Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 2 del 24/06/2020

Parti: T. T./Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A

Massima: Rigettato il ricorso proposto dall’agente di calciatori attesa la nullità del contratto per la sussistenza del conflitto d’interessi…Non v’è dubbio che la noma primaria, cui far riferimento ai fini della risoluzione della vicenda, è il Regolamento  CONI  degli  Agenti  Sportivi  assunto  con  deliberazione  n.  1630  del  Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019. Il testo normativo è prevalente nell’ambito della gerarchia delle fonti rispetto a qualsiasi atto o provvedimento di ogni singola Federazione, fatte salve le eccezioni e le deroghe di cui si dirà in seguito. Orbene, nel disciplinare i doveri degli Agenti Sportivi e declinare le ipotesi di incompatibilità e conflitto di interessi, il richiamato testo normativo dedica a tali argomenti gli artt. 17 e 18. Tali norme vanno raccordate, nella materia dei contratti, con l’art. 21, rubricato per l’appunto “i contratti degli agenti sportivi”. In particolare, al fine di dirimere le questioni sorte nella disputa odierna, la norma dell’art. 18, comma 5, fa espresso divieto all’Agente Sportivo di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o di assumere cointeressenze nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta. La norma, quindi, cristallizza una ipotesi di scuola del c.d. conflitto di interessi che, giova ricordarlo, ricorre ogni qualvolta vi sia un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante (cfr. Tribunale Bolzano, 6/9/2019, n. 802). La previsione regolamentare sanziona con la nullità i contratti stipulati dall’Agente con l’atleta e/o con la società sportiva in violazione del precedente comma 5 (art. 18, comma 6). Il combinato disposto delle norme richiamate non sembra lasciare spazio ad equivoci di sorta in ordine alla non possibilità di svolgere, per l’Agente Sportivo, il proprio mandato in favore di più parti, in special modo quando queste vengano ad incontrarsi contrattualmente grazie alla propria opera professionale e, ad adiuvandum, su tale scia interpretativa milita la previsione dell’art. 21, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, ove si legge “nello svolgimento della sua attività (un agente sportivo, ndr) deve evitare qualsiasi conflitto di interessi”. Né deve indurre in errore la possibilità, pur prevista dal Regolamento del CONI, del  c.d. mandato plurimo ovvero il mandato conferito all’Agente da una sola o da più parti (art. 21, comma 4), perché tale previsione, nel consentire la possibilità di ricevere un mandato da diverse parti contrattuali, va sempre innervata nel tessuto complessivo della norma che ha come clausola generale il divieto del conflitto di interessi, sanzionando con la nullità i contratti sottoscritti in violazione di tale categoria giuridica, e tanto perché non avrebbe alcun senso logico, prima ancora che giuridico, una previsione di tale portata, laddove poi alla stessa venisse concessa una deroga per una mera distrazione semantica o di collocazione sistematica di norme apparentemente incompatibili o confliggenti tra loro. La ratio regolamentare va evidentemente ricercata e sviluppata nella intenzione del legislatore sportivo nel perseguimento del fine ultimo di evitare le ipotesi di commistione economica e patrimoniale di un Agente che, di fatto, rappresentando entrambe le parti di un contratto, che, per definizione, devono perseguire interessi esclusivi e di parte, si troverebbe a mediare un rapporto, direzionandolo nella posizione più favorevole non all’una o all’altra parte, come è giusto che fosse, in relazione al contratto di mandato, ma unicamente per conseguire utilità personali legate al buon esito della operazione e, pertanto, è come se ci si trovasse in ipotesi di un contratto con se stesso, i cui limiti sono ben noti perché disciplinati dall’art. 1395 c.c..  Tuttavia, nella vicenda che ci occupa, la controversia assume caratteristiche di specificità in forza della delega che il Regolamento del CONI fornisce alle singole Federazioni in materia di invalidità e inefficacia dei contratti degli Agenti Sportivi, ai sensi dell’art. 21, comma 7, lett. e).  