Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 107 del 29/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. G. M. la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore G. M. l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).

Impugnazione Istanza: B. P./A.C.D. San Martino Speme/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorso è inammisssibile per carenza di interesse ad agire. Risulta, del resto, anche incerta la specificazione dell’interesse ad agire, atteso che non si propone alcuna distinzione tra le censure mosse dal P. in proprio, rispetto alle censure di interesse della sola San Martino Speme (e viceversa), distinzione questa particolarmente rilevante, in considerazione del fatto che le parti ricorrenti si dolgono anche di un inesatto governo delle notifiche, talvolta in relazione alla posizione personale del P., talvolta in relazione alla detta società (di cui il Pellizzoni avrebbe speso la qualità di legale rappresentante). Anche in questo caso non si tratta di rilievo meramente formale, in quanto, ad esempio, la mancata audizione, che in fatto sarebbe stata osservata nei confronti del P., si assume invece mai avvenuta per la San Martino Speme (per di più, senza che si producano o sia fatta menzione dei verbali da cui desumere tale omissione - posto che in tali occasioni il P. abbia reso dichiarazioni solo per se stesso). D’altra parte, non sembra che la San Martino Speme sia stata raggiunta da sanzioni, né è chiaro se la stessa potesse stare in giudizio a mezzo del Pellizzoni che, riferendosi ad una sua qualità “pro tempore”, non chiarisce, cioè non risolve, l’incertezza sul suo permanente potere di rappresentanza, in considerazione proprio del deferimento che, a quanto si ricava dalla lettura degli atti, sembra essere stato generato proprio dalla abusiva spendita di tale qualità all’indomani di intervenute modifiche statutarie. Risulta, dunque, non chiarito e non dimostrato il distinto interesse di ciascuna parte ai fini dell’accoglimento delle plurime censure addotte (in argomento, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 - che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37 -; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 56/2018 - che riprende Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196 -; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 69/2021 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 74/2021). Ancora, sempre ai fini della individuazione dell’interesse ad agire, non viene chiarito perché la decisione della Corte Federale, rinviando all’esame di merito in primo grado, avrebbe così travolto le ragioni e le facoltà difensive del P.. Si comprende, infatti, che la condanna patita in termini disciplinari possa generare l’interesse a far valere vizi propri del procedimento, ma, in mancanza di maggior specificazione, resta di fatto preclusa la scrutinabilità della possibilità che gli atti eventualmente viziati abbiano, comunque, raggiunto il loro scopo, cosa che potrebbe eventualmente escludersi per la sola società San Martino Speme, rispetto alla quale, però, ripetesi che non è chiaro l’interesse giuridico a sollevare eccezioni, né è chiaro se la stessa fosse legalmente rappresentata dal P., né è possibile riscontrare se le dichiarazioni da lui rese nelle avvenute audizioni siano state eventualmente raccolte in detta sua eventuale qualità. In conclusione, pur volendo ritenere la meritevolezza di alcuni dei motivi di censura portati all’esame di questo Collegio, non può che ribadirsi l’inammissibilità del ricorso, nella sua complessità, per difetto di autosufficienza (nelle diverse prospettive innanzi evidenziate).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 85 del 29/09/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2020 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto per la riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC, in data 26 marzo/6 aprile 2021, n. 132TFN/SD, e, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, sono state inflitte, alla società S.S. Lazio S.p.A., la sanzione dell’ammenda pari ad € 200.000,00 e, al dott. C. L., la sanzione dell’inibizione per dodici mesi.

Impugnazione Istanza: C. L. - S.S. Lazio S.p.A./Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio/I.P. –F.R.

Massima: Il ricorso è ammissibile in quanto…la decisione impugnata dalla Lazio con il ricorso qui in esame, da un punto di vista sostanziale, è autonoma e distinta rispetto a quella oggetto della precedente impugnazione, essendo diversi e distinti i titoli di responsabilità per i quali la Lazio è stata sanzionata congiuntamente al dott. L.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 27/2019 del 8 aprile 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 062/CFA del 7 gennaio 2019, nella parte in cui la Corte ha riqualificato “i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui "ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018”, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.

