Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 9/2022

Istanza: F. T. S.r.l. c/ U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l.

Massima: Accolta l’eccezione di parte intimata di intervenuta decadenza rispetto alla domanda di pagamento della prima rata con scadenza il 30 novembre 2021 dell’importo di euro 10.000,00, ma rigettate  le eccezioni nel merito e, pel’effettocondannata la società al pagamento in favore dell’Agente (società) della seconda rata con scadenzil 30 aprile 2022 dell’importo di euro 110.000,00, oltre interessi, IVA e CPA come pelegge in virtù del contratto relativo all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, come da effettivo tesseramento

Massima: Non merita accoglimento l’eccezione di “nullità del contratto per palese squilibrio del sinallagma e conseguente violazione dell’art. 1325 c.c.” per le seguenti ragioni. Lart. 8 del Regolamento agenti sportivi FIGC (il cui disposto non ha subito modifiche rispetto all’edizione vigente ai tempi dei fatti in causa) stabilisce, com’è noto, che il corrispettivo in favore dell’agente sportivo sia determinato “in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Il legislatore federale ha lasciato, quindi, all’autonomia delle parti la determinazione della misura del compenso, indicando, ove le parti non stabiliscano una somma forfettaria, i parametri ai quali ancorare percentualmente tale determinazione. Il contratto sul quale si fonda la pretesa creditizia in atti reca l’espressa indicazione del compenso pattuito tra le parti, che lo hanno svincolato dai parametri sia del valore della transazione che della retribuzione del calciatore, e non sono state allegate e prodotte circostanze valide che possano condurre a ritenere che detto compenso, seppur in astratto possa apparire di importo elevato, non sia frutto di una libera determinazione. Va, in proposito, rilevato come non sia rispondente alla normativa federale la circostanza secondo cui la società sia “costretta a fruire della prestazione di un Agente per la conclusione di un contratto con il Calciatore” sulla quale parte intimata fonda l’eccezione in esame. La presenza dell’agente è, infatti, nella discrezionalità dell’assistito, sia esso il calciatore o la società, sebbene, com’è noto, nei fatti solitamente vi si ricorra, in specie dalla parte del calciatore, ed anche al di là dell’ambito proprio di operatività di tale figura rappresentato dallo sport professionistico. La giurisprudenza arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto, invero, in tre lodi (nn. 4/2021, 7/2021 e 2/2022) la richiesta di modificazione, secondo equità, dell’importo pattuito “a titolo di penale” riferita al caso della revoca del mandato senza giusta causa da parte dell’assistito, facendo applicazione dei principi espressi in materia di penale dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (trattasi, invero, di clausola non riferibile, nonostante la formulazione letterale, all’istituto di cui all’art. 1382 ss. cod. civ., bensì assimilabile ad una sorta di caparra penitenziale). Va, però, osservato che nei lodi sopra richiamati l’intervento correttivo del Collegio di Garanzia in funzione arbitrale (in riduzione nel primo e nel terzo lodo, e in aumento nel secondo) ha operato prendendo comunque a riferimento il valore economico assegnato dalle parti all’operazione negoziale, risultante dal valore della transazione, ovvero dalla misura del corrispettivo pattuito in favore del calciatore. Nel caso in esame, posto che il compenso è stato pattuito dalle parti a forfait, senza, dunque, parametrazione al valore della transazione né al corrispettivo in favore del calciatore, il Collegio sarebbe chiamato ad operare la riduzione in via equitativa del compenso dell’agente senza altro valore di riferimento che lo stesso compenso di cui è chiesta la riduzione, sconfinando, quindi, in un’indebita ingerenza rispetto all’autonomia negoziale delle parti.

Massima: Non merita accoglimento neppure la seconda eccezione nel merito in ordine alla “eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1467 c.c.”. per le seguenti ragioni. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comè noto, necessita della ricorrenza del presupposto, tra gli altri, che l’eccessiva onerosità dipenda da avvenimenti straordinari e imprevedibili, alla luce del giudizio che ex ante, sulla base dell’ordinaria diligenza ovvero della diligenza qualificata, a seconda del caso in concreto, la parte avrebbe ritenuto di formulare per cautelarsi nello stipulare il contratto. La prestazione cui la società intimata collega l’eccezione in esame è di natura squisitamente pecuniaria; essa discende dall’accordo delle parti in ordine alla postergazione del termine dell’adempimento rispetto  all’esecuzione  della  prestazione  da parte dell’agente con la rateizzazione dellimporto dovuto in tre tranches, scadenti in data successiva al termine finale del contratto di mandato. Parte intimata espone due circostanze sopravvenute che fonderebbero l’eccessiva onerosità della prestazione a suo carico, consistenti nella mutata compagine sociale e nella retrocessione alla serie D all’esito della stagione sportiva 2021/2022. Entrambe le circostanze suddette non appaiono valide a fondare la predetta eccezione giacché non presentano i caratteri della straordinarietà e imprevedibilità che, come sopra detto, costituiscono presupposti per l’operatività della risoluzione per eccessiva onerosità. Il mutamento della compagine sociale per effetto della cessione delle quote da parte del precedente proprietario ad un nuovo proprietario è un fatto che rientra nell’alea normale delle vicende societarie, e, daltra parte, può ascriversi alla volontà della stessa società che ne lamenta oggi le ricadute economiche nei termini di eccessiva onerosità. La retrocessione di categoria è, anchessa, una vicenda che rientra nell’alea normale dell’esercizio dell’attività sportiva in forma associata, peraltro prevista proprio dalle carte federali, e che, dunque, non può riferirsi ad evento straordinario e imprevedibile tale da giustificare il venir meno dell’obbligazione pecuniaria a carico dell’intimata. Occorre, in proposito, porre una distinzione concettuale tra il caso in esame, nel quale, come sopra detto, il contratto di mandato ha avuto cessazione per decorrenza del termine di durata e sia residuata, dopo tale termine, soltanto la prestazione a carico dell’assistito riferita comunque all’annualiin cui il contratto è stato sottoscritto, e le diverse ipotesi contemplate dall’art. 21, commi 13 e 14, del Regolamento agenti sportivi FIGC, nelle quali la retrocessione viene presa in considerazione quale giusta causa di risoluzione ex lege. Lart. 21, co. 13, dispone, comè noto, che “Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine. Al comma successivo è detto che In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione”. Il legislatore federale ha, quindi, stabilito un collegamento imprescindibile tra lo status di professionista del soggetto assistito ed il diritto al compenso in favore dell’agente, cosicché il mandato, se ancora efficace, debba cessare automaticamente i suoi effetti ed i compensi riferiti alle annualità contrattuali successive alla perdita dello status di professionista non siano più dovuti. Nel caso in specie non ricorrono le condizioni previste nelle due norme sopra richiamate poiché, come sopra detto, da un lato il mandato era già cessato al momento della retrocessione e, dall’altro, il compenso che fonda la pretesa creditizia è riferito alla stagione sportiva 2021/2022, all’esito della quale è intercorsa la retrocessione, e l’ultima rata è scadente al termine della stessa stagione.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 6/2022

Istanza: S. S. S.r.l. c/  Reggina 1914 S.r.l.

Massima: La società è tenuta al pagamento in favore dell’agente (società) della somma di € 25.000,00 oltre interessi moratori dalla data dell’inadempimento sino al saldo effettivo in virtù del contratto sottoscritto tra le parti per il tesseramento del calciatore a fronte del quale la somma di cui sopra andava corrisposta in una unica soluzione entro il 30 novembre 2021.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 5/2022

Istanza: R. S. M. LTD  c/ Reggina 1914 S.r.l.

Massima: La società è condannata al pagamento in favore dell’Agente (società)  della somma di  32.000,00 (trentaduemila/00), oltre IVA e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture in virtù del contratto tra esse stipulato e relativo al trasferimento del calciatore il quale prevedeva il pagamento in 4 rate  di € 8.000 ciascuna (con scadenza rispettivamente il 30 ottobre 2020, il 28 febbraio 2021, il 30 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022) come da relative fatture non adempiute, succeduto dall’intima di pagamento del totale del 2 marzo 2022

Massima: Con riguardo alla domanda sugli interessi, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 , del D. Lgs. 9/10/2002, n. 231, le «disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». Il successivo art. 2, comma 1, precisa che per transazione commerciale’ si intendono «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» [lett. a)]; e che deve considerarsi ‘imprenditore«ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» [lett. c)]. Sotto il profilo soggettivo, occorre allora indagare se il contratto del 17 agosto 2020 sia stato concluso tra soggetti qualificabili ‘impreseai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2002. Con riguardo a Reggina 1914 S.r.l., non vè dubbio che si tratti di soggetto esercente unattività economica organizzata. Alla stessa conclusione si perviene per R. S. M. LTD, anche tenuto conto che, per l’art. 19 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, l’agente ha « la facoltà di organizzare la propria attiviimprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali»: sicché parte istante rientra nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2002. Sotto il profilo oggettivo, il Collegio è invece chiamato a valutare se il contratto di mandato per cui è causa abbia ad oggetto, «in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». Escluso, come ovvio, che l’accordo riguardi ‘la consegna di merci’, con riguardo alle attiviche rientrano nella prestazioni di servizi’ si rileva che tale espressione «è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro» (coCass., 27 febbraio 2019, n. 5734); e che la «nozione di transazione commerciale di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio» (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5803). Facendo applicazione di tali principi, non vi è dunque ragione per escludere il contratto del 17 agosto 2020 dall’applicazione del D. Lgs. n. 231/2002. Con tale accordo, infatti, l’Agente ha assunto l’obbligo di eseguire una prestazione di fare  («cur[are] gli interessi» della Società, «prestando in particolare opera di intermediazione relativamente al tesseramento del calciatore L. C.G») a fronte di un corrispettivo in denaro. Per tali ragioni, il Collegio reputa dovuto, da Reggina 1914 S.r.l. all’Agente, l’importo di € 32.000, oltre IVA e gli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002; interessi che devono essere fatti decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei pagamenti di € 8.000 (ottomila/00) previsti dalle quattro singole fatture emesse da R. S. M.  LTD (e dunque, rispettivamente, dal 1° novembre 2020, dal 1° marzo 2021, dal 1° novembre 2021 e dal 1° marzo 2022). E ciò, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per il quale «gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento»; e comma 7, per il quale «Resta ferma la facoldelle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla rata concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 4/2022

Istanza: W. s.r.l. c/ Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Massima: La società è condannata ala pagamento in favore dell’agente (società) della somma di euro 450.000,00 oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2000, da computarsi data della contestazione della violazione sino all’effettivo pagamento per aver conferito incarico per il tesseramento del calciatore a fronte del complessivo corrispettivo di € 450.000,00 da corrispondersi in tre rate con scadenze rispettivamente al 31 gennaio 2021, al 31 gennaio 2022 e al 31 gennaio 2023;

Massima:….Parte intimata ha contestato che manca una prova, o principio di prova, o presunzione, in merito allavveramento della condizione cui il pagamento era condizionato (sottoscrizione di un contratto di trasferimento tra Genoa, Lazio e Calciatore)” e che comunque l’istante non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dello svolgimento dellattività da parte della W. finalizzata a tale specifica operazione; e cioè, una attividi assistenza della società Genoa nelle trattative con la S.S. Lazio per il trasferimento del calciatore. Tuttavia, l’avveramento della condizione del pagamento del corrispettivo risulta documentalmente provato attraverso la produzione del contratto tra la Genoa Cricket and F. C. s.p.a. e M. B. in data 15 settembre 2020 (cfr. doc. 4 di produzione di parte istante), nonché attraverso il deposito del modulo di variazione di tesseramento del suddetto calciatore sempre in data 15 settembre 2020 (cfr. doc. 9 sempre di produzione di parte istante). La prova dell’avvenuto trasferimento e della conclusione di un contratto di prestazione sportiva tra la sociecalcistica e il giocatore è già sufficiente, a parere del Collegio, a integrare il presupposto per la maturazione del corrispettivo dell’agente sportivo, stante il chiaro disposto del contratto di rappresentanza (cfr. doc. 2 di produzione di parte istante), senza che vi sia un onere di dimostrare ulteriormente quale sia stata la puntuale attivisvolta per agevolare la conclusione del trasferimento e l’assistenza delle parti nella conclusione del relativo contratto. Il punto 5 del contratto di rappresentanza prevede in modo assai lineare che se la Lazio, il Genoa ed il Calciatore sottoscriveranno, entro la data di scadenza del presente mandato, un contratto di trasferimento a titolo definitivo delle prestazioni sportive del Calciatore, il Genoa corrisponderà allAgente Sportivo, ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, limporto di euro 450.000,00 oltre IVA […]. D’altra parte, se è vero che il punto 2 del suddetto contratto di rappresentanza identifica l’oggetto del mandato nel prestare […] assistenza e […] servizi nella negoziazione tra SS Lazio e Genoa onde pervenire allacquisizione del diritto di prestazioni sportive del Calciatore, già il fatto che si sia in effetti pervenuti all’acquisizione del diritto di prestazione sportiva deve fare presumere che una attività di assistenza nella negoziazione di qualche natura vi sia pur stata da parte dell’agente sportivo. In ogni caso, che in effetti tale attività vi è stata è documentato nello stesso contratto di prestazione sportiva, là dove si dà atto in modo espresso dell’intervento dell’agente sportivo A. L.(seppure in relazione alla posizione del calciatore B., ma la circostanza è nel caso di specie neutra, essendo il contratto del 10 settembre 2020 espressamente qualificato come mandato congiunto, nel quale l’agente sportivo agiva nellinteresse di entrambe le parti, vale a dire tanto nellinteresse del Calciatore (M. B.) quanto nellinteresse della Società Sportiva (Genoa): cfr., pag. 4 del contratto di rappresentanza; doc. 4 prod. parte istante). Infine, non può essere senza rilievo, per convincere il giudicante che effettivamente l’agente sportivo dovette concretamente svolgere una attividi assistenza per agevolare la conclusione del trasferimento del calciatore dalla società sportiva di cui era tesserato alla società Genoa, la circostanza che dal 15 settembre 2020, data della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra il B. e la società Genoa, alla data della memoria di costituzione e risposta del 28 febbraio 2022, nessuna contestazione in merito alle prestazioni professionali dellagente sportivo fu avanzata dalla Società sportiva odierna intimata.

 

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 3/2022

Istanza: F. T. S.r.l. c/ Reggina 1914 s.r.l.

Massima: La società calcistica è condannata in favore dell’Agente sportivo (società) al pagamento della somma di € 87.885,25, oltre IVA al 22% e interessi moratori per il tesseramento di tre calciatori e per l’opera di consulenza, assistenza e intermediazione nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva di altro calciatore…In particolare, le parti concludevano tre distinti contratti di rappresentanza nel 2019 e nel 2020, mediante i quali l’istante si impegnava a curare gli interessi della predetta socieintimata, prestando la propria opera di rappresentanza, consulenza e intermediazione in relazione al tesseramento dei calciatori D, N. e L.. Le due società, in relazione a tali contratti, stipulavano un atto di transazione, in data 15 dicembre 2020, mediante il quale era convenuto il pagamento in 14 rate mensili della somma di euro 149.000,00, oltre IVA. Veniva, inoltre, sottoscritto ulteriore contratto di mandato, in data 5 ottobre 2020, per l’opera di consulenza, assistenza e intermediazione nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva del calciatore A. M., del 5 ottobre 2020. In  considerazione  dell’inadempimento della  intimata al  pagamento degli  importi  indicati nel contratto di transazione del 15 dicembre 2020 e nel contratto di mandato del 5 ottobre 2020, l’istante introduceva un procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 22 del Regolamento degli agenti sportivi CONI dinanzi al Collegio arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Nelle more della definizione del giudizio, le parti raggiungevano un nuovo accordo transattivo, in ragione del quale la parte istante comunicava la rinuncia al procedimento arbitrale introdotto. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pertanto, in data 1° dicembre 2021, dichiarava  la  cessazione  della  materia  del  contendere  e  la  conseguente  estinzione  del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse (doc. 4 del fascicolo di parte istante). Lodierna istanza ha ad oggetto l’inadempimento al contratto di transazione sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2021 (doc. 1 del fascicolo di parte istante), come modificato in data 3 dicembre 2021 (doc. 2 del fascicolo di parte istante). In particolare, nel contratto del 29 novembre 2021, dopo aver descritto nelle premesse le vicende che avevano interessato i rapporti contrattuali intercorsi tra le stesse, le parti prevedono espressamente che la Reggina 1914 s.r.l. è tenuta al pagamento della somma di euro 121.000,00, oltre IVA, da eseguirsi in 8 rate: 1 rateo iniziale, pari ad euro 16.000,00, oltre IVA, alla scadenza del 30 novembre 2021; 7 ratei mensili, ognuno pari ad euro 15.000,00, oltre IVA, a far data dal 31 dicembre 2021, sino al 30 giugno 2022. Resta espressamente inteso tra le parti che, in caso di mancato pagamento di una delle rate nei termini concordati, previa diffida ad adempiere e decorsi dieci giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, in assenza di pagamento, la Società obbligata decadrà dal beneficio del termine e lagente sportivo sarà libero di agire per il recupero di tutto quanto ancora spettante, in unica soluzione. Con il contratto del 3 dicembre 2021, le parti modificavano l’importo dell’ultima rata di pagamento prevista con il contratto del 29 novembre 2021, rideterminandola da euro 15.000,00, ad euro 10.000,00. Parte ricorrente, a questo punto, allegava l’inadempimento della intimata al pagamento della rata di pagamento fissata per il 31 gennaio 2022, contestando l’inadempimento mediante diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC in data 5 febbraio 2022. Come noto, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per come interpretati con orientamento costante e pienamente condivisibile dalla giurisprudenza di legittimi(si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), il creditore è tenuto a provare la fonte del proprio diritto di credito e la scadenza del termine, mentre è sufficiente che si limiti ad allegare l’inadempimento del soggetto obbligato. Nel caso di specie, la fonte dell’obbligazione, il relativo importo e la scadenza del termine dell’adempimento sono stati adeguatamente provati dall’istante mediante deposito dei citati contratti di transazione e della PEC inviata alla Reggina 1914 s.r.l., contenente la diffida ad adempiere. La parte intimata, non costituendosi, non ha allegato né fornito elementi istruttori idonei a dimostrare l’adempimento ovvero altra causa di estinzione dell’obbligazione. Ne discende che la Reggina s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore della Football Trade s.r.l., della somma di euro 87.885,25, oltre IVA al 22%, e interessi moratori, nella misura determinata dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, dall’inadempimento – in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 231 del 2002 – al saldo.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 2/2022

Istanza: G. T. c/ M. F.