Nel caso che ci occupa, questa delega sposta l’indagine in relazione alla validità o meno del contratto  in  essere  scrutinando  il  Regolamento  Agenti  sportivi  della  FIGC,  come  peraltro richiamato a suo sostegno dal procuratore di parte attrice nella discussione orale. Orbene, fermo restando il principio secondo cui i regolamenti e i codici delle singole Federazioni debbono omologarsi e conformarsi alla fonte sovraordinata dei regolamenti e dei codici emanati dal CONI (argomento non indagabile in questa sede, ma che va comunque segnalato de jure condendo), esaminando  il  Regolamento  Agenti  sportivi  della  FIGC,  all’art.  5.4,  rubricato  “disposizioni generali”, al primo comma si legge: “Salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo, un Agente sportivo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte”, con ciò affermando, in diritto, una regola generale e una eccezione. La regola generale è che l’Agente Sportivo può rappresentare solo una delle parti coinvolte (in un contratto o in un negoziato, evidentemente); l’eccezione è che tale regola generale subisce una deroga in casi particolari previsti “nei successivi capoversi”. In particolare, il penultimo capoverso del richiamato articolo 5.4 del Regolamento Agenti sportivi della FIGC prevede che “Nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata. In tal caso, l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione”. La norma così declinata fornisce all’interprete un perimetro ben preciso nel quale orientarsi e precisamente essa disposizione cristallizza un divieto di doppio mandato, autorizzandone, però, la possibilità in deroga, fissando, altresì, i paletti giuridici ai fini della efficacia giuridica. In particolare, si afferma che per poter operare in conflitto di interessi - tale è il nomen juris della locuzione “agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria)” del penultimo comma dell’art. 5.4 del Regolamento Agenti sportivi FIGC - è necessario che l’Agente abbia un mandato esplicito da tutte le parti con separati contratti, all’interno dei quali sia espressamente dichiarata la esistenza del conflitto e che, avuto l’incarico con le caratteristiche appena citate, riceva il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione. Non v’è chi non veda come questo consenso scritto, richiesto in via preventiva rispetto all’avvio di un negoziato, tenda a rendere ben evidenti e circoscritti gli ambiti gestori del mandato, affinché l’ipotesi astrattamente configurata del conflitto di interessi non abbia una ricaduta pratica, perché limitata nel perimetro di azione, ai fini della tutela del contratto e delle parti rappresentate. La norma richiamata non è altro che la codificazione in ambito sportivo della disciplina prevista dagli articoli 1394 e 1395 c.c. che cristallizzano un principio di trasparenza contrattuale, valorizzando il momento della corretta informazione nei contratti, che, laddove esaustiva e motivata con esplicita autorizzazione, consente di superare il divieto del conflitto di interessi. (cfr. Tribunale Ragusa, 06/03/2018, n. 307; Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, n. 2529; Cassazione civile, sez. III, 20/08/2013, n. 19229). Sulla scorta di tali principi, nella vicenda in esame la difesa di parte attrice, che pure ha invocato la norma del Regolamento Agenti sportivi FIGC, appena scrutinata al fine di superare l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa resistente, avrebbe dovuto produrre, onde avvalersi della deroga contenuta nel penultimo capoverso dell’art. 5.4 del Regolamento FIGC, non solo il contratto con l’Ascoli Calcio, ma anche quello con l’atleta S. P., oggetto del trasferimento all’Ascoli medesimo, al fine di dimostrare che entrambi i contratti esponevano la clausola di dichiarazione dell’esistenza del conflitto di interessi, nonché le apposite autorizzazioni scritte delle parti all’avvio delle negoziazioni, perché solo in presenza di tali evidenze il contratto può ritenersi valido, mentre, in assenza di tali elementi probatori, da un lato, il contratto è da ritenersi nullo per l’esistenza del conflitto di interessi e, dall’altro, la domanda sfornita di prova documentale utile a integrare la deroga normativa.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 marzo 2012– www.coni.it

