F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 076/CSA del 09 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IACHINI MAURO SEGUITO GARA S. NICOLA CALCIO TERAMO/MONTICELLI DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IACHINI MAURO SEGUITO GARA S. NICOLA CALCIO TERAMO/MONTICELLI DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva al sig. Iachini Mauro, tesserato per la reclamante A.S.D. Monticelli, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo di un

A.A. Nella circostanza poneva una mano sulla spalla dell’Arbitro per allontanarlo”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che in occasione della marcatura del San Nicolò Calcio Teramo al minuto 38 del secondo tempo, l’allenatore in seconda del Monticelli Sig. Iachini Mauro, protestava in maniera plateale e aggressiva nei confronti dell’assistente dell’arbitro sig. Caputo Emanuele, pronunciando per un paio di minuti le seguenti parole: “Mai vista una cosa del genere!” “Ma cosa ti sei inventato?”.

Al fischio finale lo stesso Sig. Iachini Mauro si avvicinava in maniera minacciosa continuando a protestare in maniera invadente nei confronti dell’assistente sig. Caputo Emanuele fino all’ingresso degli spogliatoi reiterando, assieme al calciatore del Monticelli n. 20 Ciabuschi  Jonathan,  le seguenti espressioni: “Ti rendi conto di quello che hai fatto?” “Tu non stai bene proprio”.

Al fine di perpetrare la propria condotta, questi poneva una mano sulla spalla dell’arbitro sig.ra Pirriatore Graziella spingendola, senza alcuna conseguenza, al fine di allontanarla per poi dirigersi verso il sig. Caputo Emanuele continuando nella summenzionata protesta.

Avverso tale decisione la società proponeva, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato.

Il reclamo proposto nell’interesse del sig. Iachini Mauro per l’A.S.D. Monticelli va accolto per le seguenti considerazioni

In riferimento alla squalifica per 6 giornate effettive di gara comminata al proprio tesserato Sig. Iachini Mauro, la reclamante, la società A.S.D. Monticelli, asseriva a sostegno del proprio reclamo l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sul punto la società, pur ritenendo eccessive ed esagerate le proteste poste in essere dal proprio tesserato, allenatore in seconda, sig. Iachini Mauro in occasione della marcatura del San Nicolò Calcio Teramo al minuto 38 del secondo tempo e perpetrate al termine dell’incontro, sottolineava come esse fossero tese ad ottenere chiarimenti e che in nessun caso erano sfociate in insulti o offese. La Corte, sentito l’arbitro Pirriatore la quale ha escluso qualsiasi forma di violenza nei propri confronti, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Monticelli, disponendo la

riduzione della sanzione della squalifica al sig. Iachini Mauro da sei a tre giornate effettive di gara. Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della  gravità  dei  fatti  commessi  e  valutate  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti,  nonché l’eventuale recidiva”.

Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non piú tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell’art. 19, comma I – lett. f), con la sanzione della squalifica a tempo determinato, nel rispetto di afflittività della sanzione.

Ritenuta irriguardosa la condotta perpetrata dal tesserato sig. Iachini Mauro per la reclamante A.S.D. Monticelli, questa Corte, tenuto conto delle dinamiche e del tipo di comportamento posto in essere dal sopracitato allenatore in seconda, e delle dichiarazioni rese dall’arbitro sig.ra Pirriatore Graziella a seguito di espressa richiesta, accoglie il reclamo rideterminando l’ammontare delle giornate di squalifica.

Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti.

La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.

Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensí in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal sig. Iachini eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa.

Tenuto conto che tali reiterate azioni non sono sfociate in atti di violenza, nel danneggiamento di cose o nella lesione di persone, questa Corte, pronunciandosi secondo equità, in applicazione del principio di afflittività della sanzione, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Iachini Mauro, allenatore in seconda dell’ A.S.D. Monticelli, da sei a tre giornate effettive di gara.

La C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Iachini Mauro a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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