Parti: Viterbese Castrense, Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l/Urbs Reggina 1914 s.r.l., Matera Calcio s.r.l, Pro Piacenza 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso al collegio di Garanzia da parte delle società avverso la decisione della CFA che ha qualificato i propri reclami come interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci) alla società ricorrente decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018. E’ fondata, infatti, l’eccezione sollevata dall’attuale resistente secondo cui il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione attiva nonché per carenza di interesse ex artt. 6 C.G.S. CONI e 33, comma 1, C.G.S. F.I.G.C.. L’art. 6 C.G.S. CONI stabilisce, infatti, che: “Spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. L’azione è esercitata solo dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Analogamente l’art. 33, comma 1, C.G.S. F.I.G.C. stabilisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. La Urbs Reggina ha sostenuto che, nella fattispecie, vi è una carenza dei requisiti di personalità, attualità e concretezza dell’interesse, necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso, sussistendo al più un interesse futuro, indiretto ed eventuale, come tale non idoneo a determinare una legittimazione attiva delle ricorrenti. Ritiene, infatti, la resistente che non è idoneo a configurare quell’interesse diretto, che legittimerebbe ad agire le ricorrenti, il fatto che la conservazione delle disposizioni di cui al C.U. del Commissario Straordinario n. 59 del 30 agosto 2018 comporterebbe per le società interessate una sanzione pecuniaria e una penalizzazione in termini di punteggio in classifica tale da determinare automaticamente la retrocessione della stessa Reggina, nonché delle società Matera, Pro Piacenza e Cuneo, a vantaggio degli altri club che disputano il campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2018/19… L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Urbs Reggina deve essere accolta alla luce del consolidato principio contenuto nell’art. 6 del C.G.S. CONI, che si è prima ricordato, e dall’art. 33, comma 1, del C.G.S. della F.I.G.C., pure ricordato. Considerato che la vicenda oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione di una delibera federale, è possibile richiamare, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’azione di annullamento è subordinata al verificarsi di tre condizioni “a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal “quisque de populo” in rapporto all’esercizio dell’azione amministrativa; b) l’interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo”. In particolare, la mera titolarità di una posizione qualificata “non giustifica l’azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall’atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita. Non a caso, una consolidata giurisprudenza esclude l’impugnabilità di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale, quando la lesione possa scaturire non direttamente dagli stessi, ma solo da atti esecutivi non già preordinati e vincolati” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 marzo 2015, n. 994). Anche per agire in giudizio davanti al giudice civile è necessario, ai sensi dell’art.100 c.p.c., “avervi interesse” e tale interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concreto verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione. Applicando tali principi alla vicenda in esame, si deve ritenere che le ricorrenti, pur essendo titolari di una posizione giuridica in astratto qualificata, quali partecipanti al campionato di Lega Pro, non erano anche titolari di un interesse concreto ed attuale che le legittimava alla impugnazione, davanti agli organi della giustizia federale, della delibera in C.U. n. 59 del 30 agosto 2018 (integralmente riprodotto nel C.U. n. 91/L del 30 agosto 2018 della Lega Pro) con la quale il Commissario Straordinario della F.I.G.C. aveva invitato le società di Serie B e di Serie C che avevano prestato fideiussione rilasciata dalla Società Finworld S.p.A. - tra cui l’odierna resistente a depositare entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, una diversa garanzia fideiussoria, secondo le modalità stabilite dai Comunicati nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, poiché tale delibera dettava disposizioni per una questione a loro estranea. Né, per la stessa ragione, potevano ritenersi interessati al mantenimento della stessa e quindi controinteressati nel giudizio proposto per l’annullamento della stessa, con un interesse, anche in tal caso, solo eventuale e futuro (e quindi incerto). Correttamente, pertanto, la Corte Federale d’Appello, nella decisione impugnata, ha ritenuto che le società Viterbese e Rimini non avevano “un interesse diretto a coltivare il reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., in quanto nessuna utilità concreta, immediata e diretta” potevano “trarre tali società dall’accoglimento dei loro gravami e, quindi, dalla salvezza della delibera commissariale impugnata in quanto tale. Per di più, esse non sono state parti del procedimento di primo grado, così che non hanno legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S., ad instaurare il presente procedimento dinanzi a questa Corte. A tale ultimo riguardo, peraltro, le doglianze della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l. relative ad una loro pretermissione dal procedimento di prime cure, non colgono nel segno, atteso che, non avendo esse presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld, per tale motivo non compaiono tra le società indicate dalla delibera commissariale impugnata e non sono state, dunque, evocate nel presente procedimento dalle società reclamate, il cui ricorso di primo grado risulta, in definitiva, correttamente introdotto”. E pure correttamente la Corte Federale d’Appello, nella decisione impugnata, ha riqualificato tali reclami in interventi adesivi al reclamo della F.I.G.C.. Le società Rimini, Viterbese ed Imolese hanno insistito nel sostenere di dover essere considerate come controinteressate nel giudizio endofederale, in quanto titolari di un interesse all’adempimento degli obblighi imposti tramite il provvedimento del Commissario Straordinario, contrapposto a quello delle società con fideiussione Finworld. Esse sostengono, infatti, che “tutti i club che hanno depositato una fideiussione diversa da quella Finworld e che sono stati rispettosi della normativa federale non possono rimanere esclusi da una vertenza da cui dipendono le loro sorti in termini sportivi, sono quindi parti necessarie. Perché è chiaro che la penalizzazione prevista in caso di mancata sostituzione delle garanzie richieste è tale - come è giusto che sia - da compromettere l’intera stagione sportiva condannando di fatto il club destinatario della sanzione alla retrocessione quasi certa”. Ma tali argomentazioni non possono essere condivise. Affinché sussista un interesse a ricorrere (o a resistere) è necessario, come si è detto, che chi agisce possa trarre dall’eventuale pronuncia di accoglimento una utilità concreta, immediata e diretta. Nel caso di specie, l’interesse delle ricorrenti, indicato anche negli atti di giudizio, è invece meramente indiretto, futuro ed eventuale e non attiene quindi agli effetti derivanti dalla eventuale riforma della decisione impugnata. Le società ricorrenti, infatti, come ha anche evidenziato la Corte d’Appello, non rientrano fra quelle che hanno presentato una fideiussione rilasciata dalla Finworld né compaiono fra le società indicate nella delibera commissariale oggetto del contenzioso; pertanto non possono considerarsi titolari di un interesse diretto, concreto e attuale al mantenimento della stessa. Il mancato riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della posizione di “parti del giudizio” endofederale rende peraltro inammissibile anche la proposizione del ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del C.G.S. del CONI possono proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia “le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport”.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 60 del 20/09/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. pubblicata con il C.U. n. 025/CFA (2018-2019) in Roma il 29 agosto 2018 pubblicata nel solo dispositivo il 9 agosto 2018, rilevando il litisconsorzio necessario tra i procedimenti riguardanti A.C. Chievo Verona Srl e A.C. Cesena SpA - di cui alla decisione del T.F.N. pubblicata con il C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018 (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.) - ha rimesso gli atti al Giudice di Primo Grado endofederale.