Massima: Il calciatore è condannato al pagamento in favore dell’agente della somma di € 32.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo e della somma di € 8.250,00, quale corrispettivo dovuto in forza del Contratto di Mandato, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo. Devesi, innanzitutto, ritenere sussistente la clausola di esclusiva. Al riguardo, risulta, invero, dirimente la considerazione che al contratto di mandato, stipulato “con espresso riferimento al Regolamento Agenti Sporti FIGC” (vedesi art. 1 contratto – all. 4 fascicolo doc. parte istante), risulta allegato il “modello riepilogativo” (executive summary), ove risulta chiaramente ed inequivocabilmente contrassegnata l’opzione “in esclusiva, di per sé idonea ad appalesare la volontà del calciatore di sottoscrivere un mandato recante tale clausola, nel libero esercizio della facoltà di cui all’art. 5.4, comma 3, del Regolamento citato (I calciatori e i club possono sottoscrivere mandati in esclusiva o senza pattuizione di esclusiva), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, lett. b, del Regolamento Agenti Sportivi CONI (“ Il contratto di mandato può essere conferito: … b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva). Sicché, avuto riguardo al fatto che il detto modello costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, recante - per espresso disposto dell’art. 5.3, comma 3, del Regolamento di riferimento  la “indicazione degli elementi essenziali del contratto” stesso (all. 23 fascicolo doc. cit.), non vè motivo di dubitare che tale sia stata la volontà delle parti contraenti, atteso che il modello in questione, al pari del contratto cui accede, risulta firmato da entrambe e depositato presso l’organo di controllo federale competente, dietro versamento dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), come si evince dalla documentazione versata in atti (all. 4 fascicolo doc. cit.). Trattasi, dunque, di contratto che, a seguito della conseguente registrazione, ha acquisito piena idoneità ad assolvere alla funzione sua propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, al contempo, a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statuale (Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5216). Le circostanze fattuali riferite da parte istante, supportate da idonea documentazione con valenza probatoria (all. 10, 11, 12 e 13 - fascicolo doc. cit.), e, segnatamente, la pacifica nullità della pattuita risoluzione del contratto di rappresentanza stipulato tra le parti per mancato pagamento, da parte del calciatore, degli importi a tal fine concordati, con conseguente perdurante vigenza, sino a tutto il 30 novembre 2021, del contratto di mandato a suo tempo sottoscritto dalle parti stesse, in uno con le notizie apparse sul web circa la decisione del calciatore di farsi assistere nella cura dei propri interessi professionali da altro procuratore sportivo e, nello specifico, dalla ….. s.r.l. (“scuderia di V. P.), notizie, poi, tatticamente “rimosse” orimodulate” in seguito all’istanza di arbitrato, come documentato da parte istante (all. 26, 27 e 28 - fascicolo doc. cit.), portano, inoltre, il Collegio a ritenere, violata da parte del calciatore, la clausola di esclusiva pattuita e, di fatto, revocato senza giusta causa il contratto di mandato in quel momento ancora in essere con l’agente istante, con conseguente preclusione per questultimo di continuare a svolgere la propria prestazione professionale sino alla data di naturale scadenza del contratto stesso, in un momento, peraltro, alquanto favorevole sotto il profilo economico per entrambe le parti contraenti, in considerazione del fatto che il calciatore, quale svincolato, avrebbe potuto essere tesserato anche al di fuori delle finestre di mercato.

Massima: Devesi, conseguentemente, ritenere dovuta, da parte del calciatorela penale pattuita peil caso di revoca del mandatoviepiù che, nel caso di specie, la stessa è stata disposta per facta concludentia e in assenza di ungiusta causa. Lart. 2 (Durata) stabilisce, infatti, al comma 3, che “in caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro 50.000,00 a titolo di penale. Da ciò conseguein astrattoil diritto di parte istante ad ottenere il pagamento della penale prevista nell’ambito del contratto di mandato, anche se - come ci si appresta ad evidenziare - merita apprezzabile considerazione la (dal calciatoreinvocata riduzione della stessaDeve, infatti, ritenersi che - pur non potendosi propriamente ricondurre la penale che qui vienin rilievo alla clausola di cui all’art. 1382 cod. civ. (cui si riferisce lgiurisprudenza citata dal calciatore istante sul potere di riduziongiudiziale espressamente assentito dall’art. 1384 cod. civ.), essendindubbio che diversi sono i presupposti applicativi delle dufattispecie - la funzione di ristorare/indennizzare la controparte che, comunque, accomunlprevisione di siffatte clausole, pare, iogni casoin grado di giustificare il potere arbitrale di ricondurle ad equitàladdove manifestamente eccessive, anche nell’ipotesi della revoca del mandatin assenza di giusta causa, che qui ricorre. 

Massima: All’agente va, inoltre, riconosciuto per intero il corrispettivo richiesto, pari a € 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00), quantificato con riguardo al contratto di prestazione sportiva da ultimo indicato. Al riguardo, devesi, invero, convenire con parte istante circa l’irrilevanza dell’avvenuto svincolo del calciatore, disposto dautorità, ex art. 110 NOIF, all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, a causa della mancata ammissione della società per cui era tesserato al Campionato di serie B. In assenza di previsione regolamentare o diverso e specifico accordo delle parti, non può, infatti, che valere quanto stabilito nel contratto di mandato in relazione al compenso spettante all’agente, indubbiamente da quantificarsi e corrispondersi con riguardo al totale dell’ingaggio del calciatore, come si evince agevolmente dalla formulazione della relativa pattuizione (… 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva). Lattività di assistenza e rappresentanza nelle trattative volte alla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, che dà titolo a percepire il compenso pattuito, deve ritenersi, infatti, adempiuta nel momento in cui il calciatore firma il contratto con la società (in termini, Tribunale di Udine, 6 settembre 2021, n. 786/2021). Sulla scorta di quanto sin qui osservato e considerato, la domanda dell’agente sportivo istante, volta all’ottenimento del pagamento della penale prevista per la violazione del patto di esclusiva e la revoca senza giusta causa del contratto di mandato in quel momento ancora in essere va, pertanto, accolta nei sensi e limiti dianzi precisati.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2022

Istanza: D. C. G. c/ GENOA CFC S.p.A.

Massima: La società è condannata al pagamento in favore dell’agente della somma di € 500.000,00 oltre accessori ed interessi quale rata scaduta del contratto…L’istanza presentata dall’Agente Sportivo Sig. …. nei confronti della Società intimata Genoa CFC S.p.A. è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento. In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 giugno 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dellAccordo integrativo del contratto di mandato “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionisticadel seguente calciatore ….. Il contratto ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 21 giugno 2021, come da PEC di conferma del 27 giugno 2021.Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui allart. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad euro 3.000.000,00= (tre milioni/00), oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  15.07.2021;

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  03.01.2022;

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  30.03.2022;

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  15.07.2022;

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  30.03.2023;

    euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  31.07.2023.

E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore …., la Società Genoa CFC S.p.A. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 15 luglio 2021. Su queste basi, in data 1° settembre 2021, le parti sottoscrivevano quindi accordo transattivo, onde consentire alla Società Genoa CFC S.p.A. un più agevole adempimento, salvo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata ex art. 1186 c.c. In luogo dell’originario ammontare di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), la Società Genoa CFC S.p.A. offriva a titolo transattivo l’importo di euro 450.000,00, di cui 200.000,00 da pagarsi al 30 novembre 2021 e la rimanente somma (pari a euro 250.000,00) da pagarsi entro il 30 dicembre 2021. Termini da intendersi, evidentemente, a beneficio del debitore. La Società Genoa CFC S.p.A., tuttavia, non solo risultava inadempiente rispetto ai contenuti dell’accordo transattivo, ma non pagava neppure la seconda rata, con termine al 3 gennaio 2022, sì da giustificare la diffida di pagamento e messa in mora, del 9 gennaio 2022, con cui si intimava al Genoa il pagamento del quantum debitum (in relazione alle prestazioni già maturate) entro il termine ultimo del 20 gennaio 2022, con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Nellistanza  presentata  a  questo  Collegio,  parte  ricorrente  chiedeva,  nelle  conclusioni,  la condanna del Genoa CFC S.p.A. al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre IVA e con gli interessi in misura pari al tasso legale, nonché delle spese legali, dei diritti del CONI e degli onorari per il Collegio arbitrale.la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi. Non per questo la contumacia del convenuto solleva listante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1)  esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra il Genoa e il calciatore ….; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine). In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale - cosa che, nella specie, pare pacifica, atteso che l’accordo transattivo del 1° settembre 2021 sottende una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., giacché se fosse contestato il rapporto fondamentale non si capirebbero le ragioni per cui si è pacificamente addivenuti allo stesso - è pacifico che il debitore di una somma di danaro risponde pur in assenza di una condotta colpevole (Cass., 2013/2577), a meno di sopravvenienze comunque estranee al rischio inerente all’organizzazione di una prestazione di danaro. Sempre che di tanto sia offerta prova, cosa che nella specie non è accaduto. Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dellattore, è anche vero che, qui, per le ragioni esposte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la Società Genoa CFC S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Massima: Lodo Arbitrale n. 10/2021 del 08/11/2021

Parti: G. T./A. C.

Massima: Accolta parzialmente l’istanza di arbitrato avanzata dall’Agente e per l’effetto condannato il calciatore al pagamento della somma di € 2.570,50 in luogo di quella di € 7070,50 originariamente richiesta a seguito della revoca del mandato da parte del calciatore, infatti…L’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 26 settembre 2020, volto alla cura degli interessi del calciatore …, odierno intimato, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, prestando consulenza ed assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali, accordi di risoluzione, scritture integrative del contratto di lavoro e accordi di incentivi all'esodo. Nel merito, sulla base della documentazione ritualmente versata in giudizio e non contestata, la pretesa attorea è da ritenere fondata e merita accoglimento solo per la parte relativa ai corrispettivi pattuiti e dovuti con scadenza maturata al 30 giugno 2021 (parte, peraltro, non contestata, in ordine all’an ed al quantum debeatur, dalla difesa del Curcio nel corso del giudizio).

Massima: In ordine alla debenza, da parte del calciatore, della restante parte del corrispettivo richiesto dal T., riferito alla stagione sportiva 2021/2022, che termina il prossimo 30 giugno 2022, il Collegio ritiene infondata l’eccezione formulata dalla difesa del T., secondo la quale il Curcio sarebbe decaduto dal beneficio del termine, perché insolvente. Il richiamo all’art. 1186 c.c. è da ritenere inconferente ed infondato, in quanto non risulta fornita idonea prova della pretesa insolvenza del calciatore C. ai sensi di quanto disposto dalla norma richiamata.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. in funzione Arbitrale: Lodo n. 9 del 11/10/2021

Parti: (…) s.r.l./Genoa CFC S.p.A.

Massima: Accolta l’istanza di arbitrato del 19 aprile 2021 proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI con la quale l’Agente Sportivo (…) S.r.l., ha dimostrato di aver ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 13 gennaio 2021, in forza del quale la società Genoa CFC S.p.A. gli conferiva mandato volto alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica tra il Genoa ed il calciatore J. J.O. Il contratto prevedeva, quale corrispettivo in favore dell'Agente Sportivo, in caso di adempimento, il pagamento, da parte dell’odierna intimata, per una prima fase contrattuale, della complessiva somma di € 100.000,00, oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 30 marzo 2021 ed il restante entro il 30 giugno 2021. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato, in adempimento a prescritta condizione legale di efficacia dello stesso, presso la FIGC, il 14 gennaio 2021. Risulta, altresì, provato che effettivamente il tesseramento del calciatore al Genoa si è realizzato nei termini contrattuali, a partire dalla partita di esordio in serie A, il 17 gennaio, con impegno del calciatore in favore del Genoa sino al 30 giugno 2024. Parte istante ha anche depositato copia degli atti formali di richiesta e di sollecito di pagamento, a termini di contratto, alla Società odierna intimata, atti rimasti senza alcun riscontro.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. in funzione Arbitrale: Lodo n. 8 del 06/10/2021

Parti: J.H./Genoa CFC S.p.A.

Massima: Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che il Genoa risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita, quale seconda rata, e definita in via contrattuale con il sig. J. H., pari a euro 125.000,00= (oltre IVA e accessori fiscali). Risultano per tabulas la ritualità e la validità del contratto, così come pure l’adempimento del sig. J. H. alle obbligazioni contrattuali, che si è perfezionato con il trasferimento e il tesseramento sportivo del calciatore K. S., in ordine all’intervenuta assistenza del ricorrente ai fini della stipula contrattuale e, dunque, del corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale. L’avvenuto pagamento della prima rata, dopo diffida e a seguito di un’istanza arbitrale presso questo Collegio poi ritirata, manifesta la pacifica sussistenza dell’obbligazione di pagamento della somma contestualmente dovuta quale seconda rata del corrispettivo concordato tra le parti, che è pari a euro 125.000,00=.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 2 del 25/01/2021

Parti: A.C. ….S.p.A./Potenza Calcio s.r.l.

Massima: Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che il Potenza Calcio s.r.l. risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita e definita in via contrattuale con la A.S. s.r.l., pari a euro 5.400,00 (oltre IVA e accessori fiscali). Risulta maturata, altresì, la rata in scadenza al 30 settembre 2020, in quanto si è verificata la condizione stabilita dalle parti nel contratto sub 6: Il presente contratto con scadenza sarà rinnovato automaticamente per la stagione sportiva 2020/2021 con conseguente scadenza 30 giugno 2021 al raggiungimento di cinque gol in campionato, playoff o playout inclusi, rigori compresi []. Parte istante produce un documento (n. 7) che comprova come il calciatore M. ha realizzato 9 goal in campionato, nella stagione sportiva 2019/2020. La cessione del calciatore M., avvenuta nel settembre 2020, non ha interrotto il rapporto di lavoro tra lo stesso calciatore e il Potenza Calcio s.r.l. e così il credito dovuto dall’Agente Sportivo. Come disposto consensualmente dalle parti per via contrattuale: Il corrispettivo [] sarà dovuto integralmente allAgente sportivo, senza alcuna riduzione, anche qualora il rapporto di tesseramento e il contratto di prestazione sportiva tra il calciatore e la società cessino, per qualsiasi ragione, prima della scadenza naturale []”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 5 del 23/02/2021 

Parti: - I. M. G. S. s.r.l./Calcio Catania S.p.A.

Massima: La società è condannata al pagamento in favore della società di Agente di Sportivi di € 8.000,00 quale somma pattuita  per il conferimento dell’incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del contratto di prestazione sportiva del calciatore …, effettivamente stipulato.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 9 del 24/11/2020

Parti: M. A.B./Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Massima: Accolta l’istanza arbitrale, la società viene condannata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo in forza del contratto di mandato ritualmente prodotto ove tale somma era pattuita per il trasferimento del calciatore

Massima: Infondata è l’eccezione sollevata dalla società di mancata prova dell’attività svolta dall’Agente sportivo, con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunché. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto, in esclusiva, lattività svolta dall’Agente sportivo volta al trasferimento di un calciatore da una società ad unaltra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del B. ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione, vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti.

Massima: Accolta l’istanza arbitrale, la società viene condannata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo in forza del contratto di mandato ritualmente prodotto ove tale somma era pattuita per il trasferimento del calciatore

Massima: Infondata è l’eccezione sollevata dalla società di sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c. La prova richiesta dall’art. 1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale, per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della s.p.a. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s. quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 8 del 17/11/2020

Parti: … sport S.r.l./Reggina 1914 S.r.l.

