F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 15.3.2017, la reclamante instava affinché alla società Civitella Sicurezza Pro venisse inflitta la sanzione della perdita della gara (con conseguente aggiudicazione in favore della  reclamante medesima) per aver schierato un tesserato, Palusci Savero, che non poteva prendere parte alla gara dovendo ancora scontare una gara di squalifica.

L’appellante contestava, in sintesi, la mancata applicazione al caso che qui rileva dell'art. 22, comma 4, C.G.S., nella parte in cui dispone che, in caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

In data 16.3.2017 perveniva memoria della Civitella Sicurezza Pro, che instava per la reiezione del gravame, deducendo che la gara controversa doveva considerarsi come mai svolta; in replica, con memoria del 17.3.2017, la reclamante insisteva per l'accoglimento del reclamo.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità, la gara tra Città di Montesilvano e Civitella Sicurezza Pro del 21.1.2017 non si è in realtà mai svolta, per le cause di forza maggiore ben evidenziate dal Giudice Sportivo nel Com. Uff. n. 595 dell'11.2.2017. Essa non ha avuto neppure inizio, atteso che - per quanto in atti e non contestato - la società Città di Montesilvano apprendeva dal relativo Comune, titolare dell'impianto, circa un'ora e mezza prima dell'inizio della gara, della decisione di impedirne l'utilizzo per inagibilità dovuta agli eventi sismici che hanno interessato la Regione Abruzzo e, immediatamente attivandosi, proponeva alla Civitella Sicurezza Pro di svolgere la gara in impianto viciniore (la proposta non veniva peraltro accolta).

Nella specie, pertanto, risulta inapplicabile il dedotto art. 22, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, atteso che esso presuppone l'annullamento di una gara effettivamente svoltasi, e non già, come nel caso che qui interessa, la ripetizione di una gara mai svoltasi.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.

A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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