Parti: Avv. F.A./ A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (2) Il mandato conferito all’Agente non è nullo ex art. 15, comma 9, del Regolamento Agenti per violazione dell’art. 15, comma 1, del medesimo Regolamento in quanto non viene dimostrato che il ricorrente nella stipula del contratto abbia rappresentato gli interessi sia del proprio mandante (la società) che del calciatore di cui curava gli interessi E’, infatti, emerso unicamente che prima della sottoscrizione del contratto, il ricorrente fosse considerato vicino al calciatore nell’ambito del mercato. Ciò avrebbe dovuto indurre l’Agente a manifestare all’A.C. Siena, prima della conclusione del contratto di mandato l’esistenza di tale situazione. L’eventuale omissione, avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto che, tuttavia, non risulta essere oggetto del giudizio dinanzi al TNAS.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 06 Dicembre 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. S.P./SIG. G.G.

Massima TNAS: (3) Un rapporto di colleganza tra Agenti di calciatori sussistente non può automaticamente suffragare la presenza di una situazione di conflitto di interessi: la parte istante ha effettivamente svolto il proprio ruolo, adoperandosi, su mandato del calciatore, per la conclusione di contratti con società sportive, effettivamente dallo stesso calciatore sottoscritti grazie all’attività dell’agente e l’operato di quest’ultimo è quindi certamente da ricondurre all’attività di procacciamento svolta su mandato e nell’interesse del calciatore mandante.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Febbraio 2011 –  www.coni.it

Parti: SIG. M.P./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS: (2) Solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall’art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell’art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall’agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza secondo cui, prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del giocatore, l’agente già della società fosse diventato il procuratore del giocatore, non produce alcuna nullità del mandato con la società, ma giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del procedimento arbitrale affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 Maggio 2010 –  www.coni.it

Parti: SIG. P.L.V./A.C. SIENA SpA

Massima TNAS:  (1) Il comma 7 dell’art. 12 del REAAC fa carico all'agente di calciatori di adottare un'esplicita ed obbligatoria dichiarazione scritta circa ogni potenziale situazione di conflitto di interessi mediante un apposito allegato al contratto.

Massima TNAS:  (2) Resta pertanto irrilevante che l'altra parte potesse essere comunque (anche aliunde) a conoscenza dell'effettiva situazione, in ordine al conflitto di interessi, dovendo invece il contratto essere, anche in quel caso, accompagnato da un allegato, proveniente dall'agente, in ordine al potenziale conflitto di interessi.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Gennaio 2010 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 163/CGF del 7 aprile 2009

Parti: SIG. A.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO

Massima TNAS: (4) L’ipotesi specifica dell’art. 15 del REAAC è riconducibile ai doveri generali, già sopra considerati, di lealtà, correttezza e probità (art. 1 CGS) nonché di correttezza lealtà, buona fede e diligenza imposti dall’art. 12 del REAAC 2001, il quale, anche sotto il profilo sistematico, si accompagna al quasi immediatamente successivo art. 15 sopra riportato. Quest’ultimo si raccorda necessariamente ai principi generali che caratterizzano i doveri comportamentali ed il codice deontologico professionale dell’agente, così come l’art. 1394 cod. civ. è espressione dei principi generali di correttezza, lealtà e buona fede stabiliti nelle clausole generali previste dagli artt. 1175 e 1375 c.c..

Massima TNAS: (5) Ciò che più conta, tuttavia, è l’infondatezza della tesi secondo cui l’articolo 15 del REAAC prefigurerebbe un’ipotesi solo presuntiva (sotto la forma della presunzione semplice) di conflitto di interessi per vincolo di parentela. La norma regolamentare configura una presunzione legale assoluta e non relativa ex art. 2728, comma 2, c.c.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  27 maggio 2010 –  www.coni.it 

Parti: Sig.  P.L.V. contro A.C. Siena SpA

Massima: Nulla deve la società all’agente di calciatori, con il quale ha sottoscritto il mandato “rosso” qualora questi non abbia allegato al contratto la dichiarazione da cui si evince il conflitto d’interesse.

