F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLINATESE/SEREGNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLINATESE/SEREGNO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)
La U.S.D. Olginatese propone reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale, a seguito della gara Olginatese/Seregno, veniva comminata la sanzione di E 2.500,00 e diffida nei confronti della ricorrente «per avere due propri sostenitori al termine del primo tempo rivolto all’indirizzo dell’arbitro espressioni gravemente discriminatorie per motivi di provenienza territoriale. Gli stessi, al termine della gara, colpivano con pugni la porta dell’uscita di emergenza degli spogliatoi, rivolgendo ingiurie all’indirizzo del medesimo ufficiale di gara» (cfr. Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017).
La ricorrente sostiene che gli eventi si siano svolti con unicità e istantaneità del fatto, che non è stato possibile in realtà identificare le persone coinvolte ed infine che la sanzione inflitta sia sproporzionata, indicando a sostegno precedenti giurisprudenziali su casi simili. Si intrattiene, poi, in disquisizioni tendenti a dimostrare il tono non offensivo dell’esternazioni dei propri sostenitori, argomentando, tuttavia, in maniera assolutamente non convincente.
È, infatti, parere di questa Corte che, in primo luogo, il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra locale sia da censurare in quanto reiterato senza soluzione di continuità durante l’arco di tutta la gara, dando sfogo anche ad atti violenti. In secondo luogo, in merito alle parole pronunciate ad oggetto l’origine territoriale della terna arbitrale, che queste abbiano un senso dispregiativo ed offensivo non può revocarsi in dubbio e, pertanto vanno censurate, con fermezza, soprattutto quando l’elemento territoriale costituisce «la base sostanziale della deprecazione e dell’offesa, dal punto di vista della dignità umana e dell’appartenenza a una data collettività» (così, Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. Com. Uff. FIGC, 20.1.2014, n. 179/CGF), come nel caso che occupa.
Tuttavia, questa Corte ritiene – in relazione al consolidato orientamento giurisprudenziale a seguito della modifica apportata nel Com. Uff. FIGC, 18.8.2014, n. 58/A dell’art. 11, comma 1,
C.G.S. (e, conseguentemente, dell’art. 12, comma 3, C.G.S. per il correlato richiamo) – doversi procedere ad una rideterminazione delle sanzione in virtù delle attenuanti di cui all’art. 13, lett. b) e c), C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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