Parti: Virtus Entella S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: … nel caso di specie, trova applicazione il comma 2 dell’art. 54 C.G.S. CONI, che attribuisce facoltà di proporre ricorso alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione. La ricorrente è parte del giudizio, come riconosciuto dal T.F.N. nella decisione, di cui al C.U. n. 10/2018, passata in cosa giudicata sul punto; conseguentemente, la Virtus Entella è legittimata a proporre ricorso avverso la decisione della C.F.A..

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I  -  Sezione Quarta: Decisione n. 25 del 10/06/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata in data 13 maggio 2016, di cui al C.U. n. 123/CFA (2015/2016),

Parti: Procura Generale CONI/Procura Federale FIGC/ Claude Alain Di Menno Di Bucchianico/ Angelo Castrignanò/ S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l.

Massima: Il Collegio di Garanzia dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Federale della FIGC e dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Procura Generale del CONI avverso la delibera della Corte Federale d’Appello che aveva  ridotto la penalizzazione inflitta alla società in primo grado a due punti, e ridotto l'ammenda ad € 3.000,00 ed ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal legale rapp.te e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione di inibizione allo stesso irrogata a due mesi. Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo che ha già legittimato il Procuratore Federale, quando titolare dell’azione disciplinare, al promovimento del giudizio previsto dal Titolo VI, CGS (cfr. Decisione n. 50 del 30 settembre 2015), e da ultimo con la Decisione n. 17 dell’11 aprile 2016, la quale - nell’escludere l’esercizio del mero potere di intervento in udienza pubblica del Procuratore Federale - ha univocamente fondato la soluzione (asimmetrica rispetto a quella virtualmente applicabile al rappresentante della Procura Generale dello Sport: art. 59, c. 2, lett. b, CGS) sulla qualità del Procuratore Federale, nella specie, di «parte soccombente nel giudizio davanti alla Corte Federale di Appello», così che il medesimo Organo «avrebbe dovuto impugnare nei termini tale decisione» (pag. 6). Pur potendosi riconoscere l’opinabilità della soluzione e la sua chiara, quanto spiegabile discontinuità, rispetto al previgente regime in cui soltanto per via arbitrale si faceva giustiziabile (in maniera definitiva) il rapporto sanzionatorio (seppur già giudizialmente) conformato in sede federale, si deve tuttavia dare conforto più meditatamente all’opzione già votata dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport. Infatti, il potere di ricorso davanti a quest’ultimo costituisce, per il Procuratore Federale, la naturale proiezione dell’attribuzione a lui fatta dall’art. 44, c. 1, CGS della titolarità dell’azione disciplinare «in via esclusiva»; vale a dire che, per l’ordinamento sovraordinato rispetto a quello della singola Federazione e cogente per il Collegio, rimane essenziale - all’interno della Federazione - la distinzione funzionale dell’esercizio dell’azione disciplinare e la sua riserva ad un Ufficio ad hoc - di cui viene «assicura[ta] l’indipendenza» e un complessivo statuto normativo di garanzia - con la sequela dell’attribuzione anche «nei giudizi di impugnazione» (art. 43, c. 1, CGS). Del resto, è noto agli studi e alla prassi che il potere di impugnazione civile può essere ascritto al campo di pertinenza dell’azione in quanto tale (es., art. 24, d.lgs. 109/2006) o a quello della mera difesa in giudizio (es., art. 15, c. 2, d.lgs. n. 5/2003, abr.), e così riuscire quale naturale proiezione della prima ovvero sola forma di manifestazione della seconda, in tale ultimo caso – dunque - senza dover avere riguardo alla previa attribuzione di qualsivoglia diritto di azione alla parte la cui sola esigenza difensiva si intende assistere col riconoscimento della capacità di impugnazione. In altre parole, l’esercizio dell’impugnazione può rispondere all’affermazione compiuta del diritto d’azione, tanto più quando esso risulti connotato da esclusività, ovvero può andare disgiunto dal potere di promuovere giudizialmente una pretesa, segnatamente quella sanzionatoria: si tratta di una divergenza funzionale di cui proprio l’ordinamento sportivo fa esperienza