L’agente di calciatori è tenuto ad informare per iscritto la società del conflitto d’interessi restando, pertanto,  irrilevante  che  l'altra  parte  potesse  essere  comunque  (anche  aliunde)  a conoscenza  dell'effettiva  situazione,  in  ordine  al  conflitto  di  interessi,  dovendo  invece  il contratto essere, anche in quel caso, accompagnato da un allegato, proveniente dall'agente, in ordine al potenziale conflitto di interessi. Ed è appena il caso di rilevare che gli estremi di un potenziale conflitto di interessi sono riconosciuti dallo stesso istante, là dove fa riferimento alle circostanze come esposte nelle proprie difese sopra testualmente riportate. Secondo l'art. 12, settimo comma, del Regolamento Agenti della FIGC in vigore, infatti: “7. Ferme  restando  le disposizioni  in materia di divieti ed  incompatibilità,  l’Agente  in ogni caso  informa  il  calciatore  o  la  società  di  eventuali  situazioni  di  conflitto  di  interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto  un’apposita  dichiarazione.  Nel  caso  in  cui  l’informazione  non  sia  stata  resa tempestivamente,  e  comunque  prima  della  conclusione  del  contratto,  il  calciatore  o  la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all’Agente”. Secondo il successivo art. 15, inoltre: “1. È  vietato  agli Agenti  rappresentare  gli  interessi  di  più  di  una  parte  nella  stipula  di  un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società. 2. È vietato agli Agenti ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, una società per  la quale sono  tesserati calciatori da essi rappresentati, ovvero ricevere incarichi o somme a qualunque titolo da, o stipulare accordi con, calciatori tesserati per una società con la quale l’Agente abbia un accordo vigente. […] 4. È vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il tesseramento di un  calciatore,  ricevere  incarichi  o  somme  a  qualunque  titolo  dallo  stesso  calciatore,  o stipulare  accordi  con  quest’ultimo,  per  un  periodo  di  12  mesi  dalla  data  del  predetto tesseramento. […] 8. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori o società, nonché quelli stipulati tra calciatori e società, in violazione del divieto di cui ai precedenti commi 1 e 7. […] 11. È  comunque  vietata agli Agenti qualsiasi attività  che  comporti un  conflitto di  interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento”. Ciò di cui il citato comma 7 dell’art. 12 del Regolamento Agenti fa dunque carico all'agente di calciatori  è  soltanto  un'esplicita  ed  obbligatoria  dichiarazione  scritta  circa  ogni  potenziale situazione  di  conflitto  di  interessi, mediante un apposito allegato al contratto. Il caso di specie: Con l'istanza di arbitrato l’agente di calciatori esponeva  che,  in  data  25  giugno  2009,  la società l'AC  gli conferiva mandato affinché procurasse il trasferimento del calciatore. In merito al compenso a  favore dell' Agente, al punto 2 del Mandato  le parti pattuivano che "per l'attività svolta, l'Agente ha diritto ad una somma forfettaria di Euro ……". Tale corrispettivo doveva  essere  pagato  in  quattro  rate. L’agente portava a  termine  l'incarico ricevuto e  la società stipulava un contratto di  trasferimento con  altra società. Dopo aver più volte direttamente sollecitato senza successo il pagamento del proprio compenso, in data 8 gennaio 2010 l'Agente inviava tramite il difensore una formale diffida di pagamento alla società. Tale diffida rimaneva senza riscontro alcuno. In data 18 gennaio 2010, 1'Agente inviava  all'intimata  una  seconda  e  ultima  diffida  rimasta  senza  risposta,  rivolgendosi  quindi  con l'istanza  in esame al TNAS. La società si costituiva eccependo il conflitto d’interessi in capo all’agente poiché aveva sottoscritto con una società di diritto spagnolo avente sede a  Barcellona (di cui l’agente era il legale rappresentate),  dichiaratasi  titolare  dei  diritti  d'immagine  del  calciatore  un contratto  di  cessione  temporanea  degli  stessi  in  favore  del  club.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 maggio 2010 – www.coni.it 

Parti: SIG. P.L.V./A.C. SIENA SpA Massima TNAS: (1) Il comma 7 dell’art. 12 del REAAC fa carico all'agente di calciatori di adottare un'esplicita ed obbligatoria dichiarazione scritta circa ogni potenziale situazione di conflitto di interessi mediante un apposito allegato al contratto.

