Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 298 del 19.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Genoa Cricket And Football Club avverso decisioni merito gara Messina/Genoa del 7.12.2003

Massima: Il Consiglio Federale ha disposto che, per la stagione sportiva 2003-2004, le società di Serie B, C1 e C2 non possono tesserare calciatori provenienti dall’estero non appartenenti alla U.E. o alla E.E.E., salvo che gli stessi non siano “già tesserati alla data odierna per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Il calciatore, pertanto, regolarmente tesserato e munito di permesso di soggiorno, poteva essere tesserato o con una società di Serie B, C1 o C2 anche per la successiva stagione sportiva, non importa se per la stessa società o con altra società. Con la scadenza del tesseramento, il predetto calciatore, tesserato a titolo temporaneo, è tornato nella disponibilità della società iraniana di originaria appartenenza ma questa non ha richiesto il certificato internazionale di trasferimento di tal che il calciatore, avendo conservato il diritto di essere tesserato nella successiva stagione sportiva anche per una società diversa, regolarmente è stato tesserato per un’altra società.

Massima: Il permesso di soggiorno, rappresenta solo un presupposto di fatto del tesseramento del calciatore straniero, in quanto la valutazione della sua legittimità esorbita dalla competenza degli organi federali, riguardando esclusivamente l’autorità statale di pubblica sicurezza.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Bolzano avverso decisioni merito gara città di Jesolo/Bolzano del 19.10.2003

Massima: Il limite di tesseramento ed utilizzazione di un solo calciatore straniero previsto dall’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F. si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera.

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