nell’ammettere la capacità sia del Procuratore Federale che del Procuratore Generale dello Sport, il quale non è titolare dell’azione disciplinare (e, dunque, esprime, anche attraverso altre prerogative processuali, una tensione divergente dalla pura ri-affermazione della pretesa punitiva che – invece - caratterizza l’iniziativa del Procuratore Federale), ad accedere all’«organo di giustizia di ultimo grado». Né sarebbe consentito sospendere la titolarità del potere d’azione per la fase costituita dal giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport in un sistema, qual è l’attuale, in cui è data anche l’ipotesi del «rinvio» (art. 62, CGS), e, dunque, appare stabilita una (mai sperimentata prima) circolarità tra gradi eso- ed endofederali, nel quale, in tanto, il potere d’azione può tornare a spiegarsi nel proprio naturale luogo di esercizio, in quanto la sua continuità sia rimasta intatta e in nessun momento l’azione sia divenuta adespota. L’esito interpretativo non si traduce in un’anomalia sistematica laddove si consideri - in disparte il rilievo per cui anche in altre vicende dell’ordinamento sportivo sovviene la presenza di organi singolarmente deputati, con autonoma capacità, ad esprimere attribuzioni proprie, in ultimo della Federazione di appartenenza (es. ACI-CSAI) - che sopravvive pure nel c.p.c. (art. 72, 5° c.) la previsione di un potere di impugnazione concorrente del P.M. «presso il giudice che ha pronunziato la sentenza» e altresì di quello «presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione», cioè di una istanza di riforma duplice ma convergente per oggetto, e però naturalmente caratterizzata dall’assolvimento di oneri funzionali distinti in capo ai diversi legittimati, lì – peraltro - espressione finanche del medesimo ufficio di magistratura. Non si può, allora, obiettare di eccentricità la soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio: il primo rientra a pieno titolo tra «le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione», la seconda è destinataria di un’attribuzione tanto espressa quanto singolare (art. 54, c. 2, CGS). Il primo, in materia disciplinare, pur risultando soltanto un «ufficio» della Federazione, assorbe ed esaurisce in sé, a causa dell’esclusività dell’attribuzione, le capacità della Federazione stessa: si può dire che è, in subiecta materia, la parte senz’altro, al punto da lasciare nell’ indifferenza ogni questione, pure sollevata, con riguardo alle modalità di indirizzo degli atti del giudizio, se alla FIGC o al relativo «Ufficio del Procuratore» (art. 40 CGS): modalità che, per il carattere esclusivo dell’ esercizio delle attribuzioni in materia disciplinare, risultano fungibili e indifferenti allo scopo. Dalle premesse consegue che al Procuratore Federale vada pure riconosciuta la capacità di esercizio personale, a norma dell’art. 43, c. 1, CGS, delle relative attribuzioni anche nel presente grado di impugnazione, senza – cioè - «ministero di un difensore» (art. 58, c. 1): sarebbe, d’altro canto, incoerente sanzionare l’esercizio di un potere come esclusivo e personale, e poi mandarlo soggetto alla mediazione necessaria di un terzo. Pertanto, la sottoscrizione del ricorso da parte del Procuratore Federale e la presenza all’udienza del rappresentante dell’Ufficio realizzano forme idonee per il valido compimento degli atti del giudizio. bb) Nel presente giudizio vengono in rilievo sanzioni disciplinari anche di «durata», che, in base all’art. 54, c. 1, CGS escludono tuttavia l’ammissibilità della relativa decisione quando «inferiore a 90 giorni».  Le decisioni impugnate con riferimento ai signori – omissis - (per quest’ultimo a iniziativa del solo Procuratore Federale) non irrogano sanzioni di tale durata, il primo essendo stato sanzionato dalla CFA con l’inibizione per mesi 2 e il secondo mandato assolto dall’incolpazione (che in primo grado si era tradotta in un’altra inibizione di pari durata). Allo stato, dunque, nessuna decisione contiene una sanzione di durata sufficiente ad ammettere la relativa impugnazione presso il Collegio di Garanzia dello Sport, e tuttavia l’esito di inammissibilità riguarda soltanto il mezzo esperito contro il sig. – omissis -. Invero, la previsione normativa che esclude l’accesso al Collegio di Garanzia dello Sport non contiene quale riferimento obbligato per la verifica di