Massima TNAS: (2) Resta pertanto irrilevante che l'altra parte potesse essere comunque (anche aliunde) a conoscenza dell'effettiva situazione, in ordine al conflitto di interessi, dovendo invece il contratto essere, anche in quel caso, accompagnato da un allegato, proveniente dall'agente, in ordine al potenziale conflitto di interessi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009 Impugnazione – istanza:1) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori, L. S., S. E., S. G., D. R. G. e della Treviso Football 1993 s.r.l. dalle violazioni rispettivamente dell’art. 1, comma 1 C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1, lettere a e b, dell’art. 12, comma 7, dell’art. 15, commi 1 e 10 del vigente regolamento agenti di calciatori e del par. v allegato a “codice di condotta professionale” Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica e l’ammenda (€ 10.000,00), il proprio dirigente ed amministratore unico con l’inibizione per anni 1, il dirigente, con delega di rappresentanza con l’inibizione per mesi 8, il dirigente e la persona che ha svolto attività nell’interno o nell’interesse della stessa con l’inibizione per anni 1 mentre il dirigente di altra società con delega di rappresentanza della società con l’inibizione per mesi 8, quando a seguito di deferimento è emersa una violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma, sia in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 e 3, all’art. 4 comma 1, all’art. 7 comma 1 lett. a) e b), all’art. 12 comma 7, all’art.15 commi 1 e 10 del vigente Regolamento degli Agenti di Calciatori ed al paragrafo V All. A del “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di agente. In definitiva quindi, dall’esame attento di tutte le risultanze probatorie, valutate complessivamente e non in maniera frammentaria, emerge la prova certa e convincente della condotta trasgressiva degli incolpati, posta in essere, ciascuno con il proprio apporto causale, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento di settore, determinando un’insanabile situazione di conflitto di interessi fra la società controllante e quella controllata, dal momento che l’ordinamento federale vieta qualsiasi forma di commistione tra la attività di agente di calciatori e la partecipazione a qualsiasi titolo nella attività di un società di calcio. Nel caso di specie attraverso l’acquisizione del controllo del società sportiva, dapprima con il suo rappresentante e poi direttamente, la società argentina, con sede stabilita presso quella della stessa società sportiva controllata, ha perseguito il prioritario obiettivo di trasferire dei calciatori argentini da valorizzare presso la società per poi essere ceduti ad altre società a scopo di lucro.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 12 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (42) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.L.i (persona che ha svolto “attività all’interno o nell’interesse” della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), E. S. (dirigente ed Amministratore unico della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), G. S. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), G. D. R. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), B. D.A. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl) e della società  Treviso Football Club1993 Srl (nota n. 924/1216pf08-09/SP/ma del 12.8.2009).

Massima: In assenza di indizi, gravi, precisi e concordanti, il deferito deve essere prosciolto dall’accusa di violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12 comma 7, dell’art. 15 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par. V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Deferimento Procuratore Federale a carico degli agenti di calciatori: 1) sig. C. P. 2) sig. C. C. per rispondere entrambi delle violazione, di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., e degli artt. 3, comma 4 e 15 e art. 4 comma 3 del regolamento agenti