Massima: Accolta l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condannata la società al pagamento, della somma di € 25.000,00 più IVA, oltre oneri accessori e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo in virtù del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 27 dicembre 2019, al fine di consentire la realizzazione del tesseramento del calciatore

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale 7 del 14/10/2020

Parti: M. A. B./Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Massima: Accolta l’istanza arbitrale, la società viene condannata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data di conclusione del contratto sino al soddisfo in forza del contratto di mandato ritualmente prodotto ove tale somma era pattuita per il trasferimento del calciatore

Massima: Infondata è l’eccezione sollevata dalla società di sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione ex art. 1467 c.c. La prova richiesta dall’art. 1467 c.c. della significativa alterazione dell’equilibrio contrattuale, per effetto dell’emergenza sanitaria ex Covid-19 e delle conseguenze che si sarebbero prodotte sul bilancio della s.p.a. Genoa C.F.C. a causa della contrazione delle entrate patrimoniali dovute alla disposta sospensione delle attività sportive da parte della FIGC, è da ritenere nella fattispecie non raggiunta perché prova inidonea per assoluta genericità a ritenere divenuto eccessivamente oneroso corrispondere entro il 15 marzo u.s. quanto regolarmente pattuito a favore dell’odierno istante con contratto del 27 gennaio, vale a dire poco più di un mese prima.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale 7 del 14/10/2020

Parti: M. A. B./Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Massima: Infondata è l’eccezione sollevata dalla società di mancata prova dell’attività svolta dall’Agente sportivo, con conseguente insussistenza del diritto dell’odierno istante “a percepire alcunché. Sulla scorta della documentazione versata in atti dall’istante, e non contestata da parte intimata, risulta in effetti l’esistenza di un contratto validamente sottoscritto dalle parti avente ad oggetto, in esclusiva, lattività svolta dall’Agente sportivo volta al trasferimento di un calciatore da una società ad unaltra, trasferimento puntualmente realizzato. Tanto non può non valutarsi da parte del Collegio come idoneo e sufficiente a ritenere sussistente l’adempimento della prestazione pattuita da parte del B. ed il diritto in capo al medesimo a ricevere la controprestazione, vale a dire il corrispettivo pattuito. Nel senso suddetto, i riferimenti giurisprudenziali richiamati in memoria dalla parte intimata sono da ritenere inconferenti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 6 del 08/09/2020

Parti: …. Soccer S.r.l. (T. T.)/Trapani Calcio

Massima: La società calcistica è tenuta al pagamento della somma di € 7.00,00 più IVA, oltre interessi nei confronti della società di agenti di calciatori, in virtù del mandato conferito per l’intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori ad altra società…La società convenuta - daltro canto - non ha recato alcuna prova di aver effettuato i pagamenti delle somme richieste, né peraltro può assumersi aver contestato la fondatezza della domanda ex adverso proposta, per non essere le pertinenti difese scandagliabili dal Collegio sulla scorta di quanto supra esplicitato, ed a mente dell’art. 10 del Regolamento arbitrale. Orbene, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati, ne deriva che, nella fattispecie in essere, la mancata contestazione da parte della Società Trapani, in ordine agli elementi costitutivi su cui si fonda la richiesta di parte istante, conferma la fondatezza di tale richiesta.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n.4 del 16/07/2020 

Parti: A. C./S.S. Arezzo s.r.l.

Massima: La società calcistica è tenuta al pagamento della somma di € 9.696,00 oltre oneri di legge ed interessi mora nei confronti dell’agente di calciatori, in virtù del mandato conferito per l’intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del calciatore

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n.3 del 13/07/2020 

Parti: … Soccer S.r.l. (T. T. – M. M.)/Trapani Calcio S.r.l.

Massima: La società calcistica è tenuta al pagamento della somma di € 9.500,00 più IVA, oltre interessi moratori delle scadenze contrattuali nei confronti della società di agenti di calciatori, in virtù del mandato conferito per l’intermediazione relativa al trasferimento del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori ad altra società…La società convenuta non ha dato, invece, alcuna prova di aver effettuato i pagamenti delle somme richieste, né peraltro ha contestato la fondatezza della domanda ex adverso proposta. Orbene, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che prevede che il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati, ne deriva che, nella fattispecie in essere, la  mancata contestazione  da  parte  della  società  Trapani,  in  ordine  agli  elementi costitutivi su cui si fonda la richiesta di parte istante, conferma la fondatezza di tale richiesta.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 luglio 2016 –  www.coni.it

Parti: Dott. P.G./ Sig. C.M. (Rapporti economici agente e calciatore)

Massima: Il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato a causa dell’inesigibilità del credito azionato al momento della proposizione, essendo intervenuta solo in corso del giudizio la scadenza del termine per l’adempimento. Sul punto, si osserva che il momento al quale fare riferimento ai fini dell’eventuale inammissibilità non può che essere quello decisorio e non anche quello introduttivo, nell’ipotesi, come nel caso di specie, in cui nel corso del giudizio sia sopraggiunta l’esigibilità e permanga l’inadempimento.

Massima: L’agente ha diritto al pagamento al compenso da parte del calciatore in virtù del contratto di mandato sottoscritto tra le parti. La parte istante ha dato prova del proprio diritto fatto valere nel presente procedimento. Invero, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,‐ ovvero per l'adempimento del contratto  ‐ deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Massima: Il mancato svolgimento dell’attività professionale da parte dell’agente, atteso il contenuto dell’art. 13, comma V, del Regolamento Agenti del 2007, non si presenta rilevante. Infatti, ove anche l’agente non avesse svolto la propria attività in vista della stipulazione del contratto di prestazione sportiva, nondimeno a questi sarebbe spettato, sulla base della citata disposizione, il compenso pattuito.

Massima: La sospensione disciplinare dell’agente non rileva ai fini del diritto al compenso. Infatti, altro   sono le conseguenze, sempre sul piano disciplinare, della violazione di un provvedimento di inibizione all’attività; altro sono gli effetti economici di rapporti contrattuali in corso rispetto ai quali non può predicarsi una non meglio qualificabile sospensione dell’efficacia negoziale. In altri termini, la condotta del dott. – omissis - sotto tale profilo può avere solo una rilevanza disciplinare, censurabile dinanzi ai competenti organi, ma non può spiegare effetti sull’an della pretesa creditoria ma, come si dirà tra poco, solo sul quantum.

Massima: L’agente ha diritto al compenso da parte del calciatore in virtù dell’accordo sottoscritto ma in misura ridotta in via equitativa anche per non aver pienamente osservato i propri doveri per come declinati dal Regolamento Agenti, essendo stato sospeso disciplinarmente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2015 –  www.coni.it

Parti: Dott. V.D.I. e V.D.I. Srl / Sig. H.M.H.P.(Rapporti economici agente e società agente e calciatore)

Massima: L’agente ha diritto al compenso da parte del calciatore in virtù del mandato regolarmente depositato in cui  era pattuito corresponsione di una somma determinata nella misura del 10% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore in costanza di mandato, ma non nella misura richiesta di € 474.699,50 ma in quella ridotta in via equitativa, ad € 100.000,00 che è ritenuto essere il giusto “compenso” anche perché l’agente non ha partecipato alle trattative che hanno preceduto la sottoscrizione del nuovo contratto tra il calciatore e la società sportiva

Massima: Deve, altresì, essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del dott. – omissis - poiché, per un verso, la c.d. “attribuzione dei diritti economici” lungi dal privare il soggetto cedente della titolarità delle situazioni giuridiche attive, invera, semplicemente, una solidarietà attiva tra il cedente e il cessionario. Per altro verso, non risulta, dagli atti processuali alcun atto di cessione di credito e la comunicazione dello stesso al debitore ceduto.

Massima: Il Collegio osserva come la pretesa creditoria dell’istante trovi correttamente la propria fonte nel mandato …. del 19 dicembre 2010, sottoscritto tra il calciatore e l’agente, deposito il successivo 5 gennaio 2011. La parte istante, infatti, ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte resistente in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto  modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; vedi anche Cass. Civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2014 –  www.coni.it

Parti: Sig. C.V./ GENOA C.F.C. S.p.a.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto al compenso da parte della società in virtù di quanto pattuito nel contratto di mandato stipulato con la stessa per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, trasferimento effettivamente avvenuto. La parte istante ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,‐  ovvero per l'adempimento del contratto ‐ deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Tra l’altro, il Collegio osserva come il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbia già avuto modo di esaminare una vicenda analoga, ove era coinvolta sempre la società genovese, accertando l’inadempimento di quest’ultima rispetto agli impegni assunti con il mandato conferito all’agente (cfr. lodo Federico Pastorello / Genoa C.F.C. S.p.a. del 3 giugno 2014).

Massima: Sul compenso dell’agente si applicano gli interessi al tasso legale.  La parte istante ha chiesto, quale domanda accessoria, il riconoscimento degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002. Il Collegio, in continuità con altre decisioni in materia (cfr. lodo Nicola Pecini / Ledian Memushaj del 15 maggio 2012), non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a’ sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 aprile 2014  –  www.coni.it

Parti: Sig. F.P. / Genoa C.F.C. SpA

Massima: Il TNAS condanna la società a la pagamento nei confronti dell’agente di calciatori in virtù del contratto che, prevedeva ex art. 2 che «l’Agente ha diritto ad una somma forfettaria di € 270.000,00, da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: € 90.000,00 entro il 15/12/2010; € 90.000,00 entro il 15/12/2011; € 90.000,00 entro il 15/12/2012;». È stato previsto, quale condizione per il pagamento degli onorari a favore dell’odierno istante, che il calciatore permanesse nella società genovese; condizione realizzatasi atteso che l’atleta è stato tesserato dalla società intimata con un contratto avente scadenza al 30 giugno 2013. La parte istante ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,‐ ovvero per l'adempimento del contratto ‐ deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Tra l’altro, il Collegio osserva come il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbia già avuto modo di esaminare la stessa vicenda, ma con riferimento al mancato pagamento della prima e della seconda tranche del corrispettivo pattuito, accertando «l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico della parte intimata». Medesima ed identica condotta posta in essere dall’odierna società intimata che non ha corrisposto al sig. Pastorello quanto da quest’ultimo maturato in virtù del mandato del 9 luglio 2009.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 gennaio 2014  –  www.coni.it

Parti: Sig. S.C. / Sig. M.M.D.C.T.N.S.

Massima: Il TNAS condanna il calciatore al pagamento della somma di euro 100.000,00 a fronte di quelle richiesta di euro 210.500,00 in favore dell’agente di calciatori in virtù del mandato sottoscritto nel quale si prevedeva che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 5% «del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva eventualmente sottoscritto dal calciatore». Il Collegio arbitrale sottolinea che la misura del 5% prevista dal contratto costituisce il punto di partenza dell’importo da riconoscere la cui determinazione finale, tuttavia, deve tenere conto dell’effettiva attività svolta dall’agente e della natura non esclusiva del mandato. In considerazione di ciò, il Collegio reputa equo ridurre l’importo preteso a complessivi € 100.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e iva, se dovuta per legge.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 settembre 2013 –  www.coni.it

Parti: Sig. L.M. / A.S. Bari SpA

Massima: L’Agente ha diritto al proprio credito nei confronti della società in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti e depositato, presso la FIGC Commissione Agenti Calciatori, in quanto ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento della somma dovuta sulla base del contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 marzo 2013 –  www.coni.it

Parti: Dott. M.P. / A.S. Bari SpA

Massima TNAS: (2) Il ricorrente ha adempiuto all’onere di provare i fatti allegati con la produzione dei documenti relativi allo svolgimento del rapporto intercorso con la società intimata, la quale, per “facta concludentia”, ha ammesso il suo debito verso il mandatario, corrispondendo un pagamento parziale per cui è stato emessa regolare fattura ”in acconto”. La società, inoltre, non ha mai contestato la pretesa dell’agente quale nascente dal contratto fatto valere.

Massima TNAS: (3) L’assenza della intimata (contumacia) può a fini probatori aver valore neutro, ma il comportamento omissivo di fatto tenuto dalla società è a parere del collegio giudicante indizio rilevante che nessuna eccezione il debitore aveva da opporre alla richiesta di saldo del ricorrente: può cosi ritenersi che nel caso si assiste non ad una pretesa contestata, ma ad una semplice pretesa insoddisfatta.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 febbraio 2013 –  www.coni.it

Parti: Sig. Federico Pastorello / Genoa C.F.C. SpA

Massima TNAS: Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che sulle somme da corrispondere agli agenti dei calciatori, siano dovuti gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile alla fattispecie.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 gennaio 2013 –  www.coni.it

Parti: Sig. Stefano Pace / Sig. Julio Cesar Leon Dailey

Massima TNAS: (2) Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che sulle somme da corrispondere agli agenti dei calciatori, siano dovuti gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, applicabile alla fattispecie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 ottobre 2012 –  www.coni.it

Parti: Sig. Antonio Rebesco / Cosenza Calcio 1914 Srl

Parti: Sig. A.R./ COSENZA CALCIO 1914 Srl

Massima TNAS: (1) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti vengono provati documentalmente dal mandato fra la società sportiva e l’agente, dalla fattura emesse in favore della società sportiva e dal corrispondente bonifico bancario effettuato dalla stessa società in favore del ricorrente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 30 maggio 2012– www.coni.it

Parti: Sig. U.L./ A.S. BARI SpA

Massima TNAS: (1) Il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto deve provare unicamente la fonte del rapporto obbligatorio, il termine di scadenza del proprio diritto che intende far valere e l’inadempimento della controparte, su cui invece incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 marzo 2012– www.coni.it

Parti: Sig. N.P. / Sig. L.M.

Massima TNAS: (2) La parte istante ha dato prova del proprio diritto producendo il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte intimata in ordine al pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 marzo 2012– www.coni.it

Parti: Avv. F.A./ A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (1) «[…] La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell’accordo transattivo, di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti […]» (da ultimo Cass. 14 luglio 2011 n. 15444). Le parti si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell’accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

Massima TNAS: (3) «Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Massima TNAS: (4) Gli interessi di mora, chiesti dal ricorrente ex art. 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo, non possono essere riconosciuti in quanto il caso in esame non rientra nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo. Potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale e, in ordine alla decorrenza, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 novembre 2011 – www.coni.it

Parti: INTERNATIONAL SPORT SERVICE SpA / A.S. BARI SpA

Massima TNAS: (3) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti vengono provati documentalmente dai mandati fra la società sportiva, l’agente e la loro appendice, dalle fatture emesse in favore della società sportiva e dai corrispondenti bonifici bancari effettuati dalla stessa società in favore della International Sport Services.

Massima TNAS: (4) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti risultano documentalmente provati dai Mandati fra società e agente e loro appendice, dalle fatture emesse in favore della società e dai corrispondenti bonifici bancari effettuati dalla stessa società in favore della parte istante.

Massima TNAS: (5) E’ dovuto il pagamento dell’IVA sull’importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell’art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia, quale deve qualificarsi l’attività dell’Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a tiolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E […].

Massima TNAS: (4) Sono riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. Diversamente, la somma sopra indicata è invece maggiorata dell’Iva in quanto (cfr. Lodo 13 ottobre 2011 Carpeggiani vs. Schelotto) «[è] dovuto il pagamento dell’IVA sull’importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell’art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia, quale deve qualificarsi l’attività dell’Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a tiolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E […]».

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 06 Dicembre 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. S.P./SIG. G.G.

Massima TNAS: (1) La controversia deve essere risolta ai sensi delle disposizioni di cui al “Regolamento FIGC per l’esercizio di attività di Agente di Calciatore” in vigore all’atto della sottoscrizione dei mandati.

Massima TNAS: (2) In applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento il credito matura al termine della annualità contrattuale.

Massima TNAS: (4) I crediti, derivanti da provvigioni dell’agente, maturano al termine della singola stagione calcistica per cui si è sottoscritto il relativo contratto.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Luglio 2011 –  www.coni.it

Parti: DOTT. B.C./SIG. S.R.

Massima TNAS: (1) Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). La giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

Massima TNAS:  (2) Per quanto attiene alla richiesta del ricorrente del pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo, il Collegio non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a’ sensi dell’art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Giugno 2011 –  www.coni.it

Parti: DOTT. B.C./U.S. TRIESTINA CALCIO SpA

Massima TNAS: (4) La mancata costituzione della parte intimata costituisce un elemento che, in base all’art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della medesima all’ obbligazione assunta nei confronti della parte istante.

Massima TNAS: (5) Ai compensi dovuti all’agente di calciatori è applicabile la disciplina del pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/2002.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Giugno 2011  –  www.coni.it

Parti: DOTT. B.C./ U.S. TRIESTINA CALCIO SpA

Massima TNAS: (4) La mancata costituzione della parte intimata costituisce un elemento che, in base all’art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della medesima all’ obbligazione assunta nei confronti della parte istante.

Massima TNAS:(5) Ai compensi dovuti all’agente di calciatori è applicabile la disciplina del pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/2002.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Maggio 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. M.G./PESCINA VALLEGIOVENCO Srl

Massima TNAS: (1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempiuta, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Maggio 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. M.G./U.S. PRO VERCELLI CALCIO

Massima TNAS: (1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempiuta, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 Aprile 2011 –  www.coni.it

Parti: DOTT. L.C./BOLOGNA F.C. 1909 SpA

Massima TNAS: (4) Nel merito assume valore preminente la documentazione, depositata in atti, attestante il credito vantato dal ricorrente nei confronti della società qualora non venga prodotta, da parte della società intimata, documentazione attestante l’avvenuto pagamento all’Agente.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 6 Aprile 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. C.P./SIG. C.M.

Massima TNAS: (3) Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.

Massima TNAS: (4) Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Massima TNAS: (5) La valutazione della condotta delle parti successiva alla stipulazione del contratto consente di attingere al risultato che i corrispettivi dovuti siano pattuiti comprensivi di IVA. Ai sensi dell’art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. I crediti che diventano esigibili solo con l’invio del c.d. preavviso di fattura e il fatto che il creditore tardi ad inviare il sollecito scritto di pagamento (ché tale deve intendersi essere il preavviso di fattura) non esime il debitore dal rispettare la scadenza contrattualmente già prevista.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 Marzo 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. M.G./SIG. D.T.M.

Massima TNAS: (1) Il compenso per l’attività svolta dall’Agente rimane suscettibile, laddove sia riscontrabile una concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa (ex ante) e quella effettiva (ex post), di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore”, che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Febbraio 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. M.P./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (1) In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa. Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 Febbraio 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. L.P. / A.C. REGGIANA 1919 SpA

Massima TNAS: (3) E’ fondato il ricorso proposto dall’agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell’art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che l’agente ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha, senza motivo alcuno, corrisposto (a saldo) la 2ª rata del compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti notificati al mandante.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 Gennaio 2011 -   www.coni.it

Parti: SIG. B.C. / SIG. M.R.

