F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 ASD REAL CORNAREDO/ASD LEONARDO DELL’11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 486 del 25.1.2017)

RICORSO A.S.D. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 ASD REAL CORNAREDO/ASD LEONARDO DELL’11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 486 del 25.1.2017)

Con decisione del 25.1.2017, Com. Uff. n. 486, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, in riferimento alla gara svoltasi il 13.1.2017 tra la società A.S.D. Real Cornaredo e la società A.S.D. Leonardo C5, valevole quale sedicesimo di finale del torneo di Coppa Italia Under 21, respingeva il ricorso della società Leonardo avverso la regolarità del terreno di giuoco.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S.D. Leonardo C5, la quale con ampia motivazione sosteneva, la non conformità del campo di gara alla normativa di settore relativa alle caratteristiche degli impianti sportivi. In particolare le doglianze della ricorrente vertevano sulla circostanza che il terreno sul quale si era disputato l’incontro fosse costituito da erba sintetica, in palese contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque e dalleDecisioni Ufficiali F.I.G.C.” punto 1 comma f) dove era possibile leggere “….. non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta …..”. Si concludeva, poi, chiedendo la revisione della decisione del giudice di prime cure e l’applicazione della relativa sanzione sportiva e disciplinare alla società ospitante.

Il ricorso non può, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Pur prescindendo, infatti, dalla avvenuta omologazione dell’impianto nel quale si è svolta la gara, circostanza questa che comunque esonererebbe da qualsiasi responsabilità la società chiamata in causa, appare decisiva l’osservazione del giudice sportivo laddove questi precisa che le limitazioni circa la natura del terreno di giuoco riguardano esclusivamente le gare di campionato e non anche quelle di Coppa Italia, competizione per cui è stato proposto il ricorso, in ordine alla quale vige solamente l’obbligo di usare campi coperti, cosa che è accaduta in concreto.

Il regolamento degli impianti e dei campi di giuoco, all’art. 5, recita infattiPer i Campionati Nazionali di serie “ A “,A2 “, “ B “,Femminile “,Under 21” l’area di gioco deve essere obbligatoriamente in legno e/o PVC e/o gomma; non è consentito l’uso di asfalto e/o cemento”.

Non vi è, dunque, spazio per l’accoglimento del ricorso, e per la modifica del risultato ottenuto sul campo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Leonardo di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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