Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 24/2021 del 3 marzo 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prot. 3912 s.s. 2020/2021, del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: P. C. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: All’uopo, osserva il Collegio che la procedura d’impugnazione del provvedimento di cancellazione dal registro è disciplinata dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020, il quale si struttura mediante un preliminare richiamo all’art. 58, commi 1 e 2, del CGS ed una specifica disciplina relativa al contenuto del ricorso, con indicazione, tra gli altri, di un preciso onere in capo al ricorrente di allegazione degli “atti e documenti rilevanti” (cfr. art. 7, comma 4, lett. E, cit.): per quanto non espressamente disciplinato dalla cennata norma, appare pacifico il rinvio alle disposizioni del Titolo VI del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale regola il rito dinanzi all’odierno Collegio. Tale premessa in punto di diritto è necessaria al fine di evidenziare l’assoluta irritualità ed inammissibilità dell’ordine di esibizione proposto dal ricorrente C., poichè lo stesso ha impropriamente richiesto un intervento sostitutivo del Collegio - di chiara portata surrettizia - allo scopo di supplire al proprio onere probatorio relativo a quegli atti e documenti oggetto di necessaria produzione di parte, che, peraltro, è lo stesso ricorrente a ritenere “rilevanti”, sancito dal citato art. 7, comma 4, lett. E. Al superiore profilo deve, altresì, aggiungersi che il rito davanti il Collegio di Garanzia – regolato dal cennato Titolo VI del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - non prevede lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, ed anzi all’odierno Giudice è precluso, a mente di consolidata giurisprudenza di questo Collegio, “il sindacato sull’ammissibilità di istanze istruttorie, nella specie l’acquisizione di documenti” (ex multis, Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, n. 56 del 21 ottobre 2015) oltreché “la valutazione delle risultanze probatorie” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 19 del 7 marzo 2017). In secondo luogo, non è stato in alcun passaggio del ricorso esposto - e parimenti provato - dalla difesa del C. una preliminare attività di richiesta documentale indirizzata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o al CONI, tale da poter giustificare l’esigenza dell’ordine di esibizione nella odierna (successiva) sede giudiziale: parte ricorrente non ha fornito, peraltro, doverosi chiarimenti in ordine all’effettiva e concreta esistenza dei documenti di cui chiede l’esibizione, in aperta violazione di ulteriori principi sanciti dalla Suprema Corte (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Lav., 26943/2007). Tale strumento istruttorio - disciplinato nel codice di rito all’art. 210 c.p.c. - è stato, infatti, oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha definito limiti e perimetro di applicabilità, sancendo che la parte non può chiedere l’ordine di esibizione di un documento di cui essa sia in grado di acquisire, autonomamente, una copia e produrla in causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 14656 dell’11 giugno 2013; Cass. Civ., Sez. III, n. 19475 del 6 ottobre 2005). Il sopracitato principio segue il solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale, in argomento, ha chiarito l’utilizzabilità dell’ordine di esibizione esclusivamente ove la prova del fatto non possa essere acquisita aliunde, sanzionando con il rigetto richieste istruttorie segnate da finalità meramente esplorative (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4375/2010). In terzo luogo, non si rinviene un interesse concreto ed attuale del ricorrente medesimo all’acquisizione dei cennati documenti: contrariamente, dall’esame del ricorso e delle memorie di costituzione di CONI e FIGC, si evince agevolmente il corretto e pedissequo rispetto, da parte degli odierni resistenti, della doppia procedura che ha condotto alla cancellazione dal Registro Agenti Sportivi CONI del C. , che è stato tempestivamente e formalmente notiziato dagli enti sportivi preposti - mediante l’utilizzo degli strumenti di legge, quali la posta elettronica certificata - di tutte le comunicazioni che riguardavano la sua posizione, con pieno ed integrale rispetto del diritto di difesa dello stesso già nella precedente fase stragiudiziale. Non si dimentichi, a tal fine, che lo stesso ricorrente ha trasmesso, in data 25 settembre 2020, brevi osservazioni avverso la comunicazione della Commissione CONI del 9 settembre 2020, avviando una formale interlocuzione con l’organo del CONI: quanto sopra rappresenta un’ulteriore conferma della piena conoscenza o, comunque, della agevole conoscibilità, da parte del C. , di tutti gli atti presupposti, e/o tra loro connessi, del complesso procedimento che ha condotto, da ultimo, al provvedimento di cancellazione del 2 ottobre 2020. Non vi è, pertanto, ragione alcuna nella odierna sede processuale di disporre un ordine di esibizione che è - in ogni caso - viziato dalla rilevata irritualità ed inammissibilità.