F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 012/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 086/CSA del 03 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MEI MASSIMILIANO SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 21.2.2017)

 

RICORSO G.S.D. GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MEI MASSIMILIANO SEGUITO GARA SAVONA/GHIVIZZANO DEL 15.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 21.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionalecon Com. Uff. n. 92 del 16.2.2017 in relazione alla gara del 15.02.2017 Savona/Ghivizzano Borgo Amozzano del Campionato Nazionale della Serie D – ha comminato al calciatore del Ghivizzano Borgo Amozzano Massimiliano Mei la sanzione della squalifica per 4 giornate in quanto “espulso per somma di ammonizioni, al termine della gara attendeva gli Ufficiali di gara nell’area antistante gli spogliatoi, rivolgendo loro espressioni offensive. Successivamente reiterava la condotta all’indirizzo dei calciatori avversari”.

Al riguardo, si legge nel rapporto arbitrale che il calciatore in questione, doppiamente ammonito durante la gara, <<aspettava a fine gara la terna e la squadra avversaria davanti allo spogliatoio del Savona e dapprima insultava me e gli AA. dicendo “Bravi li avete fatti pareggiare m….” e poi insultava gli avversari con epiteti seg. “Figli di t…., b…..”>>.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la società reclamante che il comportamento del tesserato, pur poco rispettoso, ha motivo nel fatto che in occasione della seconda sostituzione del Ghivizzano Borgoamozzano (numero 8 con il numero 19), alzando la lavagna, un elemento componente il numero 8 si girava ed appariva il numero 6 invece del numero

8. A quel punto l'Arbitro, vedendo il Calciatore Mei (numero 6) che rimaneva nella sua posizione di gioco in quanto in vero non interessato dal cambio, considerava il suo comportamento come perdita di tempo (40' secondo tempo con il Ghivizzano Borgoamozzano in vantaggio 1 a 0) e nonostante le sollecitudini del Dirigente Responsabile che lo invitava a consultare l'assistente 1 per verificare la corretta indicazione riportata sul cartaceo, l'arbitro, non sentendo ragioni, correva verso il Mei estraendo il cartellino giallo per ammonirlo ed essendo già stato ammonito estraeva il cartellino rosso, cosicché Mei, senza proteste ulteriori e senza offendere, usciva dal campo.La società reclamante contesta anche la rispondenza a verità della ricostruzione fattuale contenuta del rapporto dell'Arbitro, dove si dice che il calciatore Mei aspettava la terna e la squadra avversaria per offendere, affermandone che il calciatore si trovava già davanti allo spogliatoio del Savona per placare gli animi che si erano riscaldati a seguito di offese di stampo razziale nei confronti del loro calciatore Benga Samba, di origini Senegalesi , in particolare da parte del numero 12 del Savona (Prisco Armando). All'arrivo della terna arbitrale il Mei, che era già nei pressi dello spogliatoio per quanto sopra effettivamente rivolgeva loro la frase " bravi li avete fatti pareggiare", ma non avrebbe aggiunto la parola blasfema "merde" e non avrebbe insultato gli avversari come descritto nel rapporto, anche in quanto la gara non aveva avuto toni agonistici di rilievoepisodi tali da portare strascichi nel dopo partita.

La reclamante ha poi sottolineato la incensuratezza disciplinare del Mei per sanzioni che non derivino da sommatoria di ammonizioni, chiedendo quindi la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame.

Il reclamo è infondato.

Invero, premesso che la puntuale descrizione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale non è smentita dalla generica e non supportata diversa ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante, la  sanzione irrogata dal Giudice  sportivo appare congrua alla gravità  ed estrema scurrilità delle offese rivolte alla terna arbitrale e agli avversari, la cui contrarietà ai fondamentali valori sportivi del rispetto degli arbitri e degli avversari non può trovare giustificazione alcuna nell’errore arbitrale, che non può mai legittimare invettive offensive e scurrili.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano di Ghivizzano (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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