Massima TNAS: (1) L’importo, corrisposto dal calciatore al proprio agente quale indennità per la cessazione anticipata del rapporto, costituisce reddito di lavoro autonomo e, comunque, indennità corrisposta a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di reddito: l’importo stesso deve, quindi, essere assoggettato al pagamento dell’IVA (art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 916; risoluzione Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2007, n. 356/E).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Luglio 2010  . –  www.coni.it

Parti: DOTT. LUCA PASQUALIN/GALLIPOLI CALCIO Srl

Massima TNAS:  (1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

Massima TNAS:  (2) Gli interessi, secondo giurisprudenza costante, vanno riconosciuti anche in assenza di domanda della parte e a maggior ragione sulla base di una domanda accessoria spiegata in corso di giudizio e, precisamente, durante la discussione orale dell’istanza di arbitrato, come avvenuto nella fattispecie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Luglio 2010   –  www.coni.it

Parti: SIG. S.P./REGGINA CALCIO SpA

Massima TNAS: (1) Quando il fatto costitutivo del diritto dell’Agente del calciatore è provato documentalmente nonostante l’assenza della costituzione della parte convenuta unitamente alla mancanza di elementi contrari, il Collegio arbitrale può accogliere la domanda arbitrale.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 Aprile 2010 –  www.coni.it

Parti: AVV. GUGLIELMO GABETTO/A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS:  (1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: Sig. M.G. / Pescina Vallegiovenco Srl

Massima: L’agente di calciatori ha diritto al pagamento d delle somme relative al mandato procuratorio da parte della società per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore. Risulta per tabulas il mandato conferito in data 20.1.2010 dalla società all’agente, al fine di acquisire le prestazioni sportive del calciatore professionista; che tale mandato, conferito in esclusiva, aveva durata fino all’1.2.2010;che in data 1.2.2010 il calciatore, veniva tesserato come professionista presso la società, con questo dovendosi riputare adempiuto il mandato da parte del mandatario; che, in relazione all’eseguito mandato, l’odierno attore ha acquistato un diritto di credito di € 43.000, in relazione al quale agisce in questa sede per rate non pagate, ammontanti a € 28.000, oltre iva e contributo integrativo come per legge. Non avendo la società convenuta preso parte al presente giudizio né avendo altrimenti contestato il credito vantato dall’odierno attore, in questa sede deve ritenersi provato il credito così come l’inadempimento: grava infatti sul debitore l’onere di provare l’adempimento o l’estinzione del debito, una volta provato dall’attore il fatto costitutivo del credito e allegato l’inadempimento del convenuto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. M.G./PESCINA VALLEGIOVENCO Srl

Massima TNAS: (1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempiuta, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: Sig. S.A. / Sig. R.R.M.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto al pagamento delle somme relative alla revoca del mandato senza giusta causa da parte del suo assistito. Nel contratto di mandato sottoscritto in data 1.1.2010 le parti hanno espressamente previsto (art. 3) la seguente clausola: “In caso di revoca senza giusta causa il calciatore professionista è obbligato a corrispondere all’Agente la somma consensualmente predeterminata di € 30.000,00”. La circostanza della revoca del mandato ad opera del calciatore è pacifica, sicché si tratterebbe di stabilire se essa sia assistita oppure no da giusta causa. Tuttavia tale indagine è preclusa dal fatto che il calciatore non ha chiesto - nelle forme, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori - di accertare la sussistenza della giusta causa. Difatti, sia l’art. 18, 4° comma, del Regolamento in vigore dall’aprile 2010 (cioè al momento dell’esercizio della revoca comunicata nel giugno del 2010), sia l’art. 11, 4° comma, della precedente normativa regolamentare del 2007 (vigente al tempo della sottoscrizione del contratto di mandato) stabiliscono che “Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contra l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca”: se, dunque, alla comunicazione di revoca del mandato per giusta causa non segue la successiva richiesta del suo accertamento, si produce l’effetto proprio della decadenza, e cioè l’impossibilità per il calciatore di avvalersene legittimamente al fine di sottrarsi al pagamento di qualsivoglia compenso all’agente. La norma del Regolamento afferma apertis verbis che quello ivi previsto è un termine decadenziale: pertanto, a fronte di un dato letterale così chiaro, non è necessaria alcuna particolare interpretazione in ordine alla sua natura. In ogni caso, ed a fugare definitivamente qualsiasi eventuale dubbio, non va dimenticato il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza secondo cui “Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto” (così, tra le altre, Cass., 15 settembre 1995, n. 9764). Nel caso di specie, come detto, il calciatore è incorso nella suddetta decadenza, dato che non ha esercitato l’azione necessaria a conseguire il riconoscimento della giusta causa, impedendo così la delibazione della vicenda che avrebbe causato la revoca del mandato. Né è seriamente sostenibile che la previsione, nelle norme regolamentari testé richiamate, di un termine di decadenza possa configurare una violazione o, quanto meno, una compressione del diritto di difesa. Per tale via, infatti, si finirebbe col dover considerare lesive dell’art. 24 Cost. le molteplici ipotesi in cui l’ordinamento, al fine di evitare situazioni di incertezza nelle relazioni giuridiche, impone il compimento di una certa attività entro e non oltre un termine predeterminato. Ad ogni modo, le allegazioni dedotte dal calciatore a dimostrazione della legittimità della revoca del mandato giammai potrebbero configurare la nozione di giusta causa. In tale contesto, dunque, le richieste istruttorie formulate dalle parti sono, da un lato, assolutamente inammissibili, in quanto, come detto, l’accertamento della giusta causa è reso impossibile dalla decadenza verificatasi, e, dall’altro, del tutto irrilevanti ai fini della decisione, perché, a tutto concedere, le circostanze dedotte al riguardo non configurerebbero comunque un’ipotesi di giusta causa. Chiarito che nella fattispecie in esame non si è in presenza di fatti e/o comportamenti che possano, nemmeno in astratto, integrare gli estremi della giusta causa – intesa, nell’accezione giuslavoristica, come quel quid che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto – e che comunque il calciatore, essendo decaduto dalla facoltà di chiederne l’accertamento, neppure può farla valere in alcun modo e ad alcun fine, ne deriva che la richiesta dell’agente di vedersi corrisposta la somma di €. 30.00,00 deve essere accolta.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. S.A./ SIG. R.R.M.

Massima TNAS: (1) Il calciatore che, dopo aver revocato il mandato all’agente, non proponga, nel termine di 30 giorni, la domanda volta a far accertare che la revoca è intervenuta per giusta causa incorre nella decadenza di cui all’art. 18, 4° comma, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori (art. 11, 4° comma, del precedente Regolamento), con la conseguenza che al Collegio Arbitrale è preclusa ogni indagine al riguardo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: Sig. M.G. / U.S. Pro Vercelli Calcio Srl

Massima: L’agente di calciatori ha diritto al pagamento d delle somme relative al mandato procuratorio da parte della società per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore a titolo di compartecipazione con altra società. Risulta per tabulas il mandato conferito dalla società all’agente Risulta altresì: i. che tale mandato, conferito in esclusiva, aveva durata fino all’31.1.2010; ii. che in data 4.1.2010 il calciatore tesserato come professionista presso la società, con questo dovendosi riputare adempiuto il mandato da parte del mandatario; iii. che, in relazione all’eseguito mandato, l’odierno attore ha acquistato un diritto di credito di € 28.922,50, in relazione al quale agisce in questa sede per rate non pagate, ammontanti a € 17.361,25, oltre IVA e contributo integrativo come per legge.Non avendo la società convenuta preso parte al presente giudizio né avendo altrimenti contestato il credito vantato dall’odierno attore, in questa sede deve ritenersi provato il credito così come l’inadempimento: grava infatti sul debitore l’onere di provare l’adempimento o l’estinzione del debito, una volta provato dall’attore il fatto costitutivo del credito e allegato l’inadempimento del convenuto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 maggio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. M.G./U.S. PRO VERCELLI CALCIO

Massima TNAS: (1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempiuta, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: M.P. contro A.C. Siena S.p.A.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto ad ottenere il proprio compenso pattuito nel mandato conferitogli dalla società, oltre ad interessi ai sensi d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal giorno in cui le singole porzioni di tale somma sono dovute al saldo per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore quando prova di aver espletato il proprio incarico. Il Collegio rileva (anche in base a precedenti pronunce di altri organi arbitrali TNAS: lodo 8 luglio 2010, Guglielmo Gabetto c. AC Mantova; lodo 22 luglio 2010, Luca Pasqualin c. Gallipoli Calcio) che la disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 può trovare applicazione alle controversie economiche tra agenti e calciatori, poiché, a norma del suo art. 1 comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione” (art. 2 comma 1 lett. c). Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, invero, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa (Cass., 8 novembre 2004 n. 20073). Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento (App. Potenza, 31 luglio 2008; App. Catania, 26 marzo 2005). L’applicazione di tali principi al giudizio in corso comporta la constatazione che l’agente, a fronte delle contestazioni della società, fosse tenuto a fornire la prova della propria attività e che a tale onere non potesse sfuggire invocando le peculiarità del contratto intercorso tra una società ed un agente. Il Regolamento Agenti (nella versione 2007, applicabile al Mandato e fonte negoziale di obbligazioni per gli agenti: art. 1 comma 4), infatti, sottolinea che oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività dell’agente: nel caso dell’agente che agisce nell’interesse di una società, l’attività è tesa a favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori (art. 3 comma 3). E l’agente che ha ricevuto un siffatto incarico ha diritto ad un compenso (art. 10 comma 10). Lo stesso Mandato, poi, conferma (all’art. 3) che l’agente ha diritto ad un compenso “per l’attività svolta”. Il Collegio ritiene peraltro che dai documenti riversati in atti possa trarsi la conclusione della sussistenza della prova relativa all’adempimento da parte dell’agente delle obbligazioni nascenti dal Mandato, ancorché il nome dell’agente non sia stato indicato nel contratto stipulato tra il Giocatore e la società. Il Collegio è indotto a tale conclusione dalle circostanze: i. che effettivamente un contratto tra il Giocatore e la società è stato stipulato nel periodo di vigenza del Mandato; ii. che in nessun modo la società ha contestato, prima dell’avvio del presente arbitrato, l’estraneità dell’agente alla trattativa volta al tesseramento del Giocatore, ovvero la circostanza che l’agente non abbia adempiuto a quanto stabilito nel Mandato; iii. che lo svolgimento di attività, grazie alla quale il Giocatore è stato tesserato, risulta confermata tra le parti con dichiarazione di natura ricognitiva e di portata confessoria nella premessa b) dell’Accordo Transattivo: e il valore di tale dichiarazione non appare inficiata dalla risoluzione dell’Accordo Transattivo per inadempimento della società, e ciò sia perché il venir meno dell’efficacia vincolante delle pattuizioni non travolge l’esistenza stessa dei fatti da queste presupposti e riconosciuti, sia perché a ciò osta il principio della buona fede che impedisce all’inadempiente (società) di trarre un vantaggio dal proprio inadempimento; iv. che non risulta provato che l’agente abbia in realtà svolto l’attività volta al tesseramento del Giocatore quale agente di questo e non della società. Siffatto ultimo punto viene invero invocato dalla Resistente anche sotto diverso profilo, per far valere cioè una pretesa invalidità del Mandato per violazione di quelle norme del Regolamento Agenti che vietano agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore (art. 15 comma 1), ovvero che vietano agli agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore nel trasferimento a una società (art. 15 comma 3) o di una società nel tesseramento di un calciatore (art. 15 comma 4) di ricevere incarichi o somme dall’altra parte nei 12 mesi successivi al trasferimento o tesseramento. A tal riguardo, il Collegio rileva peraltro che, a differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti arbitrali svolti secondo il Codice TNAS, il cui esito è stato invocato dalla Resistente, non sono stati offerti in questo arbitrato elementi probatori sufficienti a provare che l’agente abbia effettivamente rappresentato sia il Giocatore che la società nella stipulazione del contratto tra il primo e la seconda. La circostanza, invocata dalla Resistente, della conclusione di una scrittura privata in data 24 gennaio 2009 tra l’agente e la società, in base alla quale si sarebbero dovuti corrispondere al Ricorrente, in caso di trasferimento del Giocatore ad altre squadre, importi calcolati in proporzione al corrispettivo della cessione, non appare incompatibile con il ruolo, in quella data, dell’agente quale agente della società, che aveva procurato il tesseramento del Giocatore. Ed invero il Collegio rileva che (oltre a diversa situazione non rilevante nel presente arbitrato) solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza, che pure sembra emergere dagli atti, secondo cui prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del Giocatore presso la società l’agente fosse diventato il procuratore del Giocatore, non produce alcuna nullità del Mandato, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del presente procedimento affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti. Allo stesso tempo, al Collegio Arbitrale non pare possano essere accolte le deduzioni della Resistente volte a far valere una simulazione asseritamente realizzata con il Mandato, allo scopo di far gravare sul Siena un obbligo di pagamento altrimenti insussistente. A tal riguardo il Collegio nota come l’art. 1417 cod. civ. ponga stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta (in questi termini Cass., 9 febbraio 1987 n. 1382). Ed inoltre che, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 cod. civ. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione (Cass., 22 marzo 1990 n. 2401). Alla luce di tali principi il Collegio rileva che, anche a ritenere che la Resistente abbia inteso far valere una simulazione relativa, per interposizione fittizia, del Mandato, teso a far apparire un rapporto tra l’agente e la società, laddove il vero contratto era tra il Ricorrente e il Giocatore, la società non ha inteso far valere l’illiceità del contratto dissimulato, essendo l’eventuale contratto tra l’agente ed il calciatore perfettamente lecito, ma della simulazione stessa. Il che non consente alla società, che non ha offerto nemmeno principi di prova scritta, di far valere mere presunzioni, riferite a “prassi consolidate” nel settore o basate su indicazioni (quale quella ritratta dalla misura del corrispettivo) dedotte dallo stesso Mandato impugnato. In conclusione, il Collegio non condivide le tesi svolte, pur con notevole abilità difensiva, dalla società, e conferma la “azionabilità” del Mandato. Contro siffatta conclusione, infatti, non possono farsi valere le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Resistente: risulta infatti per tabulas che il Mandato è stato regolarmente depositato presso la Commissione Agenti della FIGC; la mancata menzione del nome dell’agente nel contratto stipulato grazie alla sua assistenza non vizia il Mandato. La domanda di pagamento proposta dal Ricorrente va dunque accolta (mentre la contrapposta domanda riconvenzionale va per gli stessi motivi respinta), anche se con una limitazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. M.P./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (1) In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa. Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento.

Massima TNAS: (2) Solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza secondo cui, prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del giocatore, l’agente già della società fosse diventato il procuratore del giocatore, non produce alcuna nullità del mandato con la società, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del procedimento arbitrale affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.

Massima TNAS: (3) L’art. 1417 c.c. pone stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta. Inoltre, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 aprile 2011 – www.coni.it

Parti: Dott. L.C. contro Bologna F.C. 1909 SpA

Massima: E’ valido ed efficace il contratto di mandato stipulato tra l’agente e la società sottoscritto in data 8 luglio 2009 e tempestivamente inviato alla Commissione Agenti dei calciatori c/o FIGC che lo ha ricevuto solo il successivo 24 luglio 2009. Tale adempimento ha determinato la validità del contratto dal momento della sua sottoscrizione. In altri termini il deposito o la spedizione del mandato alla Commissione Agenti c/o FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l’acquisto dell’efficacia del mandato stesso con effetti ex tunc. Nel caso in esame tra l’agente e la società era stato stipulato un mandato in data 8 luglio 2009 per l’assistenza nella conclusione del trasferimento e tesseramento del calciatore alla società che ebbe a concludere con il calciatore il contratto di prestazioni sportivi in data 8 luglio 2009

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 26 aprile 2011 – www.coni.it

Parti: DOTT. L.C./BOLOGNA F.C. 1909 SpA

Massima TNAS: (3) Il deposito o la spedizione del contratto di mandato alla Commissione Agenti presso la FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l’acquisto dell’efficacia del mandato stesso con effetti ex tunc.

Massima TNAS: (4) Nel merito assume valore preminente la documentazione, depositata in atti, attestante il credito vantato dal ricorrente nei confronti della società qualora non venga prodotta, da parte della società intimata, documentazione attestante l’avvenuto pagamento all’Agente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 marzo 2011 – www.coni.it

Parti: C.Z. contro C.K.

