F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 04/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105/CSA del 23 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/USD CAVESE 1919 DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 08.3.2017)

Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Cavese ha impugnato i provvedimenti del Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, che ha inflitto, alla società istante, la disputa di 1 gara a porte chiuse e l’ammenda di € 1.500,00 per avere i propri sostenitori, in campo avverso, all’inizio del secondo tempo acceso tre fumogeni e cinque bengala che venivano lanciati sul terreno di gioco costringendo il Direttore di gara a sospendere l’incontro per ben cinque minuti. Inoltre veniva violentemente divelta una rete di recinzione in metallo del settore occupato degli stessi”.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva in via principale l’annullamento delle sanzioni e, in via subordinata, la riduzione delle stesse.

Tanto premesso, la Corte

OSSERVA

Gli episodi contestati ai sostenitori della U.S.D. Cavese risultano provati dai rapporti del Direttore di gara e del Commissario di campo, a cui l’art. 35, comma 1.1 C.G.S, attribuisce fede probatoria privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, le doglianze della ricorrente circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati.

In una tale situazione ciò che rileva è la congruità o meno delle sanzioni inflitte per i fatti accaduti.

Da un esame complessivo degli atti, questa Corte ritiene congrua la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Difatti, il lancio di numerosi bengala sul terreno di gioco, da parte della tifoseria della USD Cavese, che hanno costretto il Direttore di gara a sospendere l’incontro per ben cinque minuti, rappresenta un fatto grave da meritare la sanzione di cui sopra.

Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria, la Corte ritiene di poter operare una riduzione a € 1.000,00 tenuto conto che i tifosi hanno posto in essere le condotte loro addebitate in trasferta, ove la società ricorrente aveva limitate possibilità di intervento in merito a quanto accaduto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Eboli (Salerno) riduce la sanzione della ammenda a € 1.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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