Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 4 del 19/02/2021

Parti: - A. C./L. C.

Massima: E’ preclusa ogni difesa alla parte intimata che non versa i diritti amministrativi la mancata corresponsione da parte della medesima dei diritti amministrativi dovuti, ai sensi del punto 1.2.b della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, comporta l’improcedibilidi ogni attività difensiva afferente alla fase della decisione, alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale, il cui tenore testuale impone ragionevolmente “di assumere <improcedibile> qualunque (<ogni>) attività difensiva <delle parti> (e, dunque, anche della parte intimata) che non sia corroborata dal puntuale pagamento dei diritti amministrativi pertinenti a ciascuna fase della procedura arbitrale (oltre che degli onorari arbitrali, ove richiesti) e, dunque, tanto alla fase di conciliazione quanto alla fase (eventuale) di decisione <nel merito>” (lodo n. 6/2020 in data 8 settembre 2020 nel procedimento arbitrale Arbitrati n. 13/2020). Nel caso di specie, pare, peraltro, potersi affermare che la parte intimata, nel disattendere l’onere a suo carico del versamento dei diritti amministrativi in questione, abbia consapevolmente accettato le conseguenze pregiudizievoli cui è, di fatto, incorsa, atteso che: come già dianzi evidenziato, il Collegio, in occasione del tentativo di conciliazione, aveva richiamato l’attenzione di entrambe le parti su quanto disposto ai punti 1.2.a e 1.2.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" in vista della successiva fase della procedura arbitrale (vedi verbale tentativo conciliazione in data 4 dicembre 2020); nelle more della celebrazione dell’odierna udienza, la Segreteria del Collegio, con pec in data 30 dicembre 2020, ha, in ogni caso, trasmesso a parte intimata la corrispondenza intercorsa con parte istante relativa a tale specifico profilo (pec parte istante in data 11 dicembre 2020 e pec Segreteria del Collegio in data 14 dicembre 2020), ovvero sostanzialmente chiarito quali fossero gli adempimenti economici da espletare anche in funzione del deposito della memoria autorizzata e ciò ha fatto allo specifico ed espresso fine di ristabilire la par condicio informativa sulle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale, dato che tale corrispondenza, agli atti del procedimento arbitrale, non risultava in altro modo accessibile e/o visionabile, stante l'insussistenza di un fascicolo digitale.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 6 del 08/09/2020

Parti: …. Soccer S.r.l. (T. T.)/Trapani Calcio

Massima: la mancata corresponsione, da parte della società Trapani dei diritti amministrativi, in relazione all’udienza fissata per la decisione (per il caso di esito negativo del tentativo di conciliazione: punto 1.2.b della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese), comporta l’improcedibilità di ogni attività difensiva della medesima, in veste di parte intimata, e ciò alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale. Ciò tanto con riguardo alla memoria di costituzione e risposta depositata in data 22 luglio 2020 - che a rigore potrebbe assumersi tempestiva, stante la natura ordinatoria del termine di costituzione pari a 10 giorni che l’art. 4, comma 1, del Regolamento fissa alla parte intimata, a differenza della esplicita perentorietà del termine (di venti giorni) che l’art. 3, comma 2, del Regolamento medesimo fissa alla parte istante per l’introduzione della procedura arbitrale - quanto con riguardo alle successive difese orali spiegate in occasione dell’udienza telematica del 24 luglio 2020. A nulla rileva al riguardo la circostanza che - seppure con il patrocinio di due diversi difensori - parte intimata abbia partecipato tanto all’udienza del 20 luglio 2020 (fissata per esperire il tentativo di conciliazione) quanto alla successiva udienza del 24 luglio 2020 (fissata per la discussione e decisione), né che il Collegio, in occasione della prima udienza, abbia assegnato a parte intimata un termine per il deposito di una formale memoria di costituzione. Tale memoria e tutte le successive argomentazioni difensive avrebbero infatti potuto esser prese in considerazione dal Collegio nel solo caso in cui la Società Trapani avesse regolarmente provveduto al pagamento anche dei diritti amministrativi afferenti alla fase della decisione, il che pacificamente non è avvenuto. Che così debba assumersi si evince dal tenore testuale dell’art.10, comma 2, del Regolamento, la cui più ragionevole interpretazione - ispirata anche al principio della c.d. parità delle armi - impone di assumere improcedibile” qualunque (“ogni”) attività difensiva delle parti” (e, dunque, anche della parte intimata) che non sia corroborata dal puntuale pagamento dei diritti amministrativi pertinenti a ciascuna fase della procedura arbitrale (oltre che degli onorari arbitrali, ove richiesti) e, dunque, tanto alla fase di conciliazione quanto alla fase (eventuale) di decisione nel merito”. Pertanto, non possono essere prese in esame da parte di questo Collegio le argomentazioni difensive e le eccezioni formulate dalla Società Trapani; possono invece essere scandagliate le difese dell’istante, che ha pacificamente provveduto al pagamento dei pertinenti diritti amministrativi, tanto con riferimento alla fase di conciliazione quanto a quella, successiva, di discussione e decisione, afferente al merito della propria pretesa.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n.3 del 13/07/2020 

