F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BERTOLINI ALBERTO SEGUITO GARA LECCO/VIRTUS BOLZANO DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 1°.2.2017)

RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BERTOLINI ALBERTO SEGUITO GARA LECCO/VIRTUS BOLZANO DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 83 del 1°.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.2.2017, in relazione alla gara Calcio Lecco 1912 SRL/Virtus Bolzano del 29.1.2017, valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie D, Girone B, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore della società Calcio Lecco 1912 SRL, sig. Alberto Bertolini,per aver rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato”.

Avverso tale provvedimento la società Calcio Lecco 1912 SRL preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 1.2.2017 e, a seguito della ricezione in data 3.2.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del Curatore Fallimentare e legale rappresentante pro tempore, sig. Mario Motta, trasmesso a mezzo PEC il 6.2.2017.

Parte reclamante riteneva eccessivamente gravosa e severa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, in quanto dovuta ad una errata descrizione dell’accaduto da parte di un assistente di gara, che con tutta probabilità ha sentito male o ha erroneamente attribuito al signor Bertolini espressioni pronunciate da altri”.

Ciò premesso, si concludeva per la riforma del provvedimento impugnato, invocando una riduzione della squalifica da tre ad una giornata.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 9.2.2017, è inammissibile prima ancora che infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La Corte intende ribadire che l’unica fonte per l’accertamento dei fatti nei giudizi innanzi ad essa è rappresentata dal referto arbitrale, in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35, comma 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli Ufficiali di Gara.

Sono, pertanto, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto ed a ricostruire diversamente la vicenda in base a non meglio specificate versioni di altri protagonisti dell’incontro (“tutti, avversari compresi...”).

Facendo il referto arbitrale piena prova di quanto relazionato, non possono accogliersi le argomentazioni di parte reclamante, secondo le quali le due giornate di squalifica inflitte sarebberofiglie di un rapporto di gara rappresentante situazioni mai verificatesi o comunque non accadute in questi termini”.

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all’allenatore della società Calcio Lecco 1912 SRL deve essere condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di Gara nel referto in atti, ove è dato leggere che il Sig. Bertolini veniva allontanato dall’Arbitro su segnalazione dell’Assistente, perché, in seguito ad una decisione arbitrale contestata, faceva ingresso sul terreno di gioco e si rivolgeva ingiuriosamente all’Ufficiale stesso.

Sul punto, è bene premettere che i rapporti tra i soggetti che svolgano attività rilevante per l’ordinamento federale debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1- bis C.G.S.), per cui la mancata condivisione di una decisione arbitrale non può indurre un tecnico a porre in essere comportamenti privi del necessario rispetto nei confronti della persona prima ancora che dell’Autorità Arbitrale stessa.

A detta del reclamante, si tratterebbe di una reazione comprensibile di fronte ad una decisione avversa,a tutto voler concedere irrispettosa, ma non certo gravemente ingiuriosa come le parole a lui attribuite (Vaffanculo. Disonesti. Delinquenti!”) farebbero pensare”.

In realtà, dal chiaro ed univoco significato delle parole di cui al referto, indirizzate in modo diretto nei confronti dell’Arbitro e non qualificanti in alcun modo l’operato dello stesso, si evince il carattere certamente offensivo ed ingiurioso della condotta tenuta dal sig. Bertolini. Trattasi di dinamica dei fatti che deve essere stigmatizzata e censurata con fermezza e con idoneo provvedimento disciplinare (cfr, Corte Sportiva d’Appello, Sez. II, Com. uff. n. 38 del 4.11.2016).

Pertanto, sulla scorta delle espressioni proferite dal sig. Bertolini nei confronti del Direttore di Gara, ritenute altamente offensive ed oltraggiose, la sanzione della squalifica per due turni effettivi di gara, così come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, pienamente sussumibile nell’ambito dispositivo dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco (Como).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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