pubblica sicurezza e grazie a loro l’arbitro dava inizio al secondo tempo. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, le ingiurie e le minacce nei confronti dei direttori di gara perduravano per tutto il secondo tempo fino al termine dell’incontro conclusosi regolarmente. Per precauzione gli agenti di PS accompagnavano al termine della gara la terna arbitrale all’uscita dell’impianto sportivo, scortandola poi per maggior precauzione fino all’imbocco dell’autostrada. Sanzione ridotta per il fattivo intervento del capitano e del presidente della società espletato durante l’aggressione a fine del primo tempo agli arbitri».

La ricorrente sostiene l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Nello specifico evidenzia ipotetiche circostanze trascurate dall’organo di prime cure e afferma chedirettori  di gara non abbiano subito alcun colpo diretto, essendo stata limitata esclusivamente ad alcuni sputi l’effettiva portata dei comportamenti offensivi posti in essere dai tifosi del Bernalda. Ribadisce, altresì, che la gara è stata regolarmente portata a termine dopo un intervallo protrattosi oltre il consueto limite temporale di 15 minuti. A sostegno delle proprie tesi la società Bernalda si richiama ad un precedente arresto della Corte di giustizia federale, in Com. Uff.

n. 218/CGF del 27.2.2014 sul ricorso della A.C.R. Messina S.r.l..

La reclamante sottolinea altresì l’opera di collaborazione posta in essere dai soggetti più rappresentativi della società, quali il Presidente è il capitano. Per corroborare la propria istanza, sono allegati altre pronunce giurisprudenziali, tra le quali quella del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 gara Corigliano Futsal/Farmacia Centrale dell’11.2.2017, in Com. Uff. n. 615 del 15.2.2017. Nel caso indicato l’arbitro era stato colpito con estrema violenza con un calcio ad una gamba che cagionava forte dolore e immediato rossore alla zona colpita. In conseguenza di ciò, l’arbitro ritenne che non vi fossero le condizioni per proseguire l’incontro e sospese definitivamente la gara. A seguito di tali eventi il club Corigliano fu sanzionato con la stessa pena comminata alla ricorrente con beneficio però di godere della possibilità di disputare le gare interne a porte chiuse, beneficio, che si sottolinea, non è stato concesso alla A.S.D. Bernalda.

Ciò premesso la reclamante chiede vengano riconosciute la verità e la fondatezza delle deduzioni delineate in narrativa e, in riforma dell’impugnata delibera, ridurre congruamente e sensibilmente le sanzioni irrogate dal Giudice sportivo alla società; o, in subordine, richiede la riduzione delle sanzioni impugnate con la commutazione della squalifica del campo di gioco nel provvedimento di disputa delle gare interne a porte chiuse.

Pur stigmatizzando con fermezza il comportamento della tifoseria locale, questa Corte ritiene fondato il motivo di gravame nella parte in cuianche in ragione dei pertinenti precedenti giurisprudenziali riportati dalla reclamantesi sottolinea che la sanzione nel suo complesso non sia del tutto proporzionata. che, visto il comportamento collaborativo del sodalizio e segnatamente del Presidente e del Capitano della società Bernalda, appare congrua una rideterminazione delle sanzioni in termini più ragionevoli rispetto alla fattispecie che occupa.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bernalda di Bernalda (Matera) ridetermina la sanzione con l’obbligo di disputare le gare a porte chiuse fino al 30.6.2017 e la sanzione dell’ammenda in € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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