F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE: – AMMENDA DI € 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LA SANZIONE:

-     AMMENDA  DI   1.000,00  E  OBBLIGO  DI  DISPUTARE  1  GARA  A  PORTE CHIUSE;

INFLITTA                   ALLA                   RECLAMANTE                    SEGUITO                    GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO/L’AQUILA  CALCIO  1927  S.R.L.  DEL  19.3.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale  – Com. Uff.  n. 107 del 22.3.2017)

La Società L'Aquila Calcio 1927 ha presentato in data ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e obbligo a disputare 1 gara a porte chiuse, inflitta alla reclamante seguito gara San Sepolcro / L'Aquila del 19.3.2017, per avere propri sostenitori, per intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e lanciato sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale.

La ricorrente, pur riconoscendo la recidiva del comportamento di alcuni dei propri sostenitori, chiede una riduzione delle sanzioni ad essa inflitte consistente nell'irrogazione di una sola di esse in quanto troppo gravose, nell'insieme, nei confronti della Società.

In particolar modo chiede, proponendo in subordine un aumento della sanzione pecuniaria, l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse affinché la stessa non gravi a carico di quella maggior percentuale di sostenitori estranea ai fatti per i quali la Società è stata sanzionata.

La Corte, esaminato il ricorso, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della disputa di 1 giornata a porte chiuse congrua in ordine ai fatti accaduti per la recidiva del comportamento dei sostenitori della ricorrente. Allo stesso tempo, riconosce la sanzione dell'ammenda di e 1.000,00 troppo afflittiva per la Società

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società L’Aquila dell’Aquila riduce la sanzione della ammenda a € 800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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