F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. BONUCCELLI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARGENTINA/GAVORRANO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO SIG. BONUCCELLI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARGENTINA/GAVORRANO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Bonuccelli Vitaliano.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Argentina/Gavorrano disputato il 12.2.2017, il Bonuccelli veniva allontanato dal terreno di gioco perché aveva rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna Arbitrale.

Avverso tale provvedimento il signor Bonuccelli Vitaliano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva  d’Appello Nazionale con atto del 16.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.2.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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