ammissibilità la sola decisione contro la quale è dato ricorso; cioè: non è quest’ultima la sede esclusiva per la verifica della durata minima della sanzione per la quale si intende promuovere il giudizio. Piuttosto, appare evidente come l’ordinamento sportivo intenda consentire il controllo di ultimo grado le volte che, comunque, «nell’ambito dell’ordinamento federale» sia stato registrato l’evento di una «decision[e] che ha comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata [pari o superiore] a novanta giorni». Si vuol dire che, prescindendo dalla legittimità o meno della irrogazione di una certa specie sanzionatoria (com’è consuetudine interpretativa di analoghe norme limitative: es., art. 593, c. 3, c.p.p.), è il fatto della irrogazione della sanzione pari o superiore a novanta giorni che può abilitare al controllo di ultimo grado: il fatto, si ribadisce, e non la semplice questione relativa alla irrogabilità di una sanzione di durata sufficiente a legittimare anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport siccome, diversamente interpretando la norma, si finirebbe per rimettere al libito della parte requirente il regime di impugnabilità della decisione. Tale regime, invece, rimane oggettivamente delineato, sempre che l’evento discriminante dell’intervenuta irrogazione della sanzione pari o superiore a novanta giorni si sia avverato «nell’ambito dell’ordinamento federale», sicché ogni corrispondente questione possa insorgere non in ragione di una pretesa (resistita e insoddisfatta), ma di una reale decisione (legittima o meno che sia) di un organo di giustizia. Così opinando, deve allora escludersi che l’impugnazione rivolta dalla Procura della FIGC contro la decisione relativa a – omissis - (il cui contenuto assolutorio di per sé non sarebbe dirimente) possa considerarsi ammissibile dal momento che nel corso dell’iter di giustizia federale mai si è avverato, diversamente dalla vicenda concernente l’incolpato – omissis -, l’evento della irrogazione di una sanzione in suo danno di durata pari o superiore a novanta giorni. Non vale, poi, in favore delle ragioni di ammissibilità l’aver sostenuto, come ha pure fatto nella discussione orale il Procuratore Federale, che il regime dell’impugnazione può in concreto dipendere dalla intima connessione della fattispecie sub iudice con altra, per la quale la irrogazione legittimante il ricorso sia intervenuta, come sarebbe nell’ipotesi propria del concorso o della cooperazione nell’illecito, nella specie riferibile pure al legale rappresentante della Società (– omissis -). Nell’occasione che occupa, non soltanto non si verte in alcuna ipotesi di illecito unico plurisoggettivo, ma è la natura personale dell’incolpazione, derivata dalla conduzione di un mandato individuale (di presidente del collegio sindacale), a postulare, con la caratteristica proprietà dell’illecito, un esclusivo statuto sostanziale e processuale, non dipendente anche da altre e accidentali condotte, sanzionabili o meno, di terzi. cc) E’ stata pure sollevata la questione dell’intervenuta preclusione del potere di impugnazione del Procuratore Federale nella parte in cui questo è stato svolto nei confronti di – omissis - avverso la decisione assolutoria della CFA relativa all’illecito consumatosi alla data del 16 dicembre 2015; e tanto per via del compimento da parte del medesimo Ufficio requirente di atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione medesima, specificamente consistenti nella sequenza procedimentale chiusa dalla comunicazione di conclusione delle indagini prot. n. 13150/1187pf 15-16/SP/blp, intervenuta in data 16 maggio u.s., anteriormente dunque alla proposizione del mezzo di impugnazione (successivamente alla cui proposizione è seguito anche l’atto c.d. di deferimento). Si tratta del procedimento condotto nei confronti del sig. – omissis -  verso il quale l’Ufficio requirente ha quindi manifestato la pretesa di punizione per gli stessi fatti, già rivolta contro – omissis - e tuttavia senza successo stante la decisione assolutoria di quest’ultimo, poi impugnata. Sostiene ora la difesa dell’intimato che, dato il carattere alternativo (aut aut) della legittimazione passiva alla sanzione per essere o l’uno o l’altro - e non mai entrambi - il titolare della posizione di garanzia cui andava riferita l’omissione sanzionabile, l’avere manifestato