F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 018/CSA del 08 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CSA del 20 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO AL 13.9.2017 AL SIG. PACITTO LUCA FERDINANDO; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. MURGIA PINO; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. RICCA NICOLA; – SQUALIFICA FINO AL 27.9.2017 AL CALC. GIALDINI TOMMASO; – SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. FEDI DARIO; – SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. KACORRI LUIS; – SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. ZLOURHI AYOUB, INFLITTE SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/SESTRI LEVANTE 1919 DEL 09.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.04.2017)

RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

  • AMMENDA DI € 2.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ;
  • INIBIZIONE FINO AL 13.9.2017 AL SIG. PACITTO LUCA FERDINANDO;
  • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. MURGIA PINO;
  • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. RICCA NICOLA;
  • SQUALIFICA FINO AL 27.9.2017 AL CALC. GIALDINI TOMMASO;
  • SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. FEDI DARIO;
  • SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. KACORRI LUIS;
  • SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. ZLOURHI AYOUB,

INFLITTE SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/SESTRI LEVANTE 1919 DEL 09.04.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 117 dell’11.04.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff.

n. 117 dell’11.4.2017, in relazione alla gara Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L./Sestri Levante 1919 A.R.L. del 9.4.2017, valevole per la trentesima giornata del Campionato di Serie D, Girone D, ha inflitto alla società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. le sanzioni meglio descritte in epigrafe.

Avverso tale provvedimento, la società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. preannunciava la proposizione di reclamo innanzi a questa Corte con nota del 12.4.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 13.4.2017, degli atti relativi al procedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 18.4.2017 a firma dell’Amministratore Unico della Società, sig. Antonio Ciriello, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all’atto di gravame, dall’avv. Fabio Giotti.

Nel referto (successivamente integrato con apposito supplemento refertale del 10.4.2014) oggetto della cognizione del giudicante di prime cure, si legge che al termine della gara, il Direttore di gara veniva minacciosamente avvicinato dall’allenatore della squadra ospitante [ndr, sig. Murgia Pino], il quale “ripeteva arrivandomi faccia a faccia e puntandomi il dito al volto nei pressi dello spogliatoio testuali parole “fai schifo” “sei una vergogna”.

Ad esso si abbinavano le ripetute minacce dell’allenatore in seconda del Jolly Montemurlo il sig. Ricca Nicola ripetendomi più volte che non mi avrebbe fatto uscire vivo dagli spogliatoi. (tali continuavano fino al nostro ingresso in essi).”

In aggiunta, la porta d’ingresso degli spogliatoi “veniva ripetutamente e violentemente colpita […] con calci e pugni fino a sfondarla del tutto”.

A causa dei forti rumori provenienti da ambienti limitrofi ai propri spogliatoi, e chiamati dal dirigente del Sestri Levante”, la terna arbitrale fuoriusciva dagli stessi e constatava più giocatori del Montemurlo entrare nello spogliatoio del Sestri Levante e colpire con calci e pugni i calciatori avversari”.

I protagonisti del deprecabile atto di violenza venivano individuati nei calciatori Gialdini Tommaso (il quale, peraltro,dopo aver partecipato alla rissa”, minacciava ripetutamente gli Ufficiali di Gara), Zlourhy Ayoub, Fedi Dario, Kacorri Luis e nel Dirigente accompagnatore ufficiale della compagine ospitante, sig. Pacitto Luca.

Al fine di placare la situazione di grave disordine che si era venuta ad instaurarechiosa il referto

  1. si rendeva necessario l’intervento di più pattuglie dei carabinieri che hanno sedato tale rissa”.

Per tali condotte, il Giudice Sportivo, con il gravato provvedimento, infliggeva  le  seguenti sanzioni disciplinari:

    • a carico della Società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L., ammenda di € 2.000,00 ed obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse,per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatori, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società: - colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale fino a sfondarla; - fatto indebito ingresso, unitamente ad alcuni tesserati, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento di aggredire i calciatori avversari, protraendo tale condotta violenta per circa 5 minuti  fino al necessario intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva”;
    • a carico del sig. Pacitto Luca, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.9.2017, per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad alcuni calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”;
    • a carico del sig. Murgia Pino, la sanzione per  4 giornate effettive di gara,  essendo stato “allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, reiterava la propria condotta con fare minaccioso, ponendosi faccia a faccia con l’Arbitro e puntandogli il dito al volto”;
    • a carico del sig. Ricca Nicola, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, essendo stato allontanato per proteste all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni minacciose, reiterando tale condotta anche al termine della gara nell’area antistante gli spogliatoi”;
    • a carico del calciatore Gialdini Tommaso, la sanzione della squalifica fino al 27.9.2017, “per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad altri calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Al termine di tale azione violenta, rivolgeva ripetute espressioni minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”;
    • ai calciatori Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhy Ayoub, la sanzione della squalifica fino al 13.9.2017, “per avere al termine della gara fatto indebito ingresso […] nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”.

