F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 – DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/NOCERINA 1910 DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI € 2.000,00
    • DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/NOCERINA 1910 DEL

12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)

La SSD A R.L. Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Nocerina 1910 del 12.2.2017, ha comminato la ammenda di € 2.000,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione: “per avere i propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano ripetutamente sulla maglia, sui pantaloncini e sul capo.

Sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica e specifica di cui ai Com. Uff. nn. 26, 39, 45 e 74”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la rideterminazione della sanzione nella sola ammenda da quantificare secondo i criteri di equità e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione di una ammenda da quantificare secondo criteri di equità, con chiusura del settore “distinti” ospitante i responsabili dei fatti contestati, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente, da un lato, ha evidenziato il fatto di aver rafforzato le misure di prevenzione di tali episodi raddoppiando il numero degli steward presenti allo stadio e chiedendo un incremento del numero delle forze dell’ordine in servizio durante la gara e, dall’altro, ha sottolineato il fatto che il comportamento oggetto di reclamo era da riferirsi ad un limitato numero di tifosi circoscritto ad un breve tempo e ad un unico settore.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento che ha portato alla irrogazione delle sanzioni è riferibile soltanto ad alcuni tifosi che si trovavano nel settore denominato “distinti” vicino all’Assistente Arbitrale che è stato oggetto degli sputi.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza, limita la chiusura dell’impianto al Settore Distinti. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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