Massima: E’ nullo il nuovo mandato sottoscritto tra l’gente ed il calciatore in cui è inserita una penale in caso di revoca da parte del calciatore, non contemplata nel precedente mandato, allorquando dagli atti emerge che il calciatore ebbe a sottoscrivere tale nuovo mandato su pressione dello stesso agente. Nel caso di specie le circostanze di conclusione del Mandato del 2008 sono state così ricostruite dallo stesso agente in occasione della sua audizione di fronte alla Procura Federale il 12 maggio 2009: “In relazione alla prima revoca inviatami dal calciatore preciso che il mandato revocato [il Mandato del 2007] era privo di penale a causa di una dimenticanza nella compilazione del modulo. Ricevuta la revoca ero andato a parlare con il calciatore per chiedere spiegazioni, ma la spiegazione era stata: «scusami ero confuso», «non so cosa ho fatto». A questo punto gli chiarii tutte le problematiche affrontate nel tempo; il fatto che sarebbero sorti moltissimi problemi (penale, che ero erroneamente convinto ci fosse; ricongiungimento in pericolo nell’ipotesi di abbandono della casa, ecc.) ed all’esito della conversazione, chiariti tutti i dubbi, chiamiamoli così, gli facevo firmare un nuovo mandato [il Mandato del 2008], avendone inviato la revoca, identico al precedente, fatta salva la penale (peraltro al minimo federale)”. Il calciatore, allorché, il 28 aprile 2009, è stato ascoltato dal Procuratore Federale, ha degli stessi fatti dato la seguente versione: “… il giorno successivo alla ricezione della revoca, l’agente venne nella casa dove abitavo, presso la suocera dell’agente, e mi invitava con toni risoluti a firmare un altro mandato … in quanto, diversamente, avrei dovuto pagare una forte penale (60.000 Euro) e avrei anche dovuto ricominciare l’iter burocratico per il rilascio del permesso di soggiorno a mia madre per il ricongiungimento familiare (ormai di prossima autorizzazione) in quanto perdendo la residenza dove abitavo all’epoca (ribadisco presso la suocera dell’agente) tutto quanto fatto in quel momento con l’Ufficio Stranieri della Questura di Bergamo sarebbe andato perso e avrei dovuto ricominciare”. Al Collegio pare che siffatte dichiarazioni, relative alle circostanze di conclusione del Mandato del 2008, siano tra loro congruenti e che da esse emerga un quadro di pressioni esercitate dall’agente sul calciatore affinché la revoca del Mandato del 2007 venisse “riconsiderata” – la cui forza si misura proprio sull’effetto da esse prodotto. In particolare, tali pressioni si sono realizzate mediante la rappresentazione al calciatore delle conseguenze che gli sarebbero derivate per effetto della revoca, ove non avesse sottoscritto un nuovo mandato: i. il pagamento di una penale (per un importo consistente); ii. la perdita dell’alloggio (di proprietà della suocera dell’agente); iii. il pericolo che l’iter di ricongiungimento familiare si interrompesse. Il Collegio ritiene che la rappresentazione di siffatte conseguenze costituisca violazione del dovere incombente all’agente di tenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale). Ed invero, l’agente, mediante l’indicazione dell’esistenza di un obbligo di versare una penale consistente, ha rappresentato al calciatore circostanze non veritiere; inoltre, deducendo la possibilità di conseguenze pregiudizievoli per l’abitazione e il ricongiungimento familiare, ha messo in gioco aspetti della vita personale del calciatore (cittadino extra-comunitario che all’epoca non aveva ancora compiuto i vent’anni), oggettivamente estranei al rapporto dedotto in un mandato tra agente e calciatore. E proprio attraverso siffatte rappresentazioni l’agente ha ottenuto ciò che cercava, ossia la sottoscrizione di un nuovo mandato (il Mandato del 2008) in cui fosse presente una penale per il caso della revoca senza giusta causa. In altre parole, a parere del Collegio Arbitrale, il comportamento dell’agente si è posto in contrasto con quei doveri, la cui osservanza egli ha negozialmente accettato quale condizione di validità dei contratti da lui stipulati nell’esercizio della propria attività di agente di calciatori. Il Mandato del 2008, dunque, deve considerarsi nullo ex art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti, per violazione dell’art. 12 comma 1 dello stesso regolamento e dell’art. II del Codice di Condotta Professionale. Dalla ritenuta nullità del Mandato del 2008 discende la non accoglibilità della domanda svolta in arbitrato dal Ricorrente, tesa ad ottenerne l’adempimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 marzo 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. S.Z./SIG. K.C.

Massima TNAS: (1) È nullo il contratto stipulato tra agente e calciatore, che sia stato concluso in violazione dei divieti, posti dal Regolamento Agenti, relativi all’attività di agente (art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti). Tra questi divieti rientrano senz’altro quello di tenere comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

Massima TNAS: (2) La rappresentazione di circostanze non veritiere e di conseguenze pregiudizievoli per il calciatore, che mettano in gioco aspetti della vita personale dello stesso, oggettivamente estranei al rapporto dedotto in un mandato tra agente e calciatore, costituisce violazione del dovere incombente all’agente di tenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it

Parti: M.G. contro D.T.M.

Massima: In merito alla revoca per giusta causa sostenuta dal calciatore occorre precisare che sia l’art. 18, 4° comma, del Regolamento in vigore dall’aprile 2010 (cioè al momento dell’esercizio della revoca comunicata in data 8.6.2010), sia l’art. 11, 4° comma, della precedente normativa regolamentare del 2007 (vigente al tempo della sottoscrizione del contratto di mandato) stabiliscono che “Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca”. Dunque, se alla comunicazione di revoca del mandato per giusta non segue la domanda relativa al suo accertamento, si produce l’effetto proprio della decadenza, e cioè la consunzione del potere del calciatore di ulteriormente avvalersi della giusta causa pretesa al fine di rimanere liberato dal pagamento altrimenti dovuto all’agente. Chiarito che nel caso di specie non si è in presenza di fatti o comportamenti che possano integrare gli estremi della giusta causa – intesa, nell’accezione giuslavoristica, come quid che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto – e che comunque il calciatore essendo decaduto dalla facoltà di conseguirne l’accertamento giudiziale, neppure può far valere in altro modo o per via di eccezione, occorre adesso verificare se la pattuizione della penale di €. 15.500,00, in ragione della categoria di appartenenza (serie B) del calciatore, prevista nel contratto di mandato del 15.11.2009, sia valida ed efficace. Detta pattuzione, sebbene inserita in un modello contrattuale - quello utilizzato dalle parti - formalmente non più in linea con quanto stabilito dal Regolamento dell’1.2.2007, in vigore al momento della conclusione del contratto di mandato, non presenta, dal punto di vista sostanziale, profili di incompatibilità con le previsioni di tale ulteriore Regolamento. Quest’ultimo, infatti, all’art. 11, 3° comma, si limita ad affermare che le parti, allorché venga conferito l’incarico, possono prevedere “il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. E’ evidente, dunque, che - a differenza della previsione contenuta nel previgente Regolamento (2001), in cui l’indennizzo, ove non concordato tra le parti, era residualmente stabilito in misura predeterminata secondo la categoria di appartenenza del calciatore (€. 2.600,00 per la serie C2; €. 5.200,00 per la serie C1; €. 15.500,00 per la serie B; €. 31.000,00 per la serie A) - è semplicemente venuto meno il collegamento tra il quantum dell’indennizzo e la serie nella quale milita l’atleta. Sicchè, ancora in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 c.c., l’efficacia della clausola in parola non può essere neutralizzata per il solo fatto che essa risulti inclusa in un modello contrattuale (la cui predisposizione, peraltro, compete a un soggetto terzo) fattosi obsoleto per le modifiche regolamentari. Al contrario, quella clausola è pienamente capace di ultrattività perché la previsione di una penale predeterminata col decisivo concorso volitivo delle parti, per l’ipotesi della revoca del mandato senza giusta causa, è assolutamente compatibile con la corrispondente figura del posteriore Regolamento (2007). E’ appena il caso di sottolineare, infatti, che tra il jus superveniens e il patto del quale si discute (art. 8 del contratto di mandato) non vi è alcuna contraddizione, dato che il flag con cui i contraenti hanno indicato il riquadro corrispondente all’opzione della lettera b) – cui segue l’entità di ciascuna penale per il singolo campionato di appartenenza – può significare soltanto che le parti hanno voluto esercitare proprio la facoltà attribuita loro dall’art. 11, 3° comma, del Regolamento dell’1.2.2007, determinando (ovvero convenendo appositamente sopra) l’indennizzo nel (ovvero, autonomamente liquidato in misura corrispondente al) la somma di €. 15.500,00.A conferma della tesi fin qui espressa, l’art. 24, 6° comma, del Regolamento Agenti da ultimo citato stabilisce che “Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla Commissione Agenti entro sessanta giorni dalla sua nomina, sono utilizzabili i moduli contrattuali preesistenti, ferma restando l’inefficacia delle clausole incompatibili con il presente Regolamento”. Il giudizio di incompatibilità che viene, allora, richiesto di praticare qui non può che presupporre il virtuale conflitto di previsioni che diacronicamente abbiano interessato il medesimo istituto; conflitto che viceversa non si registra laddove il medesimo risultato rimanga attingibile dalla volontà delle parti nel precedente tanto quanto nel successivo contesto normativo, nessuna previsione inibitoria essendo sopraggiunta a rimuovere la protezione, altrimenti assicurabile nell’ambito dell’ordinamento civile e sportivo secondo un principio generale, della clausola penale con la quale le parti abbiano preliquidato il risarcimento del danno da illecito contrattuale, e segnatamente di una penale di importo corrispondente a quello che viene adesso in rilievo. Pertanto, la domanda relativa al pagamento della penale di €. 15.500,00 prevista per la revoca del mandato senza giusta causa deve essere accolta I relativi interessi si intendono dovuti dalla maturazione della decadenza dall’azione giudiziale per l’avvalimento della giusta causa di revoca da parte del debitore, trattandosi del fatto definitivamente e pregiudizialmente impeditivo della relativa pretesa di nulla dovere al creditore.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. M.G./SIG. D.T.M.

Massima TNAS: (2) Se la revoca del contratto di mandato non è avvenuta per giusta causa, essa merita integrale accoglimento. Ai fini dell’indennizzo si può senz’altro applicare il quantum previsto nel previgente Regolamento Agenti (2001), che è stabilito in misura predeterminata secondo la categoria di appartenenza del calciatore, in quanto risulta essere assolutamente compatibile con la corrispondente figura del posteriore Regolamento (2007).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: M.P. contro A.C. Siena S.p.A.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto ad ottenere il proprio compenso pattuito nel mandato conferitogli dalla società, oltre ad interessi ai sensi d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal giorno in cui le singole porzioni di tale somma sono dovute al saldo per l’opera di assistenza prestata nel tesseramento del calciatore quando prova di aver espletato il proprio incarico. Il Collegio rileva (anche in base a precedenti pronunce di altri organi arbitrali TNAS: lodo 8 luglio 2010, Guglielmo Gabetto c. AC Mantova; lodo 22 luglio 2010, Luca Pasqualin c. Gallipoli Calcio) che la disciplina recata dal d.lgs. n. 231/2002 può trovare applicazione alle controversie economiche tra agenti e calciatori, poiché, a norma del suo art. 1 comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 comma 1 lett. e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione” (art. 2 comma 1 lett. c). Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, invero, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa (Cass., 8 novembre 2004 n. 20073). Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento (App. Potenza, 31 luglio 2008; App. Catania, 26 marzo 2005). L’applicazione di tali principi al giudizio in corso comporta la constatazione che l’agente, a fronte delle contestazioni della società, fosse tenuto a fornire la prova della propria attività e che a tale onere non potesse sfuggire invocando le peculiarità del contratto intercorso tra una società ed un agente. Il Regolamento Agenti (nella versione 2007, applicabile al Mandato e fonte negoziale di obbligazioni per gli agenti: art. 1 comma 4), infatti, sottolinea che oggetto dell’incarico è lo svolgimento di attività dell’agente: nel caso dell’agente che agisce nell’interesse di una società, l’attività è tesa a favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori (art. 3 comma 3). E l’agente che ha ricevuto un siffatto incarico ha diritto ad un compenso (art. 10 comma 10). Lo stesso Mandato, poi, conferma (all’art. 3) che l’agente ha diritto ad un compenso “per l’attività svolta”. Il Collegio ritiene peraltro che dai documenti riversati in atti possa trarsi la conclusione della sussistenza della prova relativa all’adempimento da parte dell’agente delle obbligazioni nascenti dal Mandato, ancorché il nome dell’agente non sia stato indicato nel contratto stipulato tra il Giocatore e la società. Il Collegio è indotto a tale conclusione dalle circostanze: i. che effettivamente un contratto tra il Giocatore e la società è stato stipulato nel periodo di vigenza del Mandato; ii. che in nessun modo la società ha contestato, prima dell’avvio del presente arbitrato, l’estraneità dell’agente alla trattativa volta al tesseramento del Giocatore, ovvero la circostanza che l’agente non abbia adempiuto a quanto stabilito nel Mandato; iii. che lo svolgimento di attività, grazie alla quale il Giocatore è stato tesserato, risulta confermata tra le parti con dichiarazione di natura ricognitiva e di portata confessoria nella premessa b) dell’Accordo Transattivo: e il valore di tale dichiarazione non appare inficiata dalla risoluzione dell’Accordo Transattivo per inadempimento della società, e ciò sia perché il venir meno dell’efficacia vincolante delle pattuizioni non travolge l’esistenza stessa dei fatti da queste presupposti e riconosciuti, sia perché a ciò osta il principio della buona fede che impedisce all’inadempiente (società) di trarre un vantaggio dal proprio inadempimento; iv. che non risulta provato che l’agente abbia in realtà svolto l’attività volta al tesseramento del Giocatore quale agente di questo e non della società. Siffatto ultimo punto viene invero invocato dalla Resistente anche sotto diverso profilo, per far valere cioè una pretesa invalidità del Mandato per violazione di quelle norme del Regolamento Agenti che vietano agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore (art. 15 comma 1), ovvero che vietano agli agenti che abbiano curato gli interessi di un calciatore nel trasferimento a una società (art. 15 comma 3) o di una società nel tesseramento di un calciatore (art. 15 comma 4) di ricevere incarichi o somme dall’altra parte nei 12 mesi successivi al trasferimento o tesseramento. A tal riguardo, il Collegio rileva peraltro che, a differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti arbitrali svolti secondo il Codice TNAS, il cui esito è stato invocato dalla Resistente, non sono stati offerti in questo arbitrato elementi probatori sufficienti a provare che l’agente abbia effettivamente rappresentato sia il Giocatore che la società nella stipulazione del contratto tra il primo e la seconda. La circostanza, invocata dalla Resistente, della conclusione di una scrittura privata in data 24 gennaio 2009 tra l’agente e la società, in base alla quale si sarebbero dovuti corrispondere al Ricorrente, in caso di trasferimento del Giocatore ad altre squadre, importi calcolati in proporzione al corrispettivo della cessione, non appare incompatibile con il ruolo, in quella data, dell’agente quale agente della società, che aveva procurato il tesseramento del Giocatore. Ed invero il Collegio rileva che (oltre a diversa situazione non rilevante nel presente arbitrato) solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza, che pure sembra emergere dagli atti, secondo cui prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del Giocatore presso la società l’agente fosse diventato il procuratore del Giocatore, non produce alcuna nullità del Mandato, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del presente procedimento affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti. Allo stesso tempo, al Collegio Arbitrale non pare possano essere accolte le deduzioni della Resistente volte a far valere una simulazione asseritamente realizzata con il Mandato, allo scopo di far gravare sul Siena un obbligo di pagamento altrimenti insussistente. A tal riguardo il Collegio nota come l’art. 1417 cod. civ. ponga stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta (in questi termini Cass., 9 febbraio 1987 n. 1382). Ed inoltre che, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 cod. civ. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione (Cass., 22 marzo 1990 n. 2401). Alla luce di tali principi il Collegio rileva che, anche a ritenere che la Resistente abbia inteso far valere una simulazione relativa, per interposizione fittizia, del Mandato, teso a far apparire un rapporto tra l’agente e la società, laddove il vero contratto era tra il Ricorrente e il Giocatore, la società non ha inteso far valere l’illiceità del contratto dissimulato, essendo l’eventuale contratto tra l’agente ed il calciatore perfettamente lecito, ma della simulazione stessa. Il che non consente alla società, che non ha offerto nemmeno principi di prova scritta, di far valere mere presunzioni, riferite a “prassi consolidate” nel settore o basate su indicazioni (quale quella ritratta dalla misura del corrispettivo) dedotte dallo stesso Mandato impugnato. In conclusione, il Collegio non condivide le tesi svolte, pur con notevole abilità difensiva, dalla società, e conferma la “azionabilità” del Mandato. Contro siffatta conclusione, infatti, non possono farsi valere le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla Resistente: risulta infatti per tabulas che il Mandato è stato regolarmente depositato presso la Commissione Agenti della FIGC; la mancata menzione del nome dell’agente nel contratto stipulato grazie alla sua assistenza non vizia il Mandato. La domanda di pagamento proposta dal Ricorrente va dunque accolta (mentre la contrapposta domanda riconvenzionale va per gli stessi motivi respinta), anche se con una limitazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. M.P./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (1) In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l’onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa. Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l’adempimento si avvalga dell’exceptio inadempleti contractus, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento.

Massima TNAS: (2) Solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza secondo cui, prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del giocatore, l’agente già della società fosse diventato il procuratore del giocatore, non produce alcuna nullità del mandato con la società, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del procedimento arbitrale affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.

Massima TNAS: (3) L’art. 1417 c.c. pone stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell’atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un’ipotesi di simulazione assoluta. Inoltre, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: Sig.P.L. contro A.C. Reggiana 1919 S.p.A.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto ad ottenere il proprio compenso per l’attività svolta nell’interesse della società, in virtù di un mandato concesso in esclusiva e finalizzato al tesseramento del calciatore allorquando è stata fornita idonea prova documentale che ha dimostrando che: - l’agente ha ricevuto mandato dalla società calcistica in data 10 ottobre 2008 perché “procurasse” il “tesseramento del calciatore (cfr “mandato tra società ed agente” doc. 2 parte attrice); - è incontestato che il tesseramento del calciatore è avvenuto regolarmente; - ha ricevuto (come dallo stesso attore affermato) il pagamento di una sola rata del compenso stabilito dal mandato e non ha ottenuto alcuna risposta al sollecito ad adempiere al pagamento della 2ª rata notificata alla società intimata in data 8 settembre 2010.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 febbraio 2011 – www.coni.it

Parti: SIG. L.P. / A.C. REGGIANA 1919 SpA

Massima TNAS: (1) Quando una o entrambe le parti non sono comparse all’udienza, il tentativo di conciliazione si considera esperito con esito negativo (art. 20, comma 5, Codice TNAS).

Massima TNAS: (2) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento della procedura, ove l’organo arbitrale ne ravvisi l’opportunità (art. 20, comma 6, Codice TNAS).

