F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POESIO CLAUDIO SEGUITO GARA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POESIO CLAUDIO SEGUITO GARA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 16.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato, il quale, già ammonito per aver sgambettato un avversario da dietro, dopo essere stato raggiunto da una pallonata involontaria a gioco fermo, reagiva con un pugno al torace di un avversario (che riusciva a proseguire la gara).

L’appellante, in sintesi, deduceva che il Poesio non avrebbe affatto sferrato un pugno all'avversario, ma si sarebbe limitato a scostare con un braccio, alzandolo, chi gli aveva tirato una pallonata a gioco fermo al basso ventre. Di talché, la reclamante instava per l'annullamento della squalifica o, in via gradata, per una sensibile riduzione.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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