Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 24/2021 del 3 marzo 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prot. 3912 s.s. 2020/2021, del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: P. C. /Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima:…parte ricorrente ha erroneamente proceduto all’evocazione in giudizio di soggetti privi di autonoma legittimazione passiva, con relativo potere di rappresentanza processuale….Si tratta, nello specifico, della Commissione CONI Agenti Sportivi e della Commissione Federale Agenti Sportivi, testualmente individuati nel Regolamento CONI - approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 - come organi collegiali istituiti, rispettivamente, presso il CONI e presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale professionistica, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. m) ed n), del citato Regolamento. Essendo pacifica la natura di ente pubblico non economico in capo al CONI - e nello specifico “ente di vertice dell’organizzazione del sistema sportivo nazionale […] al quale spetta, in siffatto contesto, un genuino potere di coordinamento ed armonizzazione di questi enti (n.d.r. le singole Federazioni Sportive), al fine di disciplinare e, appunto, coordinarne, l’attività” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, Parere del 26 aprile 2016, n. 5) - allo stesso CONI devono essere coerentemente applicati i risalenti e condivisibili principi in ordine al rapporto esistente tra ente pubblico ed organo dell’ente medesimo, improntati ai criteri gerarchico, di direzione e coordinamento. Ed infatti, l’organo altro non è che il principale strumento d’imputazione attraverso il quale l’ente agisce all’esterno. Il principio di imputazione organica che ne deriva consiste nell’integrale riconducibilità ed, appunto, imputazione all’Ente sia degli atti che dei fatti, come degli effetti di tali ultimi. E’, quindi, di tutta evidenza che le asserite condotte lesive poste in essere dalle Commissioni Agenti Sportivi FIGC e CONI nei confronti del C. debbano essere esclusivamente ricondotte - sotto ogni profilo, sia sostanziale che processuale - al CONI ovvero alla relativa Federazione, unici soggetti che, pertanto, potevano, e dovevano, essere compulsati dal ricorrente medesimo. Ed un’ulteriore conferma si rinviene proprio nel contesto del ricorso, atteso che il difensore di parte ricorrente ha correttamente individuato il legale rappresentante pro tempore sia del CONI (in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò) che della FIGC (in persona del Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina), laddove, per quanto riguarda la rappresentanza delle Commissioni, viene genericamente indicato un “legale rappresentante pro tempore”, invero inesistente per i riferiti rilievi e quindi privo di rappresentanza processuale e dei connessi poteri. Orbene, seguendo la struttura del ricorso e procedendo ad una analitica disamina dei motivi ivi formulati, l’odierno Collegio ritiene, preliminarmente, di dover rigettare l’irrituale richiesta istruttoria proposta in premessa dal ricorrente C. , avente ad oggetto l’ordine di esibizione “della delibera impugnata e di ogni altro documento relativo alla procedura”, nonché “copia dei documenti relativi al provvedimento assunto in data 30 settembre 2020 dalla FIGC” (cfr. ricorso, pag. 4).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 21/2021 del 23 febbraio 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell’iscrizione del sig. L. A. dal Registro CONI Agenti Sportivi, trasmesso con Comunicazione di cui all’art. 7 c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, a mezzo pec, in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento anche se non conosciuti o in via di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: L. A./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 2, comma sesto, prevede che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, laddove il secondo comma richiama espressamente il principio del giusto processo, imponendo il criterio della parità delle parti e del contraddittorio. Orbene, il generale rinvio del CGS CONI al codice di procedura civile deve guidare l’interprete nell’individuazione dei principi in materia di validità degli atti processuali e del giusto processo, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio anche in relazione alla competenza funzionale dell’odierno Giudice in forza dell’art. 22 del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 14 maggio 2020. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, va ricordato che l’art. 101, comma primo, del codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda portata all’esame dell’odierno Collegio, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima, al fine di evidenziare l’insanabile vizio procedurale in cui è deliberatamente incorso il ricorrente, Sig. Antonini. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto, all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler garantire la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma avviata dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d. d. l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si è sentita, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: appariva irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata – art. 1, comma 373, L. n. 205/2017 – recita: “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l ’idone it à . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma citata, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato, infatti, licenziato con DPCM 23 marzo 2018, il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre il Collegio per scrutinare le doglianze del ricorrente Antonini. La riforma prevede che l’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi sia subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In virtù dell’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4 del cennato Decreto. Il superamento della prova generale è subordinato ad una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda, invece, la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche, per ogni anno, in almeno due sessioni che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come stabilito per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione esaminatrice di tale ultima prova è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al richiamato DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima, tra queste, è contenuta nell’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si sancisce che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica è individuabile nel corpo dell’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge un’ulteriore previsione, secondo la quale tale abilitazione deve conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”. Si prevede, altresì, che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è stabilito che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente duplice, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una doppia prova d’esame, laddove quella