Massima TNAS: (3) E’ fondato il ricorso proposto dall’agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell’art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che l’agente ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha, senza motivo alcuno, corrisposto (a saldo) la 2ª rata del compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti notificati al mandante.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 06 aprile 2011 – www.coni.it  Parti: Sig. C.P. / Sig. C.M. Massima: L’agente di calciatori ha diritto al pagamento d delle somme relative al mandato procuratorio. da parte del suo assistito. Il Collegio prende atto che la domanda formulata dalla parte istante – a seguito dell’emendatio contenuta nella prima memoria autorizzata – riguarda il compenso sull’annualità 2010/2011; l’IVA su detta annualità e su quella precedente; gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle somme dovute. Movendo dal corrispettivo relativo all’annualità 2010/2011 per € 45.660,00 il Collegio ritiene che la domanda sia fondata. La parte istante, sul punto, ha fornito prova del proprio diritto. In particolare, ha prodotto il titolo su cui si fonda la propria pretesa creditoria, nonché ha dedotto l’inadempimento della parte resistente in ordine al pagamento delle somme pattuite nel contratto di mandato. Il tema dell’onere probatorio nei giudizi volti all’adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di statuire come «il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Sulla scorta di tale principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, anche la giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, «il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010). Il Collegio non reputa, per contro, fondata la domanda relativa agli importi pretesi a titolo di IVA per le annualità 2009/2010 e 2010/2011. In astratto, è certamente condivisibile l’affermazione della difesa dell’agente in ordine all’assoggettabilità fiscale all’IVA dei corrispettivi relativi al contratto de quo. Il Collegio è, tuttavia, chiamato a decidere se l’accordo intercorso tra le parti con la stipulazione del contratto di mandato in merito alla misura del corrispettivo fosse da intendersi al netto o al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. L’esegesi del testo contrattuale e, soprattutto, la valutazione della condotta delle parti successiva alla stipulazione – che ex art. 1362 cod. civ. concorre come criterio ermeneutico per l’individuazione della comune intenzione dei contraenti – consentono di attingere al risultato che i corrispettivi dovuti siano stati pattuiti comprensivi di IVA. Infatti, emerge dagli atti, che i corrispettivi relativi alle annualità 2007/2008 e 2008/2009 sono stati richiesti e pagati nella misura pari al 3% dell’importo lordo percepito dal calciatore nella relativa stagione; essi sono stati considerati comprensivi dell’IVA, come risulta dalle fatture n. 040 del 14 ottobre 2008 e 039 del 26 ottobre 2009. Tali fatture – qualificabili anche come quietanze – non recano alcuna riserva in ordine al pagamento di ulteriori somme e, pertanto, devono intendersi a riconoscimento dell’avvenuto saldo. Ad analoghe conclusioni si perviene esaminando sia il preavviso di fattura del 14 dicembre 2010 relativo all’annualità 2009/2010 sia la successiva fattura n. 045 del 29 dicembre 2010. In conclusione la domanda dell’agente relativa al pagamento di un ulteriore importo a titolo di IVA per le annualità 2009/2010 e 2010/2011 deve essere rigettata. A fini contabili e fiscali, pertanto, l’IVA andrà scorporata dall’importo che il calciatore viene in questa sede condannato a corrispondere in relazione all’annualità 2010/2011.Da ultimo, il Collegio è chiamato ad esaminare la domanda formulata dalla parte istante in relazione agli interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo relativo alle annualità 2009/2010 e 2010/2011. La domanda è fondata. Ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. La scadenza delle obbligazioni in questione è da individuarsi, rispettivamente, al 1° novembre 2009 e al 1° novembre 2010, ovvero decorsi quattro mesi dalla data di decorrenza dei relativi contratti di prestazione sportiva del calciatore. Non può, per contro, essere condivisa la tesi della parte resistente secondo la quale i crediti in parola sarebbero divenuti esigibili solo con l’invio del c.d. preavviso di fattura. Il fatto che il creditore tardi ad inviare il sollecito scritto di pagamento (ché tale deve intendersi essere il preavviso di fattura) non esime il debitore dal rispettare la scadenza contrattualmente già prevista. Il caso di specie: L’agente ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti del calciatore suo assistito in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti. Il contratto stipulato con l’odierno intimato, depositato in data 24 settembre 2008 con scadenza 30 maggio 2010, prevedeva ex art. 3, lettera b), che il procuratore del calciatore avrebbe ricevuto da quest’ultimo una percentuale pari al 3% «del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali». Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 06 aprile 2011 – www.coni.it  Parti: SIG. C.P./SIG. C.M. Massima TNAS:  (3) Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Massima TNAS:  (4) Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Massima TNAS: (5) La valutazione della condotta delle parti successiva alla stipulazione del contratto consente di attingere al risultato che i corrispettivi dovuti siano pattuiti comprensivi di IVA. Ai sensi dell’art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. I crediti che diventano esigibili solo con l’invio del c.d. preavviso di fattura e il fatto che il creditore tardi ad inviare il sollecito scritto di pagamento (ché tale deve intendersi essere il preavviso di fattura) non esime il debitore dal rispettare la scadenza contrattualmente già prevista.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it 

Parti: M.G. contro D.T.M.

Massima: Il calciatore che revoca il mandato all’agente è tenuto al pagamento del 5% del suo compenso annuo lordo per ogni stagione da calcolarsi sul reddito effettivamente percepito dal calciatore oltre interessi legali dalla data della domanda di arbitrato (non potendosi ritenere l’anteriore liquidazione della parte corrispondente a quella poi operata con criterio giudiziale) e fino all’effettivo pagamento, nonché al pagamento della penale per la revoca anticipata del mandato senza giusta causa. Se è vero che nel contratto di mandato, il compenso dell’agente è stato pattuito in “una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato . . .”, è pur vero, però, che l’art. 10, 5° comma, del Regolamento Agenti dell’1.2.2007 recita: “L’importo del compenso dovuto all’Agente . . . è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore . . . secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato”. In virtù del combinato disposto delle norme testé citate e del quale deve farsi applicazione, si desume che il compenso per l’attività svolta dall’agente rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa (ex ante) e quella effettiva (ex post), di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore” che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”. Tale ratio decidendi, del resto, è stata già espressa da questo Tribunale nel lodo “Manfredonia vs Rosi” del 25.10.2010 ed è evidentemente ispirata ad esigenze di equità onde evitare un’ingiusta locupletazione dell’agente a danno del calciatore per ragioni a quest’ultimo inimputabili e rispetto alle quali egli abbia già naturalmente risentito svantaggio patrimoniale (svantaggio destinato a incrementarsi irragionevolmente con l’adozione di una diversa ragione decisiva). Prive di fondamento sono le difese del calciatore il quale sostiene che: 1) il contratto del 29.12.2007 sarebbe nullo, non essendo stato n esso previsto il dies ad quem e non potendo tale omissione essere surrogata dalla mera previsione del termine di “durata non superiore a due anni” di cui ai modelli federali predisposti per la stipula del mandato tra calciatore e agente. La fonte normativa alla quale fare riferimento ratione temporis per il governo del contratto di mandato concluso nel dicembre del 2007 è il “Regolamento Agenti” entrato in vigore in data 1.2.2007. L’art. 10, 3° comma, di tale Regolamento, tra l’altro, stabilisce che “L’incarico . . . non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato”, mentre, nel documento contrattuale sottoscritto dalle parti, accanto alla clausola di cui all’art. 3 (il cui incipit è : “Il mandato ha validità fino al…”) è posto un riquadro per consentire alle parti di fissare il termine finale di durata del contratto e, subito dopo, tra due parentesi, la suggestione comminatoria relativa alla possibilità di “durata non superiore a due anni”, in ogni caso. Ora, il fatto che i due contraenti non abbiano compilato il detto riquadro con l’indicazione della data di scadenza del contratto non costituisce di per sé causa di invalidità dell’intero regolamento contrattuale, e ciò per una serie di elementi interpretativi della volontà non obliterabili: - in primo luogo, l’art. 1367 c.c., nel codificare il principio di conservazione degli atti, sancisce che, nei casi dubbi, “il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; - in secondo luogo, nel contesto normativo sopra delineato, la mancata indicazione del dies ad quem non può che avere l’inequivoco significato che le parti hanno inteso conferire al loro rapporto la durata massima consentita; - in terzo luogo, tutto volendo così concedere alla tesi dell’eccipiente, la norma contrattuale oltremodo ritenuta “in bianco” sarebbe comunque integrabile dalla previsione regolamentare dell’art. 10, 3° comma, venendosi così a colmare la lacuna di cui trattasi. Sulla specifica questione, peraltro, neppure la giurisprudenza di questo Tribunale appare diversamente orientata sicchè il Collegio può concludere nel senso che il contratto di mandato del 29.12.2007 è valido ed efficace. 2) con riguardo al contratto di prestazione sportiva del 25.8.2008, l’agente avrebbe percepito il compenso a sé spettante dal Presidente della società ed ha chiesto quindi di poter provare per testi tale fatto. Si è data, pertanto, l’offerta del seguente capitolo di prova articolato dal convenuto: “Vero che, in occasione della stipula del contratto sportivo tra il calciatore e la Società intervenuta in data 25 Agosto 2008, venne pattuito con l’ allora Presidente che il club si sarebbe fatto carico del pagamento del compenso spettante all’Agente per l’attività professionale prestata con riferimento a tale contratto?”. A prescindere dalla circostanza soggettiva che il capitolo non si riferisce univocamente alla genesi di un’eventuale obbligazione in capo anche all’agente né concerne, sotto il profilo oggettivo, l’avvenuto pagamento (donde l’esonero dall’esame di ammissibilità altrimenti richiesto ex art. 2726 c.c.), qui è sufficiente rilevare, anche secondando la difesa altresì di parte attrice, che, se non già ai sensi dell’art. 2722 c.c. (“la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”), certamente ai sensi dell’art. 2723 c.c. (vale a dire ammettendo la posteriorità del preteso patto novativo rispetto alla formazione dell’originario documento contrattuale inter partes) l’ingresso di una fonte testimoniale appare preclusa. In particolare, il Collegio ritiene inverosimile (per difetto di precise allegazioni di fatto che siano altrimenti convergenti nel senso del) la sopravvenuta modificazione sostanziale della parte obbligata nei confronti dell’ agente e l’intervenuta accettazione di costui sopra la sostituzione dell’obbligato (ciò che peraltro sarebbe avvenuto non iure integrando notoriamente un fatto illecito). Pertanto, altresì sotto il profilo dell’aliunde perceptum, il contenuto delle obbligazioni del calciatore verso l’agente non appare modificato o estinto rispetto alla fonte contrattuale invocata dall’agente. Il caso di specie: Il calciatore ha conferito mandato di agenzia alla’gente di calciatori, entrambi i contratti prevedevano come corrispettivo a favore dell’agente il 5% del compenso annuo lordo spettante al calciatore; - quest’ultimo, nell’agosto del 2008, con l’assistenza dell’agente, ha sottoscritto un contratto biennale per prestazioni sportive con la professionistica;; il calciatore è rimasto completamente inadempiente nel versamento del compenso spettante all’agente; con lettera dell’8.6.2010 il calciatore ha revocato il mandato all’agente per motivi di carattere strettamente personale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 marzo 2011 – www.coni.it 

Parti: SIG. M.G./SIG. D.T.M.

Massima TNAS: (1) Il compenso per l’attività svolta dall’Agente rimane suscettibile, laddove sia riscontrabile una concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa (ex ante) e quella effettiva (ex post), di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore”, che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 –  www.coni.it 

Parti: Sig. T.T. - A.C. Mantova Srl

Massima:  L’agente di calciatori ha diritto ai compensi pattuiti con la società quando prova, la regolarità dell’incarico,  l’effettivo espletamento del mandato, che nel caso di specie coincide con il tesseramento del calciatore con la società che gli ha conferito l’incarico, nonché la regolarità della fatturazione. Il caso di specie: L’agente di calciatori aveva ricevuto dalla società professionistica tre distinti mandati affinché curasse gli interessi inerenti al tesseramento di tre giocatori. I predetti mandati, previdero tra l’altro la facoltà per l’agente d’attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali direttamente alla propria società di agente e furono poi depositati presso la Commissione Agenti di calciatori della FIGC.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it  

Parti: Sig. Sig. C.I. contro Sig. A.G.

Massima: Non è nullo il mandato procuratorio intercorso fra il calciatore ed il suo agente parti, per via dell’omessa indicazione, nello stesso,della durata e del termine di scadenza. L’art. 3 del modulo prevede, in linea con quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori (di seguito, per brevità, RE.A.C.), vigente al momento della sottoscrizione del mandato (Regolamento entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, in base all’art. 24 del regolamento stesso e giusta il Comunicato Ufficiale FIGC n. 48 del 28 dicembre 2006), che la durata non possa essere “superiore a due anni” e attribuisce all’Agente, a titolo di compenso, una somma determinata dalle parti nella misura percentuale dell’1% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. Va precisato, infatti, che il Regolamento successivamente approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC, disposta con C.U. n. 100/A in data 8 aprile 2010 e si applica, in applicazione del principio generale tempus regit actum, ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, non regola la fattispecie in esame (in tal senso il lodo Massimo Camarlinghi/ Marco Padalino del 3 agosto 2010). L’art. 7 del predetto modulo sottoscritto dalle parti prevede che il calciatore possa revocare il mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’Agente con lettera raccomandata a.r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori copia della lettera di revoca unitamente all’attestazione postale di spedizione effettuata all’Agente. In base ai principi generali in tema di interpretazione dei contratti, in particolare, l’art. 1367, significativamente intitolato “conservazione del contratto”, il quale dispone che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”; e, in base ai principi generali in tema di nullità del contratto, in particolare, l’art. 1419, che disciplina l’ipotesi di nullità parziale e della sostituzione di diritto di clausole, non può ritenersi nullo il contratto in esame, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti contraenti, chiaramente essere determinata sia da quanto espressamente stabilito dall’art. 3 del modulo sottoscritto dalle parti stesse, che, come si è già detto, dispone che la durata non può essere superiore a due anni, sia dal disposto del citato art. 10, comma 3, RE.A.C., che statuisce che l’incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni; due disposizioni, peraltro, che pur contenute in fonti di natura diversa (pattizia la prima, regolamentare la seconda) hanno identico contenuto. Il caso di specie: Risulta dagli atti di causa che, con il modulo sottoscritto in data 24 marzo 2009, il calciatore aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente, utilizzando lo stampato predisposto dalla FIGC – Commissione Agenti Calciatori, senza indicare espressamente la durata del mandato stesso. Con nota in data 31 maggio 2010 indirizzata all’agente e per conoscenza alla Commissione Agenti - FIGC, la parte intimata dichiarava di ritenere nullo il mandato procuratorio conferito a causa della mancata indicazione nello stesso “dei due elementi essenziali della durata e della scadenza”. Con nota in data 9 giugno 2010, la Commissione Agenti Calciatori faceva presente all’istante che “la mancata indicazione della durata e della scadenza su un mandato non inficiano la validità dello stesso… e il mandato conferito… è valido a tutti gli effetti…”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. C.I./SIG. A.G.

Massima TNAS: (2) In base ai principi generali in tema di interpretazione dei contratti, in particolare, l'art 1367 Codice Civile, e, in base ai principi generali in tema di nullità del contratto, in particolare, l'art. 1419 Codice Civile, non può ritenersi nullo il contratto del mandato procuratorio, potendo la sua durata massima, pur in assenza di esplicita previsione introdotta dalle parti stesse, chiaramente essere determinata sia da norma pattizia, sia da disposizioni regolamentari laddove statuiscano che l'incarico, conferito in esclusiva, non può avere durata superiore a due anni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. Sig. C.I. contro Sig. A.G.

Massima: L’agente di calciatore a cui è stato revocato il mandato ha diritto a percepire il compenso nella misura indicata nel mandato in base al compenso annuo lordo del calciatore indicato nel contratto tra lo stesso e la società, ma nel caso di revoca del mandato da parte del calciatore, che nelle more dei 30 giorni dell’efficacia, abbia stipulato un nuovo contratto con altra società nulla è dovuto all’agente se non una somma a titolo di penale. Nel caso in esame la penale è stata quantificata in via equitativa in euro 2000,00dal TNAS poiché la Commissione Agenti, con un comportamento non del tutto ineccepibile e dal quale è auspicabile receda in futuro, non ha provveduto ad aggiornare il contenuto del modulo federale relativo al mandato di agente, ha lasciato ferma la previsione correlata alle disposizioni dettate dal regolamento precedentemente (al 1 febbraio 2007) vigente; non ha eliminato, cioè, adeguandosi così al contenuto del RE.A.C. in vigore al momento della stipulazione del contratto di mandato, ogni riferimento a entità già predeterminate dell’indennizzo stesso, e non ha valorizzato, perciò, la volontà delle parti, in linea, appunto, con la citata disposizione dell’art. 11, comma 3, del RE.A.C. La conclusione del Collegio è, d’altronde, analoga a quelle già raggiunte da altri Collegi del TNAS nell’arbitrato Claudio Pasqualin/ Cristian Eduardo Zapata (lodo del 28 luglio 2009) e nell’arbitrato Lorenzo Marronaro / S.S. Lazio s.p.a. (lodo del 29 aprile 2010). L’art. 11, comma 2 RE.A.C., prevede che il calciatore può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., che contestualmente deve depositare o inviare presso la segreteria della Commissione Agenti, unitamente alla copia dell’attestazione postale di spedizione; e, al comma 3, che “ le parti possono stabilire all’atto del conferimento dell’incarico il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”. In base all’art. 13, comma 5, “il calciatore che concluda un contratto senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui all’art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico…”. L’art. 10, comma 7, RE.A.C. prevede che “l’Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva”.Il caso di specie: Risulta dagli atti di causa che, con il modulo sottoscritto in data 24 marzo 2009, il calciatore aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente, utilizzando lo stampato predisposto dalla FIGC – Commissione Agenti Calciatori, senza indicare espressamente la durata del mandato stesso. In tale accordo era previsto per l’agente la provvigione dell’1% su compenso annuo lordo del calciatore. In data 27 marzo 209 2010 il calciatore stipulava un contratto con la società professionistica. Con nota in data 31 maggio 2010 indirizzata all’agente e per conoscenza alla Commissione Agenti - FIGC, la parte intimata dichiarava di ritenere nullo il mandato procuratorio conferito a causa della mancata indicazione nello stesso “dei due elementi essenziali della durata e della scadenza”. Con nota in data 9 giugno 2010, la Commissione Agenti Calciatori faceva presente all’istante che “la mancata indicazione della durata e della scadenza su un mandato non inficiano la validità dello stesso… e il mandato conferito… è valido a tutti gli effetti…”. Con lettera del 21 giugno 2010 ricevuta il 24 giugno 2010 il calciatore revocava il mandato all’agente. In data 3 luglio 2010 il calciatore stipulava un contratto con altra società professionistica

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. C.I./SIG. A.G.