Parti: … Soccer S.r.l. (T. T. – M. M.)/Trapani Calcio S.r.l.

Massima:la mancata corresponsione, da parte della società Trapani dei diritti amministrativi, e ciò sia in relazione alludienza fissata per il tentativo di conciliazione e sia in relazione alludienza fissata per la decisione, comporta l’improcedibilità di ogni attività difensiva della parte intimata, e ciò alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento Arbitrale. A nulla rileva al riguardo la circostanza che il difensore della parte intimata abbia partecipato all’udienza del 21 maggio 2020 e che il Collegio abbia anche assegnato un termine per il deposito di una memoria difensiva. Tali note e le relative argomentazioni avrebbero, infatti, avuto validità nella sola ipotesi che la Società Trapani avesse regolarmente provveduto al pagamento dei diritti amministrativi, il che non è avvenuto; così la conseguente contumacia della società stessa. Pertanto, non possono essere prese in esame, da parte di questo Collegio le argomentazioni difensive e le eccezioni formulate nelle note depositate da parte della Società Trapani, che non si è mai regolarmente costituita in giudizio. In particolare, non può formare oggetto del presente arbitrato leccezione di violazione dell’art. 3, comma 2, che prevede che la procedura arbitrale deve essere introdotta entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”. Si tratta di una eccezione di decadenza che, ai sensi dellart. 2969 c.c., non può essere rilevata dufficio e che, pertanto, in mancanza di una valida formulazione di essa su istanza di parte, non può trovare accesso nel presente procedimento di arbitrato. Osserva al riguardo il Collegio che la rilevabiliex officio di tale eccezione riguarda, a mente del citato art. 2969 c.c., esclusivamente i c.d. diritti indisponibili, il cui ambito rimane circoscritto ai diritti della personalità, come riconosciuti dalla Costituzione, ed agli status familiari, oltre che ad alcuni diritti patrimoniali di natura inviolabile come, ad esempio, il diritto alla retribuzione o alle ferie ovvero agli alimenti. Si tratta, pertanto, di diritti la cui natura ne impedisce la negoziabilità, trattandosi di profili che soddisfano, unitamente al titolare, anche interessi di natura pubblicistica. Significativa è, al riguardo, la previsione contenuta nell’art. 1966, 2° c., del codice civile che afferma la nullità della transazione se i diritti coinvolti sono sottratti alla volontà delle parti. Alla stregua di quanto precede, l’eccezione sollevata dalla soc. Trapani Calcio, che concerne l’introduzione nel procedimento di un fatto estintivo e/o impeditivo del diritto dedotto in giudizio, riguarda diritti nella piena disponibilità delle parti ed è, pertanto, confinata nell’ambito della rilevabilità ad istanza di parte, ove ritualmente, correttamente e tempestivamente proposta. Il che nella fattispecie in esame, come innanzi rilevato, non è avvenuto, stante la mancata regolare costituzione in giudizio della società Trapani. Non essendo, pertanto, rilevabile dufficio l’eccezione di decadenza, ne deriva che la stessa non può formare oggetto della presente decisione e quindi la domanda va esaminata nel merito.

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