Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 30 dicembre 2008 – www.coni.it

Parti: F.Q. contro l’agente di calciatori S.P.

Massima: Lo scopo costante della clausola penale non può essere altro dalla preventiva neutralizzazione del rischio, sopportato dall’agente di calciatori l’indomani dall’esecuzione del mandato di agenzia compiutosi con l’assistenza (fino) alla sottoscrizione di un contratto pluriennale di prestazione d’opera sportiva da parte del calciatore stesso, che quest’ultimo, tenendo comportamenti contrari ai doveri del contraente, trovi conveniente sotto il profilo patrimoniale avvalersi del potere di revoca del mandato sebbene di validità ulteriore. Viceversa, il regime convenzionale della revoca ingiustificata del mandato, per effetto della pre-liquidazione dell’importo dovuto all’Agente in tal caso, impone al Calciatore l’immediata e anticipata corresponsione di un importo in soluzione unica e non più ragguagliato, almeno sotto il profilo temporale, alla «decorrenza» dei singoli corrispettivi che invero maturano per il Calciatore in ragione di ciascuna stagione sportiva. La clausola penale, così, «assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta» (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183). Pertanto, nel caso di specie, la penale, benchè nel dibattito degli arbitri siano emerse altresì opzioni diverse e astrattamente non implausibili, dev’essere «diminuita equamente» fino all’importo costituito dal «5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato […] per ognuna delle stagioni contrattuali [residue]».

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