F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL’ 11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017)

RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017)

 

Con ricorso del 7.2.2017 la A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 impugnava, davanti a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (in Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017), che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla prefata società in ordine alla regolarità della gara disputata l’11.1.2017 e valevole quale Supercoppa A Elite Femminile, fra la ricorrente e la A.S.D. Montesilvano Femminile C5, nel quale si sottolineava una palese  ed indiscutibile irregolarità della posizione della calciatrice Domenichetti Giulia della ASD Montesilvano femminile C5. Ad avviso della reclamante, alla data della partita de qua, sussisteva in capo alla menzionata giocatrice un rapporto di tesseramento come allenatrice di calcio a 5 e precipuamente come tecnico delle squadre giovanili femminili per una società, la ASD città di Falconara, diversa da quella abruzzese con la quale la stessa svolgeva e svolge l’attività di calciatrice.

Con ordinanza del 17.2.2017 (in Com. Uff. n. 080/CSA) questa Corte, ritenuta la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla posizione della calciatrice Domenichetti Giulia, sospese il procedimento e trasmise gli atti al Tribunale Federale NazionaleSezione Tesseramenti ex art. 30, comma 18, lettera b) C.G.S., riservandosi all’esito del giudizio la decisione per quanto di competenza. Con pronuncia del 23.2.2017 (in Com. Uff. n. 19/TFN del 23.2.2017) il T.F.N. Sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare il trasferimento, avvenuto il 2.12.2016, della calciatrice Domenichetti Giulia con la ASD Montesilvano. Avverso questa decisione, con atto dell’8.3.2017, la S.S. Lazio Calcio a 5 ha proposto gravame alla Corte federale d’appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso (cfr. Com. uff. n. 115/CFA del 23.3.2017 con pubblicazione delle motivazioni in Com. uff. n. 120/CFA del 5.4.2017).

Tanto premesso, anche per il giudizio che occupa questa Corte, risulta decisiva la scansione temporale dei tesseramenti. Come indicato dal T.F.N. in sentenza la Domenichetti è stata tesserata dall’ASD Falconara come calciatrice in data 8.9.2016; successivamente la stessa società ha tesserato la Domenichetti come tecnico, in data 27.9.2016; in data 26.11.2016, quest’ultima ha rassegnato le dimissioni da tecnico, ratificate il 28 novembre successivo; infine, in data 2.12.2016 è stato sottoscritto l’atto di trasferimento della calciatrice alla Montesilvano. Ne deriva che tale ultimo atto di trasferimento è conforme alla normativa in esame. Segnatamente non si ravvisa la violazione degli artt. 40, comma 2,

N.O.I.F. e 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente. Il reclamo dunque, anche per quanto di competenza di questa Corte, è infondato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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