F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2017 INFLITTA AL SIG. RIGHI DIMES SEGUITO GARA CORREGGESE/SCANDICCI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2017 INFLITTA AL SIG. RIGHI DIMES SEGUITO GARA CORREGGESE/SCANDICCI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017, in relazione alla gara S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL/CS Scandicci 1908 S.r.l. del 22.1.2017, valevole per la quindicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone D, 2016/2017, ha inflitto nei confronti del sig. Dimes Righi, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL, la sanzione dell’inibizione a tutto il 15.2.2017 perché al termine della gara, dopo avere bussato, entrava nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna Arbitrale”.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 26.1.2017 e, a seguito della ricezione in data 30.1.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del proprio Presidente, Sig. Claudio Lazzaretti, trasmesso a mezzo PEC il 1.2.2017.

L’appellante contestava l’eccessiva gravosità e severità della sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato, invocando:

  1. la disparità di trattamento in considerazione di recenti precedenti giurisprudenziali dello stesso Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale dai quali emergeva la tendenza a sanzionare episodi ritenuti analoghi con inibizioni di due settimane;
  2. la disparità di trattamento rispetto alla medesima sanzione irrogata a carico della Società CS Scandicci 1908 S.r.l., pur a fronte delle numerose espressioni gravemente offensive proferite dal Dirigente dello Scandicci nei confronti del Sig. Arbitro”;
  3. la sussistenza di svariate circostanze attenuanti tali da determinare l’eccessiva afflittività della sanzione.

Tutto ciò premesso, l’appellante concludeva per la riforma del provvedimento impugnato, instando per una riduzione della sanzione dell’inibizione da tre a due settimane.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso meriti accoglimento nei limiti di cui in motivazione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Accertato che i fatti per cui è causa sono descritti con indubbia chiarezza e  precisione espositiva nel rapporto dell’arbitro, munito ai sensi dell’art. 35, comma 1.1 C.G.S., di fede probatoria privilegiata, è d’uopo effettuare una ricognizione delle norme applicabili al caso concreto.

Ad avviso della Corte, il comportamento tenuto dal sig. Righi, ancorché postosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono costantemente improntare il modus operandi di qualunque soggetto svolga attività rilevante per l’ordinamento federale, va sussunto nell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., in materia di “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

E’ di tutta evidenza, infatti, che i fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio debbano essere valutati come irriguardosi ed offensivi dell’autorità arbitrale, ma non anche come muniti di obiettiva portata minatoriatantomeno violenta (ex art. 19, comma 4, lett. b), in considerazione del significato proprio delle parole proferite e del fatto che l’ingresso nei locali adibiti alla Terna di gara non sia avvenuto abusivamente o forzosamente.

Nondimeno, non giovano alla difesa i citati precedenti giurisprudenziali perché attinenti ad episodi non perfettamente confacenti al caso di specie sotto il profilo fattuale.

Il Collegio, inoltre, stigmatizza la più totale inconferenza delle attenuanti invocate.

Quanto, poi, all’assenza  di precedenti del sig. Righi, la giurisprudenza sportiva ha autorevolmente osservato chela dedotta irreprensibilità della condotta antefatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione (cfr Trib. Naz. Arb. Sport., 23.4.2012”).

Altrettanto irrilevante è l’essersi prodigatonon tanto per la Correggese quanto per la consorella Scandicci poiché la squadra ospite era da tempo pronta ad intraprendere il viaggio di ritorno”, in quanto tale (indimostrata) motivazione non avrebbe potuto in ogni caso legittimare una condotta contrassegnata da deprecabile disvalore nei confronti di un’Autorità Federale.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  accoglie  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  S.S.D. Correggese Calcio ARL di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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