Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 24/CDN del 11 Gennaio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria – CU n. 70 dell’11.12.2007 – Campionato di 1^ Categoria

Impugnazione - istanza:Reclamo della società AC Doria avverso decisioni merito gara Doria-Lattarico del 25.11.2007.

Massima: E’ regolarmente tesserato con la società C il calciatore che tesserato con la società A viene trasferito in prestito alla società B ed in data 31 ottobre 2007 mediante dichiarazione a firma congiunta delle due società e del calciatore richiede l’applicazione dell’art. 101, comma 5, NOIF e di conseguente variazione del titolo di trasferimento da considerarsi definitivo e successivamente in data 2 novembre 2007 la società B trasferisce a titolo temporaneo il calciatore alla società C.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 21.10.2004

Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Pescina avverso decisioni merito gara A.S. Ortona Calcio/A.S.D. Pescina del 19.9.2004

Massima: Il calciatore non professionista può essere trasferito una sola volta per ciasun periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale. È consentito in via eccezionale solo il trasferimento “a titolo temporaneo”, dopo il precedente trasferimento a titolo definitivo.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 28 Febbraio 2005 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 61 del 20.1.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo della S.S. Valente avverso decisioni merito gara Hermes Casagiove/Valente del 12.12.2004

Massima: Il periodo per il trasferimento dei calciatori fra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, dal C.U. del Comitato Regionale Campania, n. 1 del 1.7.2004, risulta concluso alla data del 15.11.2004 (ore 19), con la conseguenza che il tesseramento del calciatore avvenuto in tale data è del tutto tempestivo ed efficace.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 89 del 24.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Luzzese Calcio 99 avverso decisioni merito gara Belvedere/Luzzese dell’8.2.2004

Massima: Il calciatore con nazionalità argentina e cittadinanza italiana può essere tesserato per una società dilettantistica anche successivamente al 31 dicembre di ogni anno.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello del S.C. San Michele Olevano avverso decisioni merito gara Azienda Agricola Menduti/San Michele Olevano del 15.2.2003

Massima: La posizione del calciatore trasferito in prestito presso altra società può essere evidenziata dal frontespizio e dallo storico del calciatore, trasmesso dall’Ufficio Tesseramento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 2002 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 42 del 16.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.C. Sarroch avverso decisioni merito gara nuova Monreale/Sarroch del 4.5.2002

Massima: Il calciatore, “giovane di serie”, in quanto tesserato per società professionistica, può essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio Federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei “giovani di serie”, a norma dell’art. 100 comma 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 Luglio 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 dell’11.4.2002

Impugnazione - istanza:Appello del San Sperate Calcio avverso decisioni merito gara nuova Monreale/San Sperate del 24.3.2002

Massima: Il calciatore, “giovane di serie”, in quanto tesserato per società professionistica, può essere trasferito ad una società dilettantistica, oltre che dal 2 luglio al 28 settembre 2001, anche dal 2 al 31 gennaio 2002 cioè nei periodi indicati dal Consiglio Federale per la stagione sportiva 2001/2002 per i trasferimenti dei “giovani di serie”, a norma dell’art. 100 comma 2 bis, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 12,13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 19.4.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.C. Comprensorio Nola 1925 avverso decisioni meri­to gara Terzigno/Comprensorio Nola del 24.2.2002. Appello dell’A.C. Comprensorio Nola 1925 avverso decisioni meri­to gara Comprensorio Nola/Materasassi del 17.2.2002

Massima: La richiesta di tesse­ramento a favore di società dilettantistiche da parte di calciatori che hanno risolto consen­sualmente il rapporto contrattuale può avvenire nel periodo dal 2.7.2001 al 28.12.2001 e non oltre tale termine perentorio. In mancanza il tesseramento è nullo.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Cologno Calcio avverso decisioni merito gara Cologno Calcio/Cassano 1966 del 25.3.2001

Massima: Il calciatore dilettante posto in liste di svincolo suppletive (in data 16.12.2000) può essere tesserato con altra società dilettantistica (in data 20.12.2000) con aggiornamento di posizione in quanto svincolato.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001

Impugnazione - istanza:Appello del Cologno Calcio avverso decisioni merito gara Cologno Calcio/Cassano 1966 del 25.3.2001

Massima: Il calciatore dilettante tesserato per una società può essere trasferito in prestito ad altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 24.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Casalnuovo avverso decisioni merito gara Casalnuovo/Skoda Sirico del 5.12.1999

Massima: E’ irregolare il tesseramento del calciatore quando è avvenuto in violazione della normativa contenuta nel C.U. n. 125/A della F.I.G.C., pubblicato l'11.6.1999, ovvero con presentazione della risoluzione ex art. 103 bis N.O.I.F. in data 6.11.1999, laddove si sarebbe dovuto rispettare il termine del 31.10.1999, che precedeva di almeno un giorno l'apertura del secondo periodo di trasferimento dei calciatori.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 11 del 13.10.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Sirenella avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Allievi Vignola 90/Sirenella del 3.10.1999

Massima: Il coordinamento tra l'art 31 comma 1 e l'art. 32 N.O.I.F. consente di confermare che il tesseramento come “giovani dilettanti” per i calciatori ultrasedicenni è una facoltà e non un obbligo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 15/C Riunione del 21 gennaio 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del 26.11.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Alpignano avverso decisioni merito gara Piobesi/Alpignano del 25.10.1998

Massima: Quando nello stesso periodo vi è stato un duplice passaggio del calciatore a due diverse società, ciò contrasta sia con l'art. 102 comma 2 N.O.I.F., che con le disposizioni emanate in materia dalla Lega Nazionale Dilettanti che fanno riferimento ad un unico trasferimento nel periodo destinato ai trasferimenti dei calciatori.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 29 del 27.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Calcio Riunite C. avverso decisioni merito gara Montalto/Calcio Riunite del 30.10.1998.

Massima: L’'art. 100 comma 2 N.O.I.F, prevede che il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può avvenire soltanto una sola volta per ciascun periodo e la stessa norma precisa che “...pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”.

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