Con i motivi scritti, la reclamante censurava l’erronea, lacunosa e contraddittoria ricostruzione dei fatti accaduti al termine della gara, attese le “stridenti frizioni ed incompatibilità ravvisabili tra l’impugnato referto arbitrale e l’annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dalla Tenenza di Montemurlo della Legione Carabinieri Toscana, dalla quale emergerebbe che, a differenza di quanto refertato nel primo, “le Forze dell’Ordine presenti presso l’impianto sportivo di Montemurlo NON hanno sedato alcuna rissa e NON hanno interrotto alcuna azione violenta”.

Attesa la complessità dell’attività istruttoria necessaria ad un compiuto accertamento del compendio fattuale, la difesa richiedeva, altresì, che della stessa venisse investita la Procura Federale.

In ordine alle sanzioni singolarmente inflitte, veniva, infine, contestato:

  • con riferimento a quelle concernenti i propri tesserati, l’effettivo svolgimento delle condotte attribuite agli stessi e l’eccessiva afflittività delle condanne, in mancanza di indicazione, nel provvedimento in oggetto, della precisa individuazione dell’intensità e della durata delle azioni contestate”, anche sulla scorta di alcuni precedenti al vaglio di questa stessa Corte di Giustizia Sportiva;
  • in ordine a quelle irrogate alla Società, l’assenza di un concreto pregiudizio fisico arrecato alla Terna Arbitrale e della recidiva specifica in capo alla stessa reclamante;
  • riguardo a quelle che attingevano l’allenatore e l’allenatore in seconda, la congruità del trattamento sanzionatorio, attesa la genericità e la mancata indicazione delle “proteste” e  degli “insulti” citati nel Referto di gara”.

All’esito della seduta fissata per l’esame del ricorso, venivano richiesti da questa Corte accertamenti a cura della competente Procura Federale, per quanto, in particolare, concerneva la sanzione irrogata alla società reclamante, consistente nell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e le squalifiche inflitte ai calciatori Gialdini Tommaso (4 gare effettive), Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhi Ayoub (3 gare effettive).

La Procura Federale ha esperito la richiesta attività istruttoria, consistita, prevalentemente nell’audizione dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende per cui è causa e, per l’appunto, nell’acquisizione della annotazione di Polizia Giudiziaria della Tenenza dei Carabinieri di Montemurlo.

All’esito, è stata redatta, trasmessa ed acquisita la prescritta relazione (Prot. n. 12699 del 16.5.2017).

Il reclamo, esaminato nella riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2017, va parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione.

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità di tutte quelle censure articolate nell’atto di reclamo, volte a prospettare una consistenza del compendio fattuale divergente da quella delineata nel rapporto di gara, assistitocom’e noto – da fede privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Per quanto, in particolare, attiene alla sanzione inflitta al sig. Murgia Pino, occorre evidenziare che il rapporto del giudice di gara descrive in maniera circostanziata il contegno serbato da quest’ultimo.

Dalla semplice lettura del rapporto, si intuisce la gravità del comportamento tenuto.

Quest’ultimo merita sicura e particolare riprovazione sia per l’offensività delle espressioni formulate nei confronti del Direttore di gara, sia perché i riferiti comportamenti provengono da un allenatore,al qualeper la figura ed il ruolo che gli sono propricompetono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l’attività sportiva(Corte Sportiva d’Appello, Com. Uff. n. 081/CSA del 23.2.2016).

Il trattamento sanzionatorio che è stato irrogato appare, pertanto, perfettamente congruo alla gravità del comportamento sanzionato e non giova alla reclamante richiamare precedenti di questa stessa Corte, che, anzi, ha delibato in senso ancor più afflittivo con riguardo a casi analoghi a quello in contestazione (cfr, Corte Sportiva d’Appello, III^ Sez., Com. Uff. n. 032/CSA del 22.10.2015; in parte, Corte Sportiva d’Appello, III^ Sez., Com. Uff. n. 125/CSA del 10.6.2015).

