F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERINI FILIPPO; – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO; – AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/PERGOLETTESE DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LE SANZIONI:

    • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERINI FILIPPO;
    • SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO;
    • AMMENDA      DI     €     2.000,00      CON     DIFFIDA      INFLITTA     ALLA     SOCIETÀ RICORRENTE

SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/PERGOLETTESE DEL 22.1.2017 (Delibera del

Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

Con decisione del 25.1.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Artaria Luca Flavio e al calciatore Guerini Filippo della A.S.D. Cavenago Fanfullaper avere, al termine della gara, protestato minacciosamente e platealmente nei confronti degli Ufficiali di gara accerchiando i medesimi unitamente ad altri tesserati della medesima società. Il capannello di persone formatosi costringeva l’Arbitro ad allungare e deviare il percorso di rientro negli spogliatoi”. Il medesimo Giudice ha poi inflitto la sanzione di € 2.000,00 e la diffida alla A.S.D. Cavenago Fanfulla “per avere i propri tesserati, al termine della gara, protestato veementemente nei confronti degli ufficiali di gara formando un assembramento sedizioso che costringeva i medesimi a deviare il percorso verso gli spogliatoi ed impediva loro di accedervi per alcuni minuti” e “per avere i propri sostenitori reso difficoltoso l’intervento delle Forze dell’Ordine intervenute per sedare il clima ostile venutosi a creare, nonché atteso l’uscita degli Ufficiali di gara dall’impianto sportivo ed in tale contesto rivolto loro espressioni ingiuriose”.

In particolare dal supplemento di rapporto, redatto dal dell’arbitro, sig. Mattia Dal Pan di Belluno, si legge che al termine della gara l’arbitro e i suoi assistenti venivano accerchiati dai dirigenti del Cavenago Fanfulla (Fasani Gianenrico, Bassani Alfredo, Tursi Francesco e Dibois Fabio) e da alcuni giocatori, in particolar modo dal capitano Guerini Filippo e dal numero 10 Artaria Luca Flavio, i quali “protestavano minacciosamente” e urlavano, al fine di contestare la durata del recupero ed altri episodi della partita, a loro avviso mal gestiti dal giudice di gara. Nel supplemento di rapporto il direttore di gara ha poi riportato le ingiurie che gli sono state rivolte dai singoli dirigenti del Cavenago e ha riferito che alla protesta si è unito anche l’allenatore del Cavenago, Dossena Alexandro (già “allontanato al 40 s.t. per aver superato di una decina di metri l’area tecnica”). Infine, l’arbitro ha descritto la difficoltà riscontrata da lui e dai suoi assistenti nel rientrare negli spogliatoi, difficoltà imputabile non solo ai tifosi del Cavenago ma anche al comportamento del dirigente Fasani, il quale in un primo momento si è rifiutato di porgere alla terna le chiavi dello spogliatoio.

Propone ricorso la società, per difenderestessa e i due calciatori, chiedendo la revoca delle sanzioni.

La difesa ha rilevato che “non è stato impedito al direttore di gara e agli assistenti di raggiungere gli spogliatori”, facendo leva sul fatto che le proteste sarebbero state limitate e ben lontane da raduni o assembramenti sediziosi e comunque sarebbero state generate dalla “anomala” decisione dell’arbitro di concedere ben 6 minuti di recupero, nell’ultimo dei quali i giocatori della squadra ospite hanno segnato il gol della vittoria. Inoltre, la difesa sottolinea che “la presenza di svariate persone nella zona spogliatoi era dovuta all’ingresso di diversi agenti (in borghese) della Digos entrati per sedare il clima di tensione venutosi a creare a seguito della smodata esultanza di alcuni giocatori ospiti poco prima dell’ingresso negli spogliatoi”.

Per ciò che concerne la responsabilità dei calciatori Guerini e Artaria, la difesa del Cavenago richiama sostanzialmente il loro “curriculum sportivo e disciplinare specchiato” e ricorda che le proteste sono avvenute al termine di una partita molto sentita dai calciatori, quale il derby contro la Pergolettese.

Il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta dai calciatori Guerini e Artaria si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell’avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell’arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.

Peraltro, accertata l’illegittimità della forma delle proteste, dal rapporto dell’arbitro emerge anche la loro infondatezza. Da tale rapporto si evince che nel secondo tempo sono stati sostituiti quattro calciatori, è stato espulso il calciatore D’Errico Luca del Cavenago per simulazione ed è stato allontanato l’allenatore del Cavenago per aver superato l’area tecnica e, infine, sono stati ammoniti ben 5 calciatori. Sei minuti di recupero, quindi, appaiono anche nel merito una decisione arbitrale legittima.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l’articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S., che commina due giornate di squalifica “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Seppure tale norma fissi solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice nell’aumentare o nel ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto, appare iniqua la scelta del giudice di prime cure di sanzionare con ben quattro giornate di squalifica i calciatori del Cavenago. In tal modo, infatti, la condotta ingiuriosa sarebbe punita più gravemente rispetto alla condotta violenta, per la quale la sanzione-base consiste in 3 giornate di squalifica.

Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta ai calciatori ricorrenti da quattro a tre giornate di squalifica. La giornata di squalifica in più rispetto alla sanzione-base di due giornate, prevista per la condotta ingiuriosa, si giustifica per il calciatore Guerini in virtù della sua qualità di capitano, che come tale impone “una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 settembre 2011, n. 45/CGF); la terza giornata di squalifica per il calciatore Artaria è giustificata, invece, dal superamento del normale diritto di critica e dalla violenza con cui sono state rivolte le minacce alla terna arbitrale.

Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell’escludere valenza attenuante alla c.d. enfasi agonisticache, secondo la difesa, sarebbe ricavabile dalla delicatezza del derby contro la Pergolettese(cfr., in tal senso, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF). Analogamente, priva di valore attenuante appare la circostanza dell’assenza di precedenti del calciatore, in quanto “la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione” (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it).

Per quanto riguarda, invece, la sanzione di € 2.000,00 con diffida irrogata al Cavenago Fanfulla, questa dev’essere confermata in toto in quanto la società sportiva è astretta da un vincolo di responsabilità oggettiva alle ingiurie e alle proteste minacciose che sono state rivolte all’arbitro dai suoi quattro dirigenti e dal suo allenatore, peraltro tutti squalificati in primo grado. Inoltre, l’autorità di pubblica sicurezza è stata ostacolata nel suo intervento negli spogliatoi proprio dai tifosi del Cavenago.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Cavenago d’Adda (Lodi), riduce la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Guerini Filippo e Artaria Luca Flavio a 3 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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