Massima TNAS: (3) Il calciatore può revocare l'incarico all'Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., che contestualmente deve depositare o inviare presso la segreteria della Commissione Agenti, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione, purché sussista giusta causa o la determinazione pattizia di una somma a titolo di risarcimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. M.C. contro Sig. M.P.

Massima: Il calciatore è tenuto a corrispondere all’agente la somma a titolo di penale per la revoca intimata senza giusta causa e la somma a titolo di compenso per la stagione 2008-2009 (pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la società), oltre interessi legali dal deposito del lodo all’effettivo soddisfo, ed oltre oneri accessori di legge ove dovuti. Il caso di specie: Risulta dagli atti di causa che, con modulo sottoscritto in data 9 marzo 2008, il calciatore aveva conferito mandato in via esclusiva all’Agente per una durata non superiore ai due anni, in linea con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, RE.A.C., attribuendo all’Agente una somma determinata nella misura percentuale del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. L’art. 7 del predetto atto prevede che il calciatore possa revocare il mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all’Agente con lettera raccomandata a.r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione Agenti Calciatori copia della lettera di revoca unitamente all’attestazione postale di spedizione effettuata all’Agente. Il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito per tutta la durata del contratto nei termini e secondo le modalità convenute. In base al successivo art. 8, ove la revoca non sia avvenuta per giusta causa, il calciatore è, altresì, obbligato a corrispondere all’Agente la somma di euro 31.000,00 se milita nella serie A e di euro 15.000,00 se milita nella serie B. Nel caso in cui il calciatore stipuli un nuovo contratto entro il termine di durata del mandato, l’Agente revocato, dietro sua espressa richiesta, ha diritto a un indennizzo pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore per ciascuna stagione sportiva del nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi suindicati. Con nota in data 26 giugno 2008 indirizzata all’agente, la parte intimata ha dichiarato di revocare da quella data l’incarico di Agente alla parte istante. Come risulta dalla nota in data 23 dicembre 2008, la parte intimata ha trasmesso solo con tale seconda comunicazione la copia dell’attestazione di spedizione della revoca dell’incarico di Agente, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 11, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori (di seguito, per brevità, RE.A.C.), vigente al momento della sottoscrizione del mandato (Regolamento entrato in vigore dal 1 febbraio 2007, giusta il Comunicato Ufficiale FIGC n. 48 del 28 dicembre 2006). Il Regolamento successivamente approvato dal Consiglio Federale in data 7 settembre 2009, è, infatti, entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale FIGC, disposta con C.U. n. 100/A in data 8 aprile 2010 e non si applica, in applicazione del principio generale tempus regit actum, alla fattispecie in esame. Deve, pertanto, ritenersi che la revoca del mandato sia divenuta efficace non prima del decorso di trenta giorni dal suo inoltro, quindi, non prima del 26 luglio 2008, in conformità a quanto indicato dall’art. 8 del contratto di mandato e dall’art. 11, comma 2, del RE.A.C. citati. Va osservato che, mentre l’art. 10 RE.A.C. prevede espressamente, al comma 2, che l’incarico all’Agente ha efficacia dalla data di deposito presso la Segreteria della Commissione Agenti, ovvero dalla data di spedizione attestata dall’ufficio postale, il successivo citato l’art. 11 non contiene un’analoga previsione: il deposito o l’inoltro contestuale alla Segreteria della Commissione costituiscono senz’altro un onere a carico del calciatore che esercita la facoltà di revoca, ma non sono requisito di efficacia della revoca stessa, hanno un’efficacia probatoria non costitutiva, tanto che la stessa Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, con nota in data 18 febbraio 2009, ha comunicato al calciatore che il mandato all’Agente risulta revocato “dal 9 luglio 2008” . La revoca dell’incarico di Agente svolto dall’istante è stata intimata dal calciatore senza indicare alcuna motivazione e, quindi, senza giusta causa. Spetta, pertanto alla parte istante, in base all’art. 8 del mandato e all’art. 11, comma 3, del RE.A.C. (“le parti possono stabilire all’atto del conferimento dell’incarico il pagamento di una somma prederminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”), la somma di euro 31.000,00. Infatti, al momento in cui la revoca è divenuta efficace, non prima del 26 luglio 2008, come si è detto, il calciatore aveva già stipulato in data 5 luglio 2008 (“inizi del mese di luglio”, come ammette la parte intimata stessa) un contratto con una società di calcio appartenente alla serie A, la società. Poiché le stagioni sportive vanno dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo e poiché il recesso da parte del calciatore è stato comunicato certamente dopo il 5 luglio 2008, cioè quando la stagione sportiva 2008-2009 era, sebbene da poco, già iniziata ed il primo contratto tra il calciatore e la Società già stipulato, il Collegio Arbitrale ritiene che l’agente abbia diritto di percepire, a titolo di compenso, anche il 5% della somma pattuita tra la Sampdoria e il calciatore relativamente alla stagione 2008-2009. Invero, in base all’art. 13 , comma 5, RE.A.C., “il calciatore che concluda un contratto senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui all’art. 11, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico…”. Tale compenso ammonta per il primo anno, ai sensi del contratto di mandato sottoscritto inter partes, alla somma di euro 22.344,00, peraltro richiesta dalla parte istante con la fattura in data 21 ottobre 2008, oltre oneri accessori di legge ove dovuti. Tuttavia, con riferimento alle stagioni successive a quella 2008-2009, va rilevato che in data 6 aprile 2009 è stato concluso un nuovo contratto, di contenuto diverso sia per la durata sia per il compenso, tra la parte intimata e la società, senza l’assistenza della parte istante. Poiché l’art. 10, comma 7, RE.A.C prevede che “l’Agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva”, l’agente non ha alcun titolo per pretendere analogo compenso per le stagioni 2009-2010 e seguenti, attesa l’efficacia a quella data (6 aprile 2009) della revoca, anche se intimata senza giusta causa, e la conclusione da parte del calciatore di un contratto di prestazione sportiva indubbiamente “diverso” dal precedente. La conclusione del Collegio è d’altronde analoga a quella già raggiunta da altro Collegio del TNAS nell’arbitrato Claudio Pasqualin c. Cristian Eduardo Zapata in presenza di fatti analoghi (lodo del 28 luglio 2009)

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. F.Z. contro Sig. M.B.

Massima: L’agente di calciatori ha diritto a ricevere dal calciatore quanto pattuito nel mandato in caso di revoca per giusta causa a nulla rilevando la circostanza che sono trascorsi oltre 120 giorni dal deposito dell'incarico e non è stato stipulato alcun contratto economico da calciatore professionista. Nel merito, rileva il Collegio che l'obbligo di stipulazione di contratto professionistico nei 120 giorni successivi dalla stipulazione di contratto di mandato, è previsto dal Regolamento Agenti (art. 14) soltanto per gli Agenti che assistono calciatori minorenni. Pertanto, la cessazione di effetti dell'incarico prevista dalla norma regolamentare presuppone lo status di minorenne che il calciatore non ricopriva, avendo già compiuto - al momento del conferimento dell'incarico al - il diciottesimo anno di età. Le ragioni poste a fondamento della revoca dell'incarico da parte del calciatore non possono, quindi, essere accolte riferendosi a fattispecie non invocabile dallo stesso e, pertanto, inapplicabile al rapporto di mandata stipulato. Il caso di specie: In data 23 dicembre 2009, l’agente aveva stipulato con il calciatore - militante nella società, disputante nella stagione 2009-2010 il campionato di Serie B - contratto di mandato in esclusiva con scadenza in data 22 dicembre 2011, avente ad oggetto il tesseramento dell'atleta per compagini calcistiche professionistiche. Per l'attività svolta dal ricorrente, all'art. 4 del predetto accordo, veniva previsto il diritto del rappresentante di ricevere una percentuale pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato e, inoltre, nel caso in cui il calciatore avesse deciso di revocare l'incarico al ricorrente senza giusta causa, l'atleta si obbligava, ai sensi dell'art. 8 del predetto negozio, alla corresponsione di una somma pari a Euro 15.500,00 per i calciatori di Serie B nel momento in cui la revoca viene depositata o spedita. In data 20 maggio 2010, cinque mesi dopo la sottoscrizione del contratto, il calciatore inoltrava all'agente comunicazione di revoca dell'incarico senza giusta causa, divenendo, alla luce delle pattuizioni contrattuali, debitore nei suoi confronti della somma pari ad Euro 15.500,00. A fronte della pretesa dell’agente, di contro, la parte intimata con la nota suindicata del 20 maggio 2010 con la quale ha comunicato la formale revoca dell'incarico di assistenza all'agente, adduce a giustificazione della stessa i seguenti motivi: "in quanto sono trascorsi oltre 120 giorni dal deposito dell'incarico e non è stato stipulato alcun contratto economico da calciatore professionista a mio nome". Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it  Parti: SIG. F.Z./SIG. M.B. Massima TNAS: (1) Non è giusta causa di revoca del mandato procuratorio la violazione dell’obbligo di stipulazione di contratto professionistico nei 120 giorni successivi alla stipulazione di contratto di mandato, che vale soltanto per gli Agenti che assistono calciatori minorenni.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 ottobre 2010 – www.coni.it 

Parti: Dott. L.M. contro Sig. A.R.

Massima: Per quanto riguarda la decadenza, va detto che il Regolamento Agenti di Calciatori applicabile ratione temporis non stabilisce alcunché circa il compimento di atti e/o attività che l’agente deve porre in essere - con determinate modalità ed entro certi termini – per impedire la decadenza dalla possibilità di far valere il diritto alla corresponsione dei compensi spettantigli. Al contrario, il successivo Regolamento, entrato in vigore in data 1.2.2007, pone espressamente a carico dell’agente l’onere di esercitare “il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato” (art. 10, 5° comma, ultimo periodo). Pertanto, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine a pena di decadenza, non è consentito all’interprete creare una norma ad hoc, introducendo così limiti all’esercizio di quel diritto, né invocando una previsione regolamentare all’epoca non già vigente, né mutuandola , per via analogica, dal regolamento FIFA, così come invocato dalla difesa del calciatore. E’ notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva. Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell’ ordinamento, ai quali non si sottrae l’ordinamento sportivo fuori dell’ambito di esercizio dell’autonomia allo stesso riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003. E’ in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al compimento del termine ordinario decennale. D’altra parte, di tale avviso è anche la giurisprudenza già maturata presso la Camera Arbitrale della FIGC che, in diverse occasioni, ha affermato il seguente principio: “Deve essere, inoltre, respinta l’eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione, che sarebbe intervenuta ai sensi degli articoli 2956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati . . . con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizionale ordinario . . . Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Collegi Arbitrali (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005)” (lodo del 10.4.2009). Stando così le cose, è evidente che, in relazione al reddito percepito dal calciatore nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 dalle società, il diritto dell’agente di ottenere il pagamento dei compensi non risulta prescritto, avendo questi promosso il procedimento arbitrale (e dunque fatto esercizio del preteso diritto) ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione.

Massima: Se è vero che ai sensi dell’art. 13, 5° comma, del Regolamento Agenti di calciatori “Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente . . . è tenuto comunque . . . a corrispondere (a quest’ultimo) il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico . . .”, è pur vero, però, che questa disposizione deve essere coordinata con quella di cui all’art. 10, 5° comma, primo periodo, laddove è detto che “L’importo del compenso dovuto all’Agente . . . è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore . . . secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato”. Applicando il combinato disposto delle norme testé citate alla fattispecie in esame, si desume che il compenso per l’attività svolta dall’agente, fissato in termini percentuali nel contratto di mandato (“5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”), rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa e quella effettiva, di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore” che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”. Tuttavia, la parte promotrice dell’arbitrato, senza muovere contestazione specifica alla legittimità della determinazione del Calciatore di contrarre in favore della società benché assertivamente presa in conseguenza dell’inadempimento dell’Agente, ha escluso in maniera concludente quanto univoca di voler esigere il credito derivante dal rapporto di agenzia in base a quest’ultimo titolo, quello determinato -cioè-, in relazione alla stagione sportiva 2008/2009, dall’avere il calciatore conseguito un reddito da prestazione sportiva con la società diverso dal corrispettivo previsto nel contratto sportivo stipulato con altra società e poi sostanzialmente fattosi inefficace.

Massima: L’agente di calciatori in virtù del mandato  sottoscritto dal calciatore ha diritto ad ottenere il 5% del compenso annuo lordo spettante al calciatore oltre interessi legali dall’atto costitutivo di messa in mora.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 ottobre 2010 – www.coni.it 

Parti: DOTT. L.M./SIG. A.R.

Massima TNAS: (1) E’ notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva.

Massima TNAS: (2) Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell’ordinamento, ai quali non si sottrae l’ordinamento sportivo fuori dell’ambito di esercizio dell’autonomia allo stesso riconosciuta dalla L. 280/2003. E’ in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al concepimento del termine ordinario decennale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: Dott. M.P. contro A.C. Mantova Srl

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  rinnovo contrattuale ed il tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato in data 19 giugno 2008, ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita oltre IVA maggiorata  degli  interessi di mora ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo. Non può, invece, anticipare la richiesta per il credito che ancora non è scaduto motivando sullo stato di dissesto economico asseritamente attribuito alla società sia tale da determinare la perdita del beneficio del termine di cui all’art. 1186 c.c., con conseguente esigibilità immediata del credito. L’istanza attore è, solo parzialmente, meritevole di accoglimento. L’agente, infatti, pur offrendo serio principio di prova in ordine alla prima richiesta, non produce idonea documentazione a sostegno dell’effettivo stato di insolvenza del debitore, ai fini dell’art. 1186 c.c. Si rileva, inoltre, che la Società convenuta, pur se ritualmente intimata nel procedimento arbitrale, non si è costituita, né, conseguentemente, ha prodotto alcun atto difensivo o argomento a contestazione, totale o parziale, dell’azionata pretesa di parte istante. Il giudicante, pertanto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., considera sicuramente significativo tale circostanza, costituendo la stessa, pur se con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un consistente elemento di prova che si associa a quanto già dimostrato per tabulas e versato dall’agente agli atti di causa, in ordine al contestato inadempimento della società nei suoi confronti.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: DOTT. M.P./A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS: (1) L’Organo arbitrale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., considera sicuramente significativa la circostanza della contumacia della parte convenuta, costituendo la stessa, pur se con la ragionevole prudenza inerente al relativo apprezzamento, un consistente elemento di prova che si associa a quanto già dimostrato per tabulas dall’istante.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: Dott. L.P. contro Gallipoli Calcio Srl

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  rinnovo contrattuale ed il tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato in data 17 luglio 2009, ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita oltre IVA maggiorata  degli  interessi di mora ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo. La disciplina prevista dal citato Decreto Legislativo può trovare applicazione al caso di specie. Infatti, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c). Non va, infine, trascurato di considerare che gli interessi, secondo giurisprudenza costante, vanno riconosciuti anche in assenza di domanda della parte e a maggior ragione sulla base di una domanda accessoria spiegata in corso di giudizio e, precisamente, durante la discussione orale dell’istanza di arbitrato, come avvenuto nella fattispecie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: DOTT. L.P./GALLIPOLI CALCIO Srl

Massima TNAS: (1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

Massima TNAS: (2) Gli interessi, secondo giurisprudenza costante, vanno riconosciuti anche in assenza di domanda della parte e a maggior ragione sulla base di una domanda accessoria spiegata in corso di giudizio e, precisamente, durante la discussione orale dell’istanza di arbitrato, come avvenuto nella fattispecie.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. S.P. - Reggina Calcio SpA

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  rinnovo contrattuale ed il tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato, ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita oltre IVA maggiorata  degli  interessi nella misura del tasso legale

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 luglio 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. S.P./REGGINA CALCIO SpA

Massima TNAS: (1) Quando il fatto costitutivo del diritto dell’Agente del calciatore è provato documentalmente nonostante l’assenza della costituzione della parte convenuta unitamente alla mancanza di elementi contrari, il Collegio arbitrale può accogliere la domanda arbitrale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 settembre 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. G.M. contro A.C. Mantova Srl

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  rinnovo contrattuale ed il tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato, ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita oltre IVA maggiorata  degli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; disciplina applicabile alla fattispecie in esame, sia perché le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 citato regolano “…ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per transazione commerciale devono intendersi “…i contratti, comunque denominati, tra imprese…” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “…ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione…” (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (lodi Gabetto c. A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari c. Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin c. Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010). L’art. 4 citato prevede espressamente, al primo comma, che “ gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 29 aprile 2010 – www.coni.it 

Parti: Avv. G.C. contro AC Mantova S.r.l.

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato in data 25 giugno 2008, ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita oltre IVA maggiorata  degli  interessi  ex  D.Lgs.  231/02  a decorrere dalla scadenza e fino all’effettivo soddisfo.

La  disciplina  prevista  dal  citato  decreto  legislativo  può trovare  applicazione  al  caso  di  specie.  Infatti,  tale  disciplina  si  applica  «[…]  ad ogni  pagamento  effettuato  a  titolo  di  corrispettivo  in  una  transazione commerciale  […]»  (art.  1 D.Lgs  cit.).  Per  transazione  commerciale  si  intendono «[…] i contratti, comunque denominati tra imprese […]» (art. 2 lett. a) D.Lgs. cit.) e,  il  lemma  «imprenditore»  individua  «[…]  ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione […]» (art. 2 lett. c) D.Lgs. cit.). Pertanto, sussistono sia le condizioni oggettive che soggettive per l’applicabilità degli interessi relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali.