In ordine alla condotta del sig. Ricca Nicola, istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente ha inoltrato formale rinuncia all’azione.

A tal riguardo, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), la Corte dichiara estinto il procedimento.

In ordine, invece, alle altre sanzioni oggetto del presente procedimento, l’attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale ha portato all’incontestata emersione di “alcuni punti oggettivi, sui quali le indagini espletate e le dichiarazioni rese dai soggetti auditi sono concordi:

  • I calciatori del Sestri Levante hanno escluso di essere stati oggetto di calci e pugni da parte dei giocatori e dei dirigenti del Jolly Montemurlo. Hanno confermato che non vi è stata alcuna rissa tra loro ed i calciatori del Montemurlo;
  • I calciatori del Sestri Levante, presunti oggetto di aggressione fisica, non hanno riportato alcuna lesione, né sono dovuti ricorrere alle cure mediche;
  • Non è stata riferita dai giocatori e dirigente del Sestri Levante alcuna azione e condotta specifica che i giocatori del Montemurlo Tommaso Gialdini, Ayoub Zlourhy, Dario Fedi e Kacorri Luis avrebbero tenuto ai loro danni. E’ stato soltanto identificato il Pacitto come autore di una condotta violenta rivolta sulla porta dello spogliatoio avversario, nel tentativo di aprirla ed entrarvi (v. tutte le audizioni dei giocatori del Sestri) […];
  • I calciatori del Montemurlo Tommaso Gialdini, Ayoub Zlourhy, Dario Fedi e Kacorri Luis non sono entrati nello spogliatotio del Sestri Levante
  • I Carabinieri sono sopraggiunti nei pressi dello spogliatoio senza dover placare alcunché, in quanto vi era una situazione di tranquillità. Ciò è confermato dalla annotazione di P.G. […]
  • I calciatori del Sestri Levante sono usciti dal proprio spogliatoio, per dirigersi al pullman che li avrebbe riportati a casa, passando accanto ai giocatori del Montemurlo in un clima di assoluta tranquillità.”

Nel contempo, è stata, altresì, descritta la condotta serbata dall’Ufficiale di Gara nella disposta audizione, nel corso della quale, lo stesso:

  • è rimasto generico in punto di individuazione delle specifiche azioni commesse dai quattro calciatori che sarebbero entrati nello spogliatoio della squadra ospite;
  • in ordine all’intervento delle Forze dell’Ordine, mentre nel referto ha riferito che i Carabinieri avrebbero “sedato” una rissa già in atto, “nell’audizione da lui svolta, invece, afferma che i carabinieri non hanno dovuto far niente in quanto gli incidenti erano nel frattempo scemati”.

Sulla scorta di un compendio probatorio così configurato, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene che le osservazioni e conclusioni della Procura Federale, alla luce dei peculiari elementi di fatto accertati, appaiono pienamente condivisibili.

Relativamente alla sanzione dell’ammenda a carico della Società ricorrente, quest’ultima va pienamente confermata, atteso che le risultanze istruttorie sono assolutamente concordanti nel confermarne la responsabilità ai sensi dell’articolo 4 del C.G.S..

Per quanto attiene, invece, alla condotta del sig. Pacitto Luca Ferdinando, le indagini suppletivi quivi disposte hanno accertato che quest’ultimo si è reso protagonista dell’unico atto di violenza effettivamente posto in essere, caratterizzato da indubbia gravità e lesività, pertanto la sua personale responsabilità va ritenuta sussistente oltre ogni ragionevole dubbio.

In ordine, infine, alle sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive al calciatore Gialdini Tommaso e per 3 giornate effettive ai calciatori Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhi Ayoub, la Corte, attese le non definitivamente chiarite risultanze istruttorie, tali da non aver pienamente chiarito le loro effettive responsabilità, dispone di limitare la sanzione inflitta al presofferto.

Per questi motivi, la C.S.A., in relazione al ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Montemurlo

S.S.D. di Prato dispone:

A) in parziale accoglimento annulla l’obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse, sospende la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

C) respinge;

C) preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento;

B), E), F), G) e H) di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare lo svolgimento dei fatti, entro il 31.5.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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