speciale, che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per l’iscrizione, dapprima nel Registro della Federazione scelta e, successivamente, nel Registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che l’odierno ricorso, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio, atteso che qualsivoglia pronuncia venisse emessa da questa Sezione avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, in assenza, tuttavia, della partecipazione della medesima Federazione al procedimento, violandone il diritto a proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisione che venisse presa in difetto dell’esposto litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Cassazione civile, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18496; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c., giova rilevare come la giurisprudenza di legittimità sia conforme in argomento, all’uopo statuendo che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda in esame integri esattamente i principi testé richiamati: la rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”) trova cittadinanza nel principio iura novit curia, a cui il Collegio di Garanzia dello Sport non si sottrae, dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile per un’autonoma ed insanabile violazione del principio del litisconsorzio necessario e del contraddittorio da parte del ricorrente. In tale direzione, risultano esplicite le deduzioni oralmente svolte dalla difesa del ricorrente all’udienza dell’8 febbraio 2021 in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, attribuita alla asserita inesistenza di alcun provvedimento da impugnare, pur essendo detta circostanza, all’evidenza, esclusa. Invero, non è ipotizzabile la mancata conoscenza della procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte del ricorrente e, per lo stesso, da parte dei suoi difensori, che pure vi hanno più volte fatto riferimento sotto altri profili, atteso che è proprio il medesimo Regolamento Agenti ad individuare nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui concorrono in rapporto di reciproca pregiudizialità il CONI (con la prova generale), la Federazione (con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro ove la stessa sia superata) e, quindi, ancora il CONI per l’iscrizione finale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 20/2021 del 23 febbraio 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell’iscrizione del sig. T. A. dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: T. A./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto va ricordato che l’art. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata espressamente sancisce che “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
s u pe ra to u n a p ro va ab il ita t iv a d ire tta a d a cc e rta rne l’id o n e ità . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il Coni, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018 il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti. “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è previsto che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d’esame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima nel registro della Federazione scelta, e successivamente nel registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c. giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”), in assenza di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio, che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario. A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo che individua nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione ( con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 19/2021 del 15 febbraio 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del Sig. A. Q. dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: A. Q./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto va ricordato che l’art. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata espressamente sancisce che “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
s u pe ra to u n a p ro va ab il ita t iv a d ire tta a d a cc e rta rne l’id o n e ità . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il Coni, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018 il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti. “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è previsto che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d’esame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima nel registro della Federazione scelta, e successivamente nel registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c. giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”), in assenza di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio, che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario. A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo che individua nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione ( con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 18/2021 del 15 febbraio 2021
Decisione impugnata: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del Sig. E. C.dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Parti: E. C./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto va ricordato che l’art. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata espressamente sancisce che “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
s u pe ra to u n a p ro va ab il ita t iv a d ire tta a d a cc e rta rne l’id o n e ità . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il Coni, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018 il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti. “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è previsto che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d’esame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima nel registro della Federazione scelta, e successivamente nel registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c. giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”), in assenza di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio, che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario. A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo che individua nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione ( con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 17/2021 del 12 febbraio 2021