ex novo la pretesa sanzionatoria contro il sig. – omissis - sull’assunto della sua responsabilità implica, da parte del Procuratore Federale, acquiescenza alla decisione federale che aveva già eliminata quella del sig. – omissis -, così escludendo la proponibilità dell’impugnazione in base al principio dell’art. 329, 1° c., c.p.c., applicabile qui in virtù del rinvio «ai principi e alle norme generali del processo civile» operato dall’art. 2, c. 6, CGS. L’assunto non merita di essere condiviso. L’acquiescenza, quale fenomeno preclusivo del potere processuale e attuativo del generale dovere di coerenza della parte nel processo, non può, quando configurata in forme diverse da quelle espresse, che riuscire connotata da rigorosa univocità finalistica e logica inerenza alla condotta che si vuole significativamente incompatibile con altra. Sennonché, ciò sembra da escludere quando la pretesa infrazione al divieto di venire contra factum proprium si venga realizzando, come nel caso che occupa, mediante condotta rivolta, in separato procedimento e nei confronti di una parte diversa: il che lascia ammettere, in linea di principio, la compatibilità logica delle due azioni le quali, ispirate da ragioni esclusivamente pertinenti a ciascun procedimento e a ciascuna parte (a cominciare da quelle di impedire le cause estintive del potere sanzionatorio nel tempo), per il solo risultato finale (da nessuna di quelle azioni ancora attinto) finirebbero per essere reciprocamente escludenti. In breve, l’avere manifestato la pretesa giudiziale di (far) sanzionare il sig. – omissis - rimane(va) logicamente compatibile con la ulteriore manifestazione giudiziale della pretesa di (far) sanzionare il sig. – omissis - pur quando la natura dell’incolpazione non possa che (far) eleggere un unico autore, e tanto in considerazione delle determinazioni appropriate al singolo procedimento e alla cura del superiore interesse affidato al Procuratore Federale, il quale per un determinato illecito ha convenientemente ritenuto di realizzare, peraltro diacronicamente, distinte iniziative idonee a indurre l’effettiva sanzionabilità del (pur unico) responsabile. Né, in conseguenza della duplicazione dei procedimenti sanzionatori, sovviene l’inconveniente del rischio di bis in idem in danno della Società, evidentemente responsabile per l’illecito ascrivibile soltanto a colui che abbia (o avesse) il potere di impegnare la stessa al tempo della sua materiale consumazione. Ciò a maggior ragione considerando che il titolo dell’incolpazione alla persona fisica appare, sin dalla contestazione (dove il deferimento della S.S. Virtus Lanciano 1924 srl «a titolo di responsabilità diretta» avviene esclusivamente «per il comportamento posto in essere dal sig. – omissis -»), puntualmente enunciato come pregiudicante rispetto a quello riferito alla persona giuridica, la quale ultima può risultare afflitta una sola volta per l’accertata omissione del titolare della posizione organica sul quale grava(va) l’obbligo personale dell’azione, e non già a prescindere da ogni positivo accertamento al riguardo. Escluso l’effetto di acquiescenza, naturalmente la condotta tenuta dal Procuratore Federale nei confronti del legittimato alternativo può rimanere esposta ad altri effetti al sindacato giudiziale. dd) Infine, sotto diversi profili, le parti intimate contestano l’ammissibilità dei ricorsi della Procura Generale dello Sport e del Procuratore della FIGC per il loro modo di essere, asseritamente violativo della tipicità dei motivi di ricorso a norma dell’art. 54, c. 1, CGS e del divieto di riesame nel merito della controversia. Il Collegio ritiene che la prospettazione dei vizi della decisione, nella pur diversa misura assicurata dai ricorsi coi quali l’impugnazione è stata hinc et inde proposta, risulti sufficientemente rispettosa - di là dei profili di fondatezza delle censure avanzate e della tecnica redazionale impiegata dal Procuratore Federale, che talora opera il cumulo indebito di denunce eterogenee così causando l’inammissibilità dello specifico mezzo in tal modo costruito - della modalità di devoluzione delle questioni che il tipo di decisione da emanare qui postula; insomma, al Collegio rimane consentito dare risposta nel merito di alcuni dei motivi e, così, definitivamente immunizzare dalle sollevate censure la decisione impugnata.

