F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 02/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 082/CSA del 23 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. NAPOLI C.F.M. COLLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ESPOSITO VALENTINA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

RICORSO A.S.D. NAPOLI C.F.M. COLLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ESPOSITO VALENTINA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)

La A.S.D. Napoli C.F.M. Collana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Napoli C.F.M. Collana/Grifone Gialloverde del 12.2.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Esposito Valentina “per avere, a gioco fermo, colpito una calciatrice avversaria con un calcio a fine gara”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione impugnata ha dedotto un unico motivo.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento posto in essere dalla calciatrice non si poteva configurare come condotta violenta ma dovesse essere qualificato in maniera diversa e più tenue rispetto alla valutazione operata dal Giudice Sportivo.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dalla calciatrice Esposito Valentina non è da configurarsi come condotta violenta, con la conseguenza della riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Napoli C.F.M. Collana di Pozzuoli (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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