Massima: Non sussiste conflitto di interesse quando due agenti di calciatori (parenti) rappresentano, uno il calciatore e l’altro la società. L’unico caso di conflitto familiare previsto dall’Ordinamento è infatti quello dell’art. 15 del Regolamento Calciatori, ma l’ipotesi riguarda la conclusione di un contratto tra un calciatore assistito da un agente ed una società nella cui compagine, il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado dell’agente, ricoprano incarichi dirigenziali e tecnici. Ciò non sussiste nel caso di specie, perché entrambi i deferiti hanno agito in qualità di agenti (parenti), uno per la società e l’altro per il calciatore. Appare peraltro opportuno sottolineare che la presunzione di conflitto di cui alla norma in esame non ha carattere assoluto, impegnando in tal caso il Giudicante a decidere in conformità alla stessa, ma relativo e, come tale, suscettibile di prova contraria, laddove la detta prova contraria emerge dal contesto degli atti e porta a ritenere che nella fattispecie non vi sia mai stato alcun conflitto. Il conflitto di interessi è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente, laddove nel caso in esame, si vorrebbe trarre un’ipotesi di conflitto dell’operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, senza invadere mai o sovrapporsi nella sfera dell’altra. A nulla rileva quindi che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 12.10.2009 Impugnazione – istanza:1) Ricorso del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei signori, L. S., S. E., S. G., D. R. G. e della Treviso Football 1993 s.r.l. dalle violazioni rispettivamente dell’art. 1, comma 1 C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1, lettere a e b, dell’art. 12, comma 7, dell’art. 15, commi 1 e 10 del vigente regolamento agenti di calciatori e del par. v allegato a “codice di condotta professionale” Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica e l’ammenda (€ 10.000,00), il proprio dirigente ed amministratore unico con l’inibizione per anni 1, il dirigente, con delega di rappresentanza con l’inibizione per mesi 8, il dirigente e la persona che ha svolto attività nell’interno o nell’interesse della stessa con l’inibizione per anni 1 mentre il dirigente di altra società con delega di rappresentanza della società con l’inibizione per mesi 8, quando a seguito di deferimento è emersa una violazione del disposto di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. sia in via autonoma, sia in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 e 3, all’art. 4 comma 1, all’art. 7 comma 1 lett. a) e b), all’art. 12 comma 7, all’art.15 commi 1 e 10 del vigente Regolamento degli Agenti di Calciatori ed al paragrafo V All. A del “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di agente. In definitiva quindi, dall’esame attento di tutte le risultanze probatorie, valutate complessivamente e non in maniera frammentaria, emerge la prova certa e convincente della condotta trasgressiva degli incolpati, posta in essere, ciascuno con il proprio apporto causale, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento di settore, determinando un’insanabile situazione di conflitto di interessi fra la società controllante e quella controllata, dal momento che l’ordinamento federale vieta qualsiasi forma di commistione tra la attività di agente di calciatori e la partecipazione a qualsiasi titolo nella attività di un società di calcio. Nel caso di specie attraverso l’acquisizione del controllo del società sportiva, dapprima con il suo rappresentante e poi direttamente, la società argentina, con sede stabilita presso quella della stessa società sportiva controllata, ha perseguito il prioritario obiettivo di trasferire dei calciatori argentini da valorizzare presso la società per poi essere ceduti ad altre società a scopo di lucro.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 12 Ottobre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (42) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.L.i (persona che ha svolto “attività all’interno o nell’interesse” della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), E. S. (dirigente ed Amministratore unico della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), G. S. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), G. D. R. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl), B. D.A. (dirigente con delega di rappresentanza della Soc. Treviso Football Club 1993 Srl) e della società  Treviso Football Club1993 Srl (nota n. 924/1216pf08-09/SP/ma del 12.8.2009).

Massima: In assenza di indizi, gravi, precisi e concordanti, il deferito deve essere prosciolto dall’accusa di violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione ai principi dell’ordinamento settoriale della F.I.G.C., con particolare riferimento agli artt. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, comma 1, dell’art. 7, comma 1 lettere a e b, dell’art. 12 comma 7, dell’art. 15 commi 1 e 10 del Regolamento Agenti vigente e del par. V allegato A “Codice di Condotta Professionale” al regolamento stesso, che non consentono la costituzione di situazioni di conflitto di interessi e che prevedono le specifiche modalità e condizioni di esercizio della professione di Agente.Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Deferimento Procuratore Federale a carico degli agenti di calciatori: 1) sig. C. P. 2) sig. C. C. per rispondere entrambi delle violazione, di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., e degli artt. 3, comma 4 e 15 e art. 4 comma 3 del regolamento agenti

Massima: Non sussiste conflitto di interesse quando due agenti di calciatori (parenti) rappresentano, uno il calciatore e l’altro la società. L’unico caso di conflitto familiare previsto dall’Ordinamento è infatti quello dell’art. 15 del Regolamento Calciatori, ma l’ipotesi riguarda la conclusione di un contratto tra un calciatore assistito da un agente ed una società nella cui compagine, il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado dell’agente, ricoprano incarichi dirigenziali e tecnici. Ciò non sussiste nel caso di specie, perché entrambi i deferiti hanno agito in qualità di agenti (parenti), uno per la società e l’altro per il calciatore. Appare peraltro opportuno sottolineare che la presunzione di conflitto di cui alla norma in esame non ha carattere assoluto, impegnando in tal caso il Giudicante a decidere in conformità alla stessa, ma relativo e, come tale, suscettibile di prova contraria, laddove la detta prova contraria emerge dal contesto degli atti e porta a ritenere che nella fattispecie non vi sia mai stato alcun conflitto. Il conflitto di interessi è previsto solo nel rapporto tra calciatore, società ed un unico agente, laddove nel caso in esame, si vorrebbe trarre un’ipotesi di conflitto dell’operato coevo di due agenti diversi, dove ognuno rappresenta una parte ben determinata ed individuata, senza invadere mai o sovrapporsi nella sfera dell’altra. A nulla rileva quindi che i due agenti siano legati da rapporti familiari tra loro, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata.

 

 

 

 

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