 

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 56 del 21/10/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 14/CFA pubblicato l'11 agosto 2015, che ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione dell'inibizione per mesi quattro (4), “inflitta a seguito del deferimento avanzato dal Procuratore Federale F.I.G.C.

Parti: Felice Belloli /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso. In punto di diritto appare pacifico che la Federazione costituisca “parte intimata” ai sensi dell’articolo 59 del C.G.S. Con la propria decisione n. 26 del 2015 (ricorso Lavaroni), questa Corte ha riaffermato il suddetto principio, ritenendo dunque la Federazione necessario contraddittore del ricorso e lo stesso inammissibile ove ad essa non notificato. Nella propria discussione in udienza, la difesa del – omissis - ha comunque insistito per la ritenuta legittima notificazione alla Procura, organo della Federazione, essendo a suo avviso semmai necessaria la mera estensione della comunicazione a quest’ultima, da effettuarsi a cura degli uffici o da essa medesima, a seguito di provvedimento del Collegio che disponga la integrazione del contraddittorio. Ritiene il Collegio che possa prescindersi dall’esaminare tale questione, e ciò sulla base di quella costante recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenze 12995/2013; 15106/2013), utilmente richiamabile in questa sede, secondo la quale non è necessario ricorrere alla integrazione del contraddittorio (e quindi, a maggior ragione, neanche porsi il problema della sua necessità), ove il ricorso risulti manifestamente inammissibile o infondato. Come ha osservato la Suprema Corte, tale conclusione trova il proprio fondamento nei principi di economicità delle attività processuali e di speditezza del processo, che impongono di non richiedere alle parti adempimenti processuali che si rivelerebbero privi di utilità sostanziale. Tale principio, a dimostrazione della sua generalità, è stato anzi codificato nel processo amministrativo dall’articolo 49, comma 2, c.p.a.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 23 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 27 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Del Giudice Sportivo presso La Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 390 Del 13.1.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE AL SIG. I.D. FINO AL 19.3.2014; - INIBIZIONE AL SIG. I.F. FINO AL 19.3.2014, INFLITTE SEGUITO GARA KAOS BOLOGNA/PESCARA DELL’11.1.2014

Massima: La Corte dichiara improcedibile il ricorso avverso  la decisione del Giudice Sportivo con la quale il tesserato è stato sanzionato con l’inibizione fino al 19/03/14, per mancanza di interesse per autonoma iniziativa del Giudice Sportivo, il quale, resosi conto dell’errore ebbe ad annullare la sanzione con pubblicazione nel successivo comunicato ufficiale

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it