F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 014/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 107/CSA del 29 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)
RICORSO A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVIS PLEIADE POLICORO S.R.L./SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017)
Con atto, spedito in data in data 9.3.2017 la società A.S.D. Salinis ha preannunciato reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata in Com. Uff.
n. 725 dell’8.3.2017, con la quale, a seguito della gara Avis Pleiade Policoro/Salinis, disputatasi in data 4.3.2017, veniva comminata alla ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, “perché propri sostenitori in campo avverso, sebbene la partita dovesse essere disputata a porte chiuse, penetravano all’interno dell’impianto e della tribuna per tutta la durata del secondo tempo, rivolgevano agli arbitri frasi offensive e minacciose”.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S.D. Salinis faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo nei quali si sosteneva la discrasia tra i il referto arbitrale e quello del commissario di campo relativamente alla posizione dei sostenitori della società che sarebbero penetrati in campo ed avrebbero poi rivolto frasi ingiuriose e minatorie nei confronti della terna arbitrale.
Alla seduta del 29.3.2017, interveniva, in rappresentanza della Società A.S.D. Salinis, l’Avv. Delli Falconi il quale insisteva per l’accoglimento dei motivi e chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione e in via subordinata la riduzione della sanzione.
La Corte osserva che il referto arbitrale parla chiaramente di persone sostenitrici della società Salinis, non presenti nella distinta, penetrate nel campo e individua puntualmente i gravi comportamenti ingiuriosi e minacciosi posti in essere. Va rilevato, peraltro, che la circostanza che nel referto del commissario di campo si parla di persone autorizzate ad assistere alla gara, non trova riscontro negli atti ufficiali e, segnatamente, nel referto arbitrale che riveste il ruolo di fonte di prova privilegiata e dal quale si rileva che le persone in questione non risultavano in alcun modo nella distinta delle persone autorizzate. Infine le circostanze hanno trovato conferma nella audizione diretta dell’arbitro disposta dalla Corte durante la seduta.
Pertanto la decisione di primo grado non può che essere confermata.
Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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