F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

RICORSO S.S.D. A.R.L. TENAX CASTELFIDARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE GARA TENAX CASTELFIDARDO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DELL’11.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 756 del 14.3.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.3.2017, la reclamante avversava la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e della diffida inflittale, deducendo che nulla di anomalo si sarebbe verificato nel corso della gara e al termine della stessa (salvo, in quest'ultimo caso, uno spintonamento fra due soli calciatori, divisi da compagni di squadra e dirigenti accorsi dalla tribune), e aggiungendo che, per le caratteristiche dell'impianto casalingo, il pubblico per defluire deve comunque attraversare parte del campo, il che può aver tratto in inganno i direttori di gara.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Il referto dell'arbitro descrive quanto accaduto in modo puntuale e incompatibile con la ricostruzione dei fatti in contestazione operata nella memoria difensiva, e per la fede privilegiata che l'assiste si impone nella valutazione di questa Corte, in assenza - come nella specie - di elementi probanti di segno contrario.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.

A.r.l. Tenax Castelfidardo di Castelfidardo (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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