Decisione impugnata: Comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020, comunicata a mezzo pec in data 2 ottobre 2020, con cui è stato comunicato al Sig. C. che “[…] ai sensi dell’art. 7. c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi […] la Commissione CONI Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione della Sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi”; Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1 ottobre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del Sig. C. dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 2207); Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, comunicata a mezzo pec in data 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha comunicato al ricorrente di aver rilevato la "[…] sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione […]” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, atteso il “[…] difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k).”; Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha rilevato la sussistenza dei “[…] presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k) […]”, e dunque di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. C. “[…] mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”; Nota del R.U.P. (Avv. M. F.) del 25 giugno 2020, recante oggetto “Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera G.N. n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>”; Nota “Prot. 1954 ss 20/21” del 07 agosto 2020, recante oggetto “rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020”, con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. M. F.) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l’iscrizione del Sig. C. al Registro Federale – Sezione Agenti Sportivi Stabiliti; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Parti: E. C./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto va ricordato che l’art. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata espressamente sancisce che “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
s u pe ra to u n a p ro va ab il ita t iv a d ire tta a d a cc e rta rne l’id o n e ità . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il Coni, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018 il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti. “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è previsto che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d’esame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima nel registro della Federazione scelta, e successivamente nel registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c. giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”), in assenza di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio, che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario. A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo che individua nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione ( con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 16/2021 del 12 febbraio 2021
Decisione impugnata: Comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020, comunicata a mezzo pec in data 2 ottobre 2020, con cui è stato comunicato al Sig. L. L. che “[…] ai sensi dell’art. 7. c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi […] la Commissione CONI Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione della Sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi”; Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1 ottobre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del Sig. L. L. dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi (prot. n. 1715); Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, comunicata a mezzo pec in data 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha comunicato al ricorrente di aver rilevato la "[…] sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione […]” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, atteso il “[…] difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k).”; Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha rilevato la sussistenza dei “[…] presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k) […]”, e dunque di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. L. L. “[…] mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”; Nota Prot. 6094/SS della FIGC dell’11 settembre 2020, recante oggetto “atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora del 3 settembre 2020”, con cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Affari Legali & Compliance ha comunicato al ricorrente di non poter “[…] procedere all’iscrizione, o alla reiscrizione, […] nel registro federale, come richiesto nella diffida […]”; Nota del R.U.P. (Avv. M. F.) del 25 giugno 2020, recante oggetto “Regolamento CONI Agenti Sportivi – delibera G.N. n. 127 del 14 maggio 2020. Estensione validità iscrizione Agente sportivo, art. 25 c.5; Requisiti soggettivi iscrizione Registro – Sezione stabiliti; Titolo <<vecchio ordinamento>>”; Nota “Prot. 1954 ss 20/21” del 07 agosto 2020, recante oggetto “rettifica Registro federale – Sezione stabiliti. Riscontro comunicazione RUP del 25 giugno 2020”, con cui la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della FIGC ha riscontrato la Nota del R.U.P. (Avv. M. F.) del 25 giugno 2020 ed ha comunicato che non è stata mantenuta l’iscrizione del Sig. L. L.
Parti: L.L./Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Massima: E’ improcedibile il ricorso con il quale viene impugnato il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020, non è stata mantenuta l’iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)” per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, il ricorso non è stato notificato anche alla FIGC…Va premesso che il Codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto va ricordato che l’art. 101, comma 1, del Codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per l’attenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessità di un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere d’accesso alla professione, compreso l’esame abilitativo. La norma richiamata espressamente sancisce che “E’ istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità . È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018, il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono rispettivamente entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, quest’ultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma d’esame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che l’Agente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle novità per quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti. “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni all’iscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è previsto che, “Ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere l’abilitazione”. Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova d’esame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima, nel Registro della Federazione scelta e, successivamente, nel Registro del CONI. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisone che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr. Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c., giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non v’è chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità d’ufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità”), in assenza di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia2 a cui il Collegio non si sottrae dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario. A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo, che individua nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il CONI (con la prova generale), poi la Federazione (con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.