F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 013/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 088/CSA del 07 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL DEL 3.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 711 del 3.3.2017)

RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/TERNANA CALCIO FEMMINILE SSD ARL DEL 3.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a CinqueCom. Uff. n. 711 del 3.3.2017)

 

La Ternana Calcio Femminile proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata sul Com. Uff. n. 711 del 3.3.2017, con la quale veniva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla odierna appellante avverso le irregolarità della gara ASD Montesilvano C5/Ternana Calcio Femminile valevole quale quarti di Coppa Italia serie a Elite femminile, per posizione irregolare delle calciatrici del Montesilvano, Giulia Domenichetti e Ana Carolina Sestari Calieri.

A fondamento della impugnazione la Ternana deduceva l’erroneità della decisione del Giudice

In particolare con riferimento alla posizione della Domenichetti la doglianza si appuntava sulla circostanza che la calciatrice, pur tesserata per la Montesilavano fin dal 2.12.2016 risultava anche tesserata come allenatrice per un club (Città di Falconara) diverso quindi da quello per cui era tesserata come calciatrice. Il tesseramento con la Montesilavano non avrebbe prodotto effetti (e da qui la irregolarità della calciatrice) anche dopo le dimissioni presentate il 26 novembre dalla carica di allenatrice del Falconara. Ciò perché, si sosteneva l’allenatore esonerato o dimissionario non potrà esercitare nessun altro ruolo per la medesima stagione.

Con riferimento alla posizione dell’altra calciatrice  Sestari Caliari la reclamante sosteneva di essere in possesso di un certificato del Governo brasiliano che riporta la data del 17.11.2016 e che sarebbe stato utilizzato per ottenere il passaporto italiano. Da qui, secondo la reclamante, la circostanze incomprensibile del tesseramento in data 18.11.2015, e la richiesta in relazione a tale asserita incongruenza di un accertamento, con sospensione del tesseramento.

Il ricorso, ritiene la Corte, non merita accoglimento.

Ed invero, per ciò che concerne la posizione della Domenichetti, sono da condividere integralmente le conclusioni cui è pervenuto il Giudice Sportivo, il quale, muovendo dalla esatta considerazione che il Tribunale Federala Nazionale , pronunziandosi sulla regolarità del tesseramento dell’atleta, lo aveva giudicato pienamente legittimo in relazione alla circostanza che il duplice tesseramento era definitivamente  cessato in data 26-28 novembre  2016 e, pertanto il trasferimento alla società Montesilvano era perfettamente regolare. Quanto al richiamo che la reclamante svolge nei confronti di un comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti delegazione di Bologna non solo è da rilevare che la questione della regolarità del tesseramento è stata oggetto di accertamento da parte di un organo della giustizia sportiva, ma che comunque la Domenichetti risultava tesserata presso una delegazione diversa da quella di Bologna e, pertanto, il mero comunicato non poteva riverberarsi sulla sua posizione.

Quanto all’altra calciatrice Caliari Sestari non è per nulla chiaro quale asserita irregolarità adombri la reclamante. Appare comunque utile ricordare che la cittadinanza non si acquista con il rilascio del passaporto, il cui ottenimento costituisce un diritto per il cittadino, bensì sulla base delle rigorose condizioni previste dalla legge che, evidentemente, ricorrevano per la Sestari Caliari.

La decisione di prime cure va pertanto integralmente confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio Femminile SSD ARL di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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