F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO LUPA ROMA F.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARROCCO LORENZO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017)

RICORSO LUPA ROMA F.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARROCCO LORENZO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DELL’11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017)

Al termine della gara del Campionato Nazionale “D.Berretti”,  Ttuttocuoio/Lupa Roma dell’11.02.2017, la F.C Lupa Roma proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sarrocco Lorenzo.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n.

86/TB del 15.02.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Sarrocco Lorenzo “per doppia ammonizione per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; espulso, rivolgeva frasi offensive all’arbitro e successivamente ad un assistente”.

L’appello va parzialmente accolto.

I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata, in assenza peraltro di una relazione da parte del primo assistente.

Nel caso che ci occupa le frasi più offensive ed ingiuriose risulterebbero state rivolte nei confronti di chi non ha sottoscritto nessuna relazione.

All’uopo appaiono del tutto sproporzionate, e di conseguenza logicamente ingiustificabili, le espressione ingiuriose rivolte dal calciatore Sarrocco all’arbitro rispetto a quelle che lo stesso avrebbe rivolto nei confronti del primo assistente una volta uscito dal campo di giuoco.

Sentito telefonicamente l’arbitro, lo stesso affermava che quelle espressioni più volgari, odiose e diffamanti non erano state da lui direttamente sentite, ma semplicemente riferite dal primo assistente, il quale a sua volta avrebbe dovuto refertare.

Pertanto si ritiene congrua la riduzione della sanzione da 5 giornate a 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Sarrocco Lorenzo.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Lupa Roma F.C. di Tivoli (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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