 

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 29 aprile 2010 – www.coni.it 

Parti: AVV. G.G./A.C. MANTOVA Srl

Massima TNAS:  (1) La disciplina degli interessi relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, può trovare applicazione alle controversie economiche tra Agenti e calciatori, poiché, a norma dell’art. 1, comma 1, tali disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, intendendosi per transazioni commerciali “…… i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, lettera e) e, per imprenditore, “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzato o una libera professione (art. 2, comma 1, lettera c).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 07 giugno 2010 – www.coni.it 

Parti: Sig. S.P.contro A.C. Ancona SpA

Massima: L’agente di calciatori in virtù del “mandato  tra  società  e  agente”  volto  al  tesseramento del calciatore effettivamente formalizzato  ha diritto ad ottenere dalla società la provvigione pattuita. Infatti l’atto di conferimento del mandato de quo è stato allegato al ricorso; risulta agli atti che detto mandato è stato conferito “in via esclusiva”, e che è stato regolarmente depositato presso la F.I.G.C., in puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia; risulta, altresì, che la società ha sottoscritto il contratto di prestazione sportiva con il calciatore al quale il mandato de quo si riferiva; è documentalmente provato che il corrispettivo pattuito è stato globalmente quantificato in euro 20.000,00, più iva, da corrispondere in due rate di pari importo, e che il termine fissato per il pagamento della prima rata è ampiamente scaduto; vi è prova, infine, che il pagamento, pur riconosciuto e promesso in esito a sollecito, non è avvenuto. Le suddette circostanze e i documenti che le attestano non vengono contestate dalla Società intimata. Questa si limita ad asserire che il contratto di mandato sarebbe un contratto simulato, senza però allegare alcun argomento o elemento di prova in merito; e senza allegare alcunché neppure in merito ai requisiti di cui all’art. 118 c.p.c., necessari a giustificare la formulata richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di mandato che, per lo stesso giocatore, società avrebbe sottoscritto con altro agente di calciatori. Devono, dunque, ritenersi sussistenti ed operativi tutti gli elementi costitutivi, così come le condizioni di esigibilità del diritto reclamato dal ricorrente.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 giugno 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. S.P./A.C. ANCONA SpA

Massima TNAS: (1) In tema di conferimento di mandato di agente di calciatore la mancata allegazione dei requisiti ex art. 118 c.p.c. non è idonea a suffragare la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto medesimo.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  25 marzo 2010 –  www.coni.it 

Parti: Sig. L. M. e LS Pro Sport S.r.l. contro S.S. Lazio S.p.a.

Massima:  Nel caso in cui l’agente di calciatori e la società nel contratto di mandato volto al tesseramento del calciatore inseriscono la clausola che «gli importi di cui al punto 2 non verranno corrisposti dalla società in caso di recesso del contratto di prestazione sportiva ed in caso di cessione definitiva del calciatore a partire dalla stagione sportiva 2008/2009 ed anche in caso di risoluzione consensuale», agente ha comunque diritto al pagamento della provvigione forfetaria fino al momento in cui il calciatore non cambia società e diminuita proporzionalmente-equitativamente per il periodo in cui il calciatore non ha più fatto parte della società. Il caso di specie: In data 24 giugno 2006 veniva sottoscritto tra l’agente e la società un contratto di “mandato tra società e agente” volto al tesseramento del calciatore per le stagioni sportive 2006-2011. Tale contratto prevedeva una provvigione forfettaria a favore dell’agente da corrispondere in n. 2 rate entro il 31 luglio 2006 e 31 luglio 2007; in n. 5 rate entro il 1 aprile 2007, 1 aprile 2008, 1 aprile 2009, 1 aprile 2010, 1 aprile 2011. Le parti, nel sottoscrivere il predetto accordo, convenivano nelle “Clausole Aggiuntive” che «gli importi di cui al punto 2 non verranno corrisposti dalla società in caso di recesso del contratto di prestazione sportiva ed in caso di cessione definitiva del calciatore a partire dalla stagione sportiva 2008/2009 ed anche in caso di risoluzione consensuale». Successivamente, in data 24 ottobre 2008, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti dichiarava «risolto ex art. 12 A.C. il contratto di prestazione sportiva stipulato tra il Calciatore e la società». Conseguentemente, l’agente, risolto il contratto con la società, in data 21 gennaio 2009 nel corso del mercato invernale sottoscriveva con altra società un contratto per le stagioni sportive 2009-2011.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 marzo 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. L. M. e LS Pro Sport S.r.l. /S.S. LAZIO SpA

Massima TNAS: (1) Deve ritenersi un collegamento negoziale tra contratto mandato calciatore-agente e quello di prestazione sportiva calciatore-società sportiva. E, pertanto, in questa prospettiva deve leggersi la circostanza che le vicende effettuali del contratto con il calciatore spieghino conseguenze anche in quello tra l’agente e la società sportiva. Conseguentemente alcun obbligo contrattuale di pagare i ratei del corrispettivo non scaduto residua in capo alla società sportiva dopo lo scioglimento del rapporto tra il calciatore e la prima in conseguenza degli effetti che tale scioglimento produce sul contratto di mandato. Massima TNAS: (2) Il Collegio arbitrale ritiene che, sussistendone la condizioni, si possa procedere alla liquidazione in via equitativa, così come disposto dall’art. 1226 c.c..

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 –  www.coni.it 

Parti: Sig Dott. G.A. - Taranto Sport Srl

Massima:  L’agente di calciatori ha diritto ai compensi pattuiti con la società quando prova, la regolarità dell’incarico e  l’effettivo espletamento del mandato, che nel caso di specie coincide con il tesseramento del calciatore con la società che gli ha conferito l’incarico.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 –  www.coni.it 

Parti: Sig Dott. G.A. - Taranto Sport Srl

Massima: Non è prescritto il diritto dell’agente di calciatore al pagamento delle proprie spettanze nei confronti della società quando il mandato é stato regolarmente adempiuto e la richiesta di pagamento è avvenuta entro un anno dalla data convenuta per il pagamento stesso.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it 

Parti: Avv. C. P. contro Sig. C.E. Z. V.

Massima: A norma dell’art. 13, n. 4, del Regolamento FIGC per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore, vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra il calciatore e l’agente, quest’ultimo ha diritto di percepire il compenso convenuto, pur non avendo collaborato alla conclusione del richiamato contratto di prestazione sportiva. All’agente spetterebbe, dunque, il compenso pari al 5% del corrispettivo previsto dal contratto di prestazione sportiva, a far data dalla conclusione del medesimo. A tal fine, del tutto irrilevante è la circostanza che egli abbia perduto lo status di agente sportivo e che il calciatore abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a norma del nuovo Regolamento Agenti; ciò in quanto il diritto di percepire il compenso è maturato alla data di conclusione del contratto di prestazione sportiva, avvenuta in data precedente ai fatti appena richiamati. E’ peraltro pacifico tra le parti, che il calciatore, sempre senza l’assistenza dell’agente, abbia concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con la società. Tale contratto, successivo al recesso legittimamente esercitato dal calciatore, seppur concluso tra le stesse parti, ha un contenuto diverso rispetto al precedente, in ordine alla durata, al compenso pattuito, nonché all’atto di approvazione da parte della FIGC, a norma dell’art. 4 L. 91/81. Né ha rilevanza il documento versato in atti dall’agente, avente ad oggetto una scrittura privata conclusa, tra la società ed il calciatore, relativa a presunti premi dalla prima dovuti al secondo; e ciò per più ragioni: a)in primo luogo, perché che il compenso indicato nel contratto 29/09/2007 - seppur corrispondente alla somma tra il compenso previsto dal contratto 18.09.2006 e i premi indicati dalla richiamata scrittura privata del 18.09.2006- è relativo solo alla parte fissa e mai a quella variabile, esattamente come nel precedente contratto 18/09/2006; sicché la corrispondenza resta un mero fatto, irrilevante sul piano giuridico; b) in secondo luogo, perché la scrittura privata del 18.09.2006 non risulta conclusa sui prescritti moduli federali – e, anzi, differendo dal contratto tra le stesse parti concluso in pari data sul prescritto modulo federale – è radicalmente nulla per giurisprudenza costante (ex multis Cass. 1855/1999). c) in terzo luogo, perché la scrittura privata 18/09/2006 non potrebbe, in ogni caso, essere conosciuta dal Collegio per assoluto difetto di potestas iudicandi trattandosi di un atto tra privati, estraneo al Regolamento Agenti; sicché della sua violazione le parti sottoscrittrici potrebbero dolersi al più davanti al giudice ordinario Ne discende che, all’epoca della conclusione del contratto 28/09/2007, che ha integralmente sostituito il precedente, l’agente non aveva titolo alcuno per pretendere analogo compenso, derivante da quest’ultimo contratto, sia per la mancanza della qualità di agente sportivo, sia per l’avvenuta cessazione di un rapporto di mandato nei confronti del calciatore atteso il recesso legittimamente esercitato dal calciatore in data 09.07.2007. L’assenza del duplice requisito, oggettivo sulla qualità e soggettivo in ordine al rapporto, limitano il diritto dell’agente, ai sensi dell’art. 10, n. 7 del Regolamento federale, solo al precedente contratto di prestazione sportiva e sino al momento in cui questi è rimasto vigente tra le parti. Trattandosi di soggetti che hanno liberamente accettato le norme dei Regolamenti FIFA e FIGC la conclusione di un nuovo contratto produce anche gli effetti propri dell’art. 10, n. 7 del Regolamento Federale, facendo venir meno il diritto alla remunerazione in favore dell’agente per il periodo successivo alla conclusione dello stesso. Poiché le stagioni sportive vanno dal 1° luglio al 30 giugno di ciascun anno, e poiché il recesso del calciatore è avvenuto in data 09.07.2007, cioè quando la stagione sportiva 2007-08 era (seppur da poco) già iniziata, il Collegio ritiene che l’agente abbia diritto di percepire, a titolo di compenso, il 5% delle somme pattuite tra la società ed il calciatore, relative alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008. Tale compenso deve essere calcolato, ai sensi del contratto di mandato sottoscritto inter partes, nella misura del 5% “del corrispettivo annuo lordo … risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato” che risulta, per entrambe le dette annate sportive. Va rilevato al riguardo che il contratto di mandato in parola nulla prevede circa i premi, in linea d’altronde con il Regolamento FIGC all’epoca vigente, il quale prevedeva che dal calcolo del compenso dell’agente fossero “esclusi benefit e i premi collettivi o individuali” (art. 10, n. 4).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 maggio 2009 – www.coni.it 

Parti: AVV. C.P./SIG. C.E.Z.V.

Massima TNAS: (1) A norma dell’art. 13, comma 4, del REAAC, vigente al momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra la parti, l’agente ha diritto di percepire il compenso convenuto, pur non avendo collaborato alla conclusione del richiamato contratto di prestazione sportiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it 

Parti: Avv. C.P. contro Sig. C. E. Z. V.

Massima: A norma dell’ art. 13, n. 4 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) “il calciatore che concluda un contratto con una società senza avvalersi dell’assistenza del proprio agente regolarmente nominato e non revocato, è tenuto comunque a corrispondergli un indennizzo del 5% calcolato sul compenso di cui all’art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all’atto del conferimento dell’incarico”. Ne discende che l’accertamento in ordine alla effettiva assistenza da parte dell’agente nella conclusione del contratto di prestazione sportiva risulta anch’esso del tutto irrilevante ai fini della decisione, atteso che, in ogni caso, il calciatore sarebbe comunque tenuto, a norma dell’art. 13, n. 4, a corrispondere al proprio agente il compenso previsto dal contratto di mandato sottoscritto. L’inequivoco contenuto della norma deve essere apprezzato alla luce della certa efficacia del mandato conferito dallo calciatore all’agente, in ordine alla quale le parti non hanno sollevato alcuna domanda o eccezione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 maggio 2009 – www.coni.it 

Parti: AVV. C.P./SIG. C.E.Z.V.

Massima TNAS: (2) A tal fine, del tutto irrilevante è la circostanza che risulti perduto lo status di Agente sportivo e che l’atleta abbia legittimamente esercitato il diritto di recesso a norma del nuovo REAAC; ciò in quanto il diritto di percepire il compenso è maturato alla data di conclusione del contratto di prestazione sportiva, avvenuta in data precedente ai fatti appena richiamati. La scrittura privata tra Agente e Calciatore, non può essere in ogni caso conosciuta dal Collegio per assoluto difetto di potestas iudicandi trattandosi di un atto tra privati, estraneo al REAAC; sicché della sua violazione le parti sottoscrittrici potrebbero dolersi al più davanti al giudice ordinario.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it 

Parti: Avv. C.P. contro Sig. C.E.Z.V. Massima: La sospensione dall’attività di Agente di Calciatore dà comunque diritto all’agente di ricevere le competenze maturate e maturande per l’attività posta in essere prima della sospensione.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 gennaio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: Sig. R.P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: La Corte di Giustizia Federale è competente a decidere in merito al deferimento nei confronti dell’agente di calciatori proposto dalla Procura Federale in data 10 novembre 2009. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito C.U. FIGC, disposta con C.U. in data 8 aprile 2010. Deve, pertanto, ritenersi che tale Regolamento, come esattamente rilevato nella decisione della Corte di Giustizia Federale, sulla base ai principi generali in tema di diritto intertemporale e, in particolare, sulla base del principio tempus regit actum, si applica ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore e, perciò, non regola la fattispecie in esame; in conformità, peraltro all’orientamento di questo Tribunale (in tal senso, il lodo Massimo Camarlinghi c. Marco Padalino del 3 agosto 2010; e il lodo Ciro Immobile c. Alessio Genovese del 10 dicembre 2010).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 18 gennaio 2011 – www.coni.it 

Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 1/2010 del 01.07.2010 e n. 61/2010 del 29.09.2010

Parti: SIG. R.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Massima TNAS: (1) Il nuovo Regolamento Agenti Calciatori, che prevede, all’art. 25, comma 5, la competenza della CDN, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito C.U. FIGC in data 8 aprile 2010. Sulla base del principio tempus regit actum, si applica soltanto ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 13 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 28 Febbraio 2011 e su www.figc.it 

 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione degli Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 3/F del 25.10.2010

Impugnazione – Istanza: 3) Ricorso del sig. M.E. avverso la revoca della licenza di agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C. (licenza/tessera n. 628) per difetto dei requisiti preliminari ex art. 12 del Regolamento Agenti di Calciatori

Massima: La Commissione degli Agenti di Calciatori in primo grado e la CGF in secondo grado sono competenti a decidere in merito alla revoca definitiva della Licenza di agente di calciatori autorizzato dalla F.I.G.C.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 1/CGF del 1 Luglio 2010 n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CGF del 29 Settembre 2010 e su www.figc.it

Impugnazione – istanza:  3) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P.R., Agente di Calciatori, per violazione dell’ art. 1 C.G.S. e degli artt. 10, commi 1 e 11; 12, commi 1 e 2; 4, commi 1, 2 e 3, dei Regolamenti Agenti di Calciatori vigenti all’epoca dei fatti.

Massima: La CGF è competente a decidere in merito al deferimento dell’agente di calciatori per cui va disattesa l’eccezione sollevata dal deferito che in via pregiudiziale ha dedotto la sopravvenuta incompetenza di questo organo di giustizia a seguito della nuova formulazione del Regolamento Agenti di Calciatori, pubblicato con il Com. Uff. n. 100/A dell’8.4.2010, che con la disposizione di cui all’art. 25, così come novellato, ha previsto la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale in primo grado a giudicare gli agenti a seguito dell’eventuale deferimento della Procura Federale. L’eccezione del deferito è priva di fondamento. La norma processuale quando è preordinata all’accertamento della responsabilità di un soggetto, è regolata dal principio secondo il quale la legge processuale applicabile è quella del momento in cui l’atto è compiuto, salvo che non sia altrimenti disposto. Nella fattispecie si tratta di un situazione già sorta con il deferimento della Procura Federale che ha esaurito i suoi effetti alla stregua della norma anteriore (tempus regit effectum), che implica il rispetto degli effetti sorti in virtù di quella norma che ha definitivamente radicato la competenza di questo organo di giustizia.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 luglio 2008 – www.coni.it

Parti: Dott. C.V. contro Treviso Football Club 1993 S.R.L. (“Treviso F.C.”)

Massima: Essendo la finalità perseguita dall’art. 1186 c.c., di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali, l’insolvenza non postula un <<collasso economico>>, ma solo l’impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La decadenza del beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il creditore richieda l’adempimento immediato. Tale richieste – che non postula una preventiva delibazione giurisdizionale sulla sussistenza delle condizioni per l’applicabilità della citata norma e può ritenersi effettuata con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito o con il ricorso per ingiunzione – integra un atto unilaterale recettizio, che determina l’effetto della decadenza del beneficio dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 5371 del 1989). Pertanto, a seguito dell’intervenuta decadenza del beneficio del termine, l’istante ha diritto ad ottenere l’immediato pagamento anche dell’ultima rata ancora non scaduta. Nel caso di specie, il Collegio Arbitrale ritiene soddisfatto l’onere probatorio e raggiunta la prova dell’incapacità della società convenuta di adempiere all’obbligazione, non avendo versato alcuna somma a distanza di un anno dal conferimento dell’incarico,malgrado gli impegni assunti con le missive prodotte in giudizio dall’istante. La diffida di pagamento dell’istante è da ritenersi, quindi, atto idoneo a comportare la decadenza del beneficio del termine ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1186 c.c.. Infatti, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, senza bisogno di una pronuncia costitutiva del giudice. A tal fine, è necessaria e al tempo stesso sufficiente una richiesta scritta, ovvero, la diretta citazione in giudizio (atti, tutti, unilaterali e recettivi idonei pure a costituite in mora il debitore, così Cass. 3865 del 